Tolto così il timore d'involvere il reo coll'innocente, non v'è motivo di sfuggire per questa parte il Tribunale.

Deplora il nostro Filangeri la facoltà concessa ai negozianti di stipulare col fallito doloso: e a ragione si lagna; perchè non deve appartenere all'individuo il far sì che un'azione sia o non sia delitto. Pei delitti pubblici non basta la quietanza dell'offeso, e la legge del 1786 e l'altra del 1827 parificano, come vedemmo, il fallimento doloso al furto qualificato. — Il Codice di Commercio provvide anche a questo, ordinando all'art. 440 che ogni fallito dovesse dentro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti farne la dichiarazione al tribunale. La legge del 1º agosto 1827 richiamò in vigore questo articolo; ma non sottoponendone l'ammissione alla pena determinata all'art. 587 nel citato Codice, non impedì l'evento di quanto esposi qui sopra.

Adesso io me ne stava sul pensare ai modi di meglio far camminare le cose in hac lacrimarum valle, perchè ogni uomo, per quanto incapace di reggere la sua testa, non renunzia alla dolce illusione di potere ordinare le altrui; quando ad un tratto mi rinvenni a piè della scala, onde mi convenne dare agli scalini di pietra l'attenzione che divisava impiegare con le teste di carne e d'ossa dei miei fratelli in umanità, premendomi assai più i termini della mia persona, che il principio della loro. Salito allo Studio, trovai un uomo ridente, pieno di arguzie, proverbi ed altri motti leggiadri, il quale mi dichiarava, come avendo ricevuto un 100 voleva restituire un 25, per la gran ragione che poteva volendo non dar nulla. Chiamai i datori del 100, e dissi loro: doversi nei casi attuali decretare una corona civica all'uomo che volendo può esser 4⁄4 ladro, e consente di rimanersi 3⁄4 soltanto; in ispecie poi che il minimo moto per la parte loro lo avrebbe fatto diventare i consueti 4⁄4. — Gl'intelligenti intesero, si strinsero nelle spalle, e firmarono: uno, ispirato dall'ombra di colui che condusse la impresa dei molini a vento,[64] proruppe voler purgar la terra dai mostri, e so di certo che lo farà quando abbia trovata la clava di Ercole, la quale, per quello che racconta Ovidio, arse sul monte Oeta col suo proprietario, — di cui l'anima, come tuttogiorno avviene anche tra noi, Seneca nelle tragedie manda in cielo, e Omero nell'Odissea pone nell'inferno.

DISCORSO SETTIMO. LO INCENDIO DI UN PAGLIAIO.

E se il mondo sapesse il cor ch'egli ebbe,

. . . . . . . . . . . . . . .

Assai lo loda, e più lo loderebbe.

Dante.

Qualunque ornamento, sia pur quanto pensi leggiadro, tu ponga attorno alle Grazie ed alla Verità, non puoi far sì che in parte non le adombri; e poichè la principale loro bellezza consista appunto nel manifestarsi da ogni lato scoperte, l'antica sapienza ordinò che nude del tutto fossero rappresentate. Innamorati pertanto degli antichi concetti, nel referire un'azione generosa, che è la vaghissima delle Grazie dell'anime, noi lasceremo ogni importuna amplificazione alla vanità dei retori, tenendoci stretti alla ingenua esposizione del fatto.

In questi ultimi mesi con inaudita frequenza sgomentarono gl'incendii rustici, non solo nel contado nostro di Livorno, ma ed anche per l'universa Toscana. I mobili cervelli del popolo, desiderosi d'investigarne la cagione, immaginavano da prima derivassero dalle ultime leggi proibitive intorno la caccia; se non che poi, osservando meglio, conobbero come gl'incendii accadessero più sovente nelle scarse facoltà della povera gente, la quale non aveva nè volere, nè mezzi d'impedire la mania di lanciare piombo alle nuvole, che nei vasti dominii dei signori potenti: onde costretti di farsi in traccia di un nuovo motivo, pensarono alle compagnie instituite per l'assicurazione del fuoco, e supposero che avessero promosso cotesti piccoli incendii, e per conseguire col timore un cumulo di premii che forse non avrebbero ottenuto colla ragione. Sospetto destituto di ogni buon fondamento, non sembrando possibile che uomini integerrimi, per guadagno volessero senza assicurazione correre il pericolo del sinistro dei lavori pubblici a tempo o a vita destinati per pena agli incendiari con la legge dei 30 novembre 1786. — Ma di ciò sia che vuolsi: noi tornando alla storia, dobbiamo raccontare come in una notte del trascorso mese fosse nel circondario della pieve di Salviano appreso il fuoco al pagliaio d'un certo chiamato Canaccini. Alla vista delle fiamme accorsero i più prossimi, e con ogni argomento loro s'ingegnavano d'estinguerle; per mala sorte gli sforzi della buona gente riuscirono indarno, chè la violenza del fuoco prevalse, ed in poca ora distrusse gran parte dogli averi della povera famiglia. Dolenti tutti, circondavano il dolentissimo contadino, e gli profferivano parole di conforto, quando Giovan Batista Pannocchia, con certi suoi nuovi modi, fece osservare doversi a parole consolare l'uomo di cui il danno è inevitabile, ma quando vi ha luogo di ripararlo coi fatti, questi, e non i discorsi, giovare agl'infelici: però voltosi al Canaccini, soggiunse: «Sicchè, compare, prendi animo, e se domani vuoi fieno per le tue bestie, vieni o manda a' miei pagliai, e togline quel tanto che te ne farà di bisogno.» — L'offerta del Pannocchia mosse la generosità de' circostanti, che il giorno dipoi su quell'aia medesima un nuovo palo inalzarono, e il Canaccini ebbe un pagliaio più grosso di prima.