E questo è falso. Io non estesi la Legge del 23 marzo a tutte le campagne del Granducato assolutamente, ma sì condizionalmente a quelle terre, borgate o campagne, dove sotto mentiti pretesti si commettono attentati contro la tranquillità pubblica, e la sicurezza delle persone. Costretto, per pubblica salute, a firmare Legge da me perpetuamente aborrita, posi diligentissima cura a ben dichiarare come io piegassi a farlo, unicamente in vista di delitti comuni:
«Il Capo del Potere Esecutivo provvisorio toscano:
«Quando il Governo ritirò la Legge del 22 febbraio p. p., sperò che la benignità sua non sarebbe scambiata con la debolezza, e fosse tornata proficua al Paese la virtù del perdono. Ora poichè, sotto mentiti pretesti, in alcune campagne e borgate si commettono attentati contro la tranquillità pubblica, e la sicurezza delle persone, il Rappresentante del Potere Esecutivo toscano, per conseguire lo intento dichiarato nella sua Notificazione del 1º aprile corrente,
«Decreta quanto appresso:
«Art. 1º La Legge Stataria del 23 marzo 1849, attivata per il Compartimento di Arezzo, e la Commissione Militare con essa istituita, saranno applicate in tutte le Terre, Borghi e Villaggi dello Stato, in cui si verificassero gli attentati disordini definiti allo Art. IV di detta Legge.
«Art. 2º. Tosto che per Rapporti o per altre notizie, pervenute al Ministero dello Interno, si abbia cognizione di qualche fatto della indole surriferita, la Terra, il Borgo, Comunello o Villaggio in cui sia accaduto, verrà subito militarmente occupato dalla Colonna mobile.
«Art. 3º Le spese della occupazione, una volta che sia stata ordinata, saranno sempre e in qualunque caso sopportate dalla Comunità, Borgo, Comunello o Villaggio, che vi avranno dato causa, salvo ad essi il diritto di rivalsa contro gli autori dei disordini, coerentemente alle disposizioni espresse nell'Art. 3º della Legge anzidetta.
«Art. 4º Il Ministro Segretario di Stato ec.
«Guerrazzi.»
Vediamo quale fosse questa mia Notificazione del primo aprile: