La notizia di questi fatti abbiamo noi molto circostanziata nelle storie di Matteo Villani; imperocchè tutti gli altri dopo lui, o nulla ne scrivono (siccome fece il Machiavelli) o gli toccano alla sfuggita, quasi che fosse tirarsi addosso una straniera dominazione. Marchionne Stefani dice questo solo, che i Fiorentini ebbono privilegi assai; e il Boninsegni lo stesso, aggiugnendo che l’Imperatore gli assolvè da ogni condennagione; Leonardo Aretino, di privilegi e di null’altro; il solo Velluti, che ebbe assai parte in quei negoziati, conferma avere l’Imperatore fatto i priori suoi vicarii e concesso molte cose. Invece, Matteo Villani si allarga nel difendere il trattato e nello svolgerne le ragioni. Ma non è da credere che andasse senza contrasto in Firenze: dice Matteo che la pubblicazione, quando fu fatta la prima volta, ebbe unanime consentimento; ma intanto aveano dovuto tenerlo segreto per temenza di cittadine discordie; e poi tolsero il mandato agli ambasciatori, i quali dovettero tornare innanzi la conchiusione; ed un notaio che recava parole di Carlo, ebbe in Firenze a capitar male:[235] poi, quando si era venuti in Pisa alla stipulazione, nei Consigli della Repubblica dovette essere più volte posto, nè potè vincersi che a grande stento; ed il cancelliere del Comune, quando gli toccò fare lettura di quel trattato, diede in un pianto e non andò innanzi: il che Matteo crede facesse «con poca sincerità, per accattare benivoglienza dal popolo col mostrare grande tenerezza della libertà pura del Comune.» E quando infine fu promulgato l’accordo, «suonando le campane del Comune e delle chiese a Dio laudiamo, poca gente si ragunò al parlamento, e senza alcuna vista d’allegrezza ogni uomo si tornò a casa:[236]» tanto era entrato bene a fondo in questo popolo di Firenze il sentimento di libertà. Ma sembra a noi molto evidente che tra i politici guidatori della Repubblica fiorentina la parte allora più popolare promuovesse quel trattato: Matteo discorre lungamente la convenienza e le ragioni che persuadevano a conchiuderlo, fondate sul diritto e sull’istoria. Era egli guelfo quanto altri mai, ed amatore del viver libero; ma non si astiene dall’encomiare Carlo di temperanza e di senno, e della buona disciplina che la sua gente mantenne sempre nelle città dove albergava. Riprende coloro che tenevano lo Stato, perchè non si erano nel trattare mostrati duri quanto si conveniva, non concedendo all’Imperatore più in là del giusto e del necessario: ma insieme biasima certi patti «i quali erano assai strani alla libertà del sommo Impero,» nè vuol manomessa la imperiale potestà, mettendo egli il diritto che in essa risiede accanto al diritto della indipendenza cittadina, e mostrando come possano i due diritti stare insieme. Voleva per mezzo della imperiale sanzione autenticare la libertà, siccome volevano i Ghibellini la servitù: questo pensiero troviamo espresso nelle parole di Matteo Villani.[237]

Ma un altro fatto di gran rilievo in quegli anni si maturava. La Repubblica era divisa in sè medesima fino al vivo, benchè al di fuori meno apparisse. Dappoichè i grandi furono esclusi l’anno 1343 dal governo dello Stato, questo reggevasi per le Arti senza contrasto nè contrappeso; e le quattordici minori venute a parte degli uffici e prevalendo nelle elezioni per via del numero, ne avvenne che i nuovi uomini e i minuti artefici avessero troppo grande braccio nello Stato, contro alla pratica dei passati tempi. E oltreciò l’essere le maggiori case tra loro unite in consorterie, privava queste di molti uffici per la frequenza dei divieti; il che a’ minori non avveniva, «perchè non erano di consorteria.» Cotesto entrare dei nuovi uomini al governo dello Stato, da più anni dispiaceva ai Fiorentini d’antica schiatta, nati e cresciuti quando le case grandi padroneggiavano la città; e Dante nell’alterezza sua spregiava quella «cittadinanza mista e gli uomini di Campi e di Certaldo e di Signa, fatti al suo tempo già fiorentini e cambiatori e mercatanti; odiando egli sopra ogni cosa la confusione delle persone, principio al male della cittade.» Ma quei che a lui già dispiacevano, erano il nerbo del nuovo popolo: ai registri de’ Priori si trova apposta la qualità degli uomini via via chiamati a risedere nel supremo magistrato, e vi si leggono funaiuoli e calzolai e vinattieri e pizzicagnoli e beccai; «e perchè erano negli uffici, parea loro essere ciascuno un re.[238]» Inoltre venivano molti artefici minuti in Firenze dal contado e dalle terre d’attorno, i quali per favore dei reggenti delle Arti minori entravano nelle borse dei Priori o degli altri uffici, ai quali erano poi tratti: «uomini avventicci, senza senno e senza virtù e di niuna autorità nella maggior parte, usurpatori dei reggimenti con indebiti e disonesti procacci.[239]» — «Era il loro uno grande fastidio, che con maggiore audacia e prosunzione usavano il loro maestrato e signoria, che non facevano gli antichi e originali cittadini.[240]»

Per questo entrare dei bassi artefici nei sommi uffici dello Stato pericolavano gli antichi ordini e il grande fascio della comunanza per cui viveva e stava insieme l’intero corpo della Repubblica. Le Arti minori si componevano la maggior parte di operai, ai quali veniva dato il lavoro e le mercedi con certe regole dai mercanti che sedevano nelle maggiori: principalissima quella della lana teneva gran numero di lavoranti sotto la dipendenza sua. Il Duca d’Atene, perchè si reggeva sul favore della plebe, avea manomesso gli ordinamenti delle Arti, dando consoli e rettori ai più abietti anche tra’ mestieri: in quanto però al migliorare la sorte loro aveano incontro i mercanti grossi, ai quali era nulla il tenere la Repubblica se insorgesse la bottega. Di questo però non mancavano le apprensioni; il che appare da una cronichetta di quella età (comunque sembri narrare cose dei tempi nostri), la quale dice a questo modo: «A dì 24 di Maggio 1345 il Capitano di Firenze prese di notte Ciuto Brandini scardassiere e suoi due figliuoli, imperocchè il detto Ciuto volea fare una compagnia a Santa Croce, e fare setta e ragunata cogli altri lavoranti di Firenze. E in questo medesimo dì i pettinatori e scardassieri, udito ch’ebbero che il detto Ciuto era stato preso di notte sul letto dal Capitano, incontanente veruno non lavorò e stettonsi; e non voleano lavorare, se il detto Ciuto non riavessero: e andaronne i detti lavoranti a’ Priori, pregandogli che il detto Ciuto facessero che il riavessero sano e lieto; e tutta la terra misero a bollore, che se la farebbono: e anche voleano essere meglio pagati. Il detto Ciuto fu poi impiccato per la gola.[241]» Per queste cose nel 1346, tre anni dopo alla cacciata dei grandi, si fece decreto che «niun forestiere fatto cittadino, s’egli ed il padre e l’avolo suo non fossero nati in Firenze o nel contado, sotto grave pena non potesse avere ufficio, nonostante che fosse eletto ed insaccato.» E già di prima ai forestieri non oriundi di Firenze e del contado o del distretto era vietato per gli Statuti esercitare avvocheria o comparire in qualsivoglia causa o negozio; essendo soliti a commettere baratterie e corruttele; del che avevasi già esperienza.[242]

Ma nel decreto che ora si fece, vediamo sorgere la potenza dei Capitani di parte guelfa che lo promossero, e cercavano per tale modo affievolire il reggimento delle minori Arti. Quel magistrato istituito alla cacciata dei Ghibellini l’anno 1267, aveva sotto all’amministrazione sua incorporati la maggior parte dei possedimenti allora tolti alla parte vinta; doveano le rendite essere usate in Toscana e fuori alla difesa ed ampliazione del nome guelfo, sotto la guardia e ad onore di Santa Chiesa. Frequenti erano perciò gli imprestiti e le somministrazioni di danaro a rafforzare leghe ed a soccorrere le città minori in occasione delle comuni guerre. Manca il decreto d’istituzione; abbiamo bensì in oggi a stampa l’intero testo di quello Statuto quale venne riformato nel 1335 (com’era stato più altre volte); e nel Proemio leggiamo quello essere «lo Statuto della Parte e della università de’ Guelfi e de’ devoti di Santa Chiesa; a onore e reverenza ec., e del santissimo padre e signor messer Benedetto papa XII, e de’ suoi successori e de’ suoi frati Cardinali: ad esaltazione e gloria del serenissimo principe messer Roberto (re di Napoli) ec.; e a grandezza e buono stato del Popolo e del Comune di Firenze, e a mantenimento e accrescimento della detta Parte e devoti di Santa Chiesa e dei loro amici, e a confusione di tutti i nemici.[243]» Così, mentre ai Ghibellini si dava nome di Paterini, quel magistrato ebbe consecrazione religiosa e nazionale, facendosi come il braccio forte di Santa Chiesa; e lo troviamo noi chiamato «la venerabile Parte guelfa.» Un altro luogo dello Statuto (cap. 21) dichiara intendersi ogni cosa «al buono stato ed al riposo del Comune e Popolo di Firenze, e delle singolari persone della detta Parte, che sono una medesima cosa col Comune e Popolo di Firenze.» Così non era propriamente magistrato di Parte guelfa, un magistrato della Repubblica; era un governo da per sè, non del Popolo ma del Comune, ed uno stato dentro allo stato, sebbene posto a munimento del governo popolare che si reggeva su quella parte. Aveva capitani, priori, consiglio di credenza e due consigli generali, che uno di sessanta e l’altro di cento;[244] e notai e cancellieri e sindachi, e una sua propria bandiera con gigli d’oro in campo azzurro, ma che trar fuori non si poteva senza licenza dei rettori e magistrati del Comune: lo stemma però di Parte guelfa era una rossa aquila con sotto a’ piedi un drago verde. Mandava suoi ambasciatori e nunzii ed esploratori caussâ sciendi nova: pe’ Capitani di Parte guelfa non era divieto agli ufizi della Repubblica, tranne i maggiori; doveano assistere agli scrutinii che si facevano per i collegi e magistrati.[245] Questi però avevano obbligo di prestare mano forte in tutto a quei della Parte guelfa,[246] la quale doveva alla sua volta aiutare il Comune di Firenze, offerendosi ai rettori quando entravano in officio, con l’ammonirli di osservare e difendere la Parte, ch’è «una cosa col Comune» (cap. 26): lo Statuto fiorentino, con l’ultima rubrica del tomo II, conferma gli statuti e gli ordinamenti che Parte guelfa si aveva dati, e le provvigioni del Comune che ad essa erano relative.

I Capitani erano sei, da eleggersi ogni due mesi; «dei più nobili e più degni cittadini di Firenze, veramente e interamente Guelfi — di parole e di fatti — tre grandi e altrettanti popolani, che uno per sesto (cap. 2).[247]» Rimasero i grandi in quel magistrato al modo stesso per cui rimasero nel Consiglio del Comune, sebbene privati de’ sommi uffici nella Repubblica; ma che dominassero la Parte guelfa e che il governo di questa ritenesse tuttavia costumi e genio signorili, appare anche da un capitolo dove con amplissime parole viene stanziato il pagamento di certa pecunia ai cavalieri novellamente fatti; «conciossiachè a così magnifica città si confaccia risplendere per quantità di cavalieri: ma che non fossero più di sei all’anno e due per ischiatta (cap. 39).» Giano Della Bella aveva fatto decretare che le famiglie dove fossero cavalieri s’intendessero di grandi, così privandole degli uffici. Tale era lo spirito delle istituzioni popolari; ma fuori di quelle stava un altro ordine ed un magistrato che aveva rendite e possedimenti, cercando ampliarli d’anno in anno,[248] e che teneva in mano sua le relazioni con gli altri Stati, quanto importassero la conservazione per tutta Italia della Parte guelfa, ch’era il popolo italiano. Ma in quell’ufficio non risiedevano delle antiche famiglie nobili oramai più se non quelle sole che mantenute dal nome guelfo, pur tuttavia partecipavano alle ambizioni cittadine, e si accostavano per le parentele e le aderenze alle famiglie dei grassi popolani che avere solevano i primi gradi nella Repubblica, e delle quali noi troviamo per lo più essere il Gonfaloniere, anche nel corso di questi anni; ed oltreciò, essendo dopo il 48 assottigliate le borse per il grande numero dei morti, non pochi dei grandi vi furono messi per quelli uffici minori ai quali erano essi abili. Tutti costoro male soffrivano la compagnia dei minuti artefici, ma non avevano ad abbatterli strumento o macchina più acconcia del magistrato di Parte guelfa, il cui nome era così addentro nelle viscere di questo popolo; nè in altro modo meglio avrebbero potuto cuoprire in sè medesimi le apparenze d’una congrega d’ottimati: facevano essi a sè strumento, contro al popolo degli artefici, di quelle leggi sopra i Ghibellini che prima il popolo ebbe fabbricate. Io credo avessero tolta norma dal Consiglio Veneto dei Dieci, e che ambissero d’agguagliarsi, quant’era lecito in Firenze, a quei temuti inquisitori.

Abbiamo detto come la legge contro a’ forestieri del 1346 fosse «opera e motivo dei Capitani di parte guelfa,» dei quali si vidde allora sorgere la potenza. Questo narra Giovanni Villani all’estremo dell’istoria sua, e dice che fu quasi un principio di rivolgimento nello Stato per le sequele che poi ne vennero.[249] Si tolse quindi un’altra via, ampliando i titoli d’esclusione col decretare che ognuno il quale egli o la famiglia sua, dalla cacciata dei Bianchi nel novembre 1301 in poi, fosse condannato come ribelle o Ghibellino, o fosse chiarito non vero Guelfo e devoto di Santa Chiesa, non potesse, sotto pena di lire mille o cinquecento in certi casi, accettare uffici nello Stato: alla qual pena fossero anco tenuti coloro che eletto lo avevano, e similmente il magistrato de’ Priori, se nol condannassero, quando egli fosse di ciò accusato: bastassero sei testimoni di pubblica fama a comprovare la qualità di Ghibellino: chiunque ardisse proporre in Consiglio o in altro modo promuovere la revocazione della detta legge, perdesse l’ufficio (fosse anche dei Priori), e avesse condanna della stessa somma. La legge è de’ 26 gennaio 1347, della quale abbiamo il testo: Giovanni Villani, che ne diede la sostanza, descrive come a grande stento si ottenesse, per essere molto avversata dai Priori e dai collegi delle Arti: i quali dipoi si crederono annullarla col porre qualche difficoltà nell’accettare i testimoni; «talchè ne fu quasi commossa la terra:» ma la parte dei Capitani prevalse, e la detta legge fu confermata e fortificata in quello stesso anno 47. Alcuni artefici, dei quali uno è nominato dal Villani e di altri abbiamo noi la sentenza, ebbero condanna per Ghibellini in quello stesso anno: nella plebe, e più ancora tra’ nuovi uomini del contado, la dipendenza in che erano essi o erano stati i progenitori loro dalle antiche famiglie nobili, dava appiglio alle condannagioni. Altra riforma dipoi nel 1349, mentre aggrava in qualche guisa la condizione dei Ghibellini, sottopone i giudicati del magistrato di Parte guelfa all’approvazione della Signoria; talchè direbbesi anzi un freno che il governo della Repubblica volesse porre a quel magistrato.[250] Troviamo pure che essendo per la mortalità del 48 recate le ventuna Arti a quattordici, in quello stesso anno 1349 gli Albizzi procacciarono che fossero di nuovo recate alle ventuna, dicendo che avevano «rimesso l’uscio nei gangheri.[251]»

Dopo quell’anno si vede come per la guerra con l’Arcivescovo di Milano e per la presenza in Toscana dell’Imperatore, fosse impedito o trattenuto alcun poco per allora lo svolgimento di quel disegno che i partigiani di un governo più ristretto avevano formato sino dal 46; la Signoria, ch’era popolana, e le capitudini o collegi delle Arti contrastavano la soperchianza che il magistrato di Parte guelfa su tutti gli altri si arrogava. Per quanto tenero fosse questo popolo del nome guelfo, riusciva odioso il ricercare uomo per uomo le ultime stille che rimanessero di un sangue ghibellino; cosicchè non si trovava chi gli accusasse, e le prove erano assai difficili. Ma vegghiavano coloro i quali avendosi fabbricata quella sola arme ch’essi potevano, voleano usarla ad ogni modo, fosse anche pure con la violenza. Le cose erano dentro quiete, e fatto è che per la comunanza degli uffici le sètte avevano meno luogo, e la Repubblica prosperava; nè trarre si vuole disperate conseguenze da quella ingenua severità ch’è nei Villani e nel Compagni ed in altri fiorentini, che gli onora come uomini e gli avvalora come istorici. Allora però certi grandi e popolani grassi, pigliando occasione dal male ch’era negli squittini, «piuttostochè farsi a racconciare al meglio le cose con l’abbreviare i divieti per altro modo, ma essi volendo divenire tirannelli e a tutti quanti i cittadini tenere il bastone sopra a capo,» si fecero a dire che gli uffici erano pieni di Ghibellini, e che ne anderebbe la salute della Parte guelfa, nella quale era il fondamento della libertà d’Italia e la difesa contro le tirannie. Una riforma, che abbiamo a stampa del 1354,[252] non avea fatto che dichiarare meglio i titoli d’esclusione, e provvedere che gli ufizi rimasti vacanti, di puri Guelfi si riempissero.

Nei primi giorni però dell’anno 1358 i Capitani di Parte guelfa ordinarono una petizione, ovvero proposta di legge, della quale era questo il tenore. Un esordio molto magnifico dichiara essere quella legge «a sicurezza e fortificazione di tutta la massa e corpo dei Guelfi, e ad impedire che incontro ai pii ed ai cattolici non prevalgano quegli empi, che avendo animo di lupo celato sotto pelle d’agnello, con arti fallaci s’adoprano a fine di entrare nel sacro ovile dei Guelfi.» Dipoi statuisce, in primo luogo la confermazione delle antiche leggi: nemmeno gli approvati Guelfi per la legge del 1349 potevano essere, per quindici anni dopo il giuramento fatto,[253] nè priori, nè gonfaloniere di giustizia, nè dei dodici buonomini, nè gonfaloniere di compagnia, nè capitani di Parte guelfa, nè notari d’alcuno dei detti uffici; quelli, che sieno ricevuti Guelfi da ora in poi non abbiano uffici, se non prestino giuramento di osservare gli statuti della Parte. I Ghibellini non sieno riconosciuti Guelfi, se non con le stesse forme per le quali i grandi si facevano popolani. Valgano le leggi fino alla cattura delle persone e alla distruzione delle case; possa ciascuno accusare, sia pure anche donna o figliuolo di famiglia, o uno dei grandi, e per accusa segreta sine nomine absque aliqua satisdatione de prosequendo. A comprovarla bastassero sei testimoni di pubblica fama, senza bisogno che fossero approvati dai Priori. I Capitani, sotto pena di cinquecento lire, dovevano prestare mano agli accusatori, notificatori, denunziatori, e quanto era in poter loro dare ad essi aiuto e consiglio; promuovere le accuse ed i processi presso qualunque rettore e ufiziale; e tutto ciò a spese della Parte, il camarlingo dovendo pagare le spese sopra un semplice mandato dei Capitani. Prevalga questa ad ogni altra provvisione, e nel conflitto prevalga quella che più favorisca la Parte guelfa, e più offenda i Ghibellini. Se alcuno faccia motto contro a questa legge (in iudicio vel extra, etiam in sindacatu aliquid dixerit) sia condannato, de facto et sine strepitu et figura judicii, in tremila fiorini d’oro; e se non paghi dentro tre giorni, gli sia tagliato il capo d’in sulle spalle; ed ogni rettore o ufiziale che non osservi o non faccia osservare questa legge, sia condannato in mille fiorini d’oro, e perda l’ufficio.[254]» I Capitani di parte guelfa per questa legge scelleratissima vennero fatti nel tempo stesso istigatori alle accuse e accusatori e soli giudici, e tolto via da quei giudizi ogni intervento ed autorità dei magistrati della Repubblica.

Portata l’iniqua petizione ai Signori ed ai Collegi, non la vollero questi accogliere, nè pure mettere in deliberazione. Ma i Capitani con dugento dei loro seguaci, e col nome innanzi della Parte guelfa, a cui niuno resisteva, tornati in palagio, dissero che non si partirebbero di là innanzichè la petizione fosse vinta: e a questo modo convenne che si facesse. Dipoi si racchiusero insieme nel palagio della Parte, e fecero le borse dei capitani e consiglieri da risedere per molti anni negli uffici di Parte guelfa, scegliendo tra loro sfacciatamente i più malevoli e di peggiore condizione. Procedendo, squittinarono per accusarli e farli condannare settanta cittadini «di nome e di stato e delle migliori case di Firenze, grandi e popolani, eziandio che di nazione e di operazione si trovassero essere veri e diritti guelfi: dopo questo, levato il saggio delle accuse, dovevano insaccare degli altri.[255]» Ma bollendo la città, i Capitani al vedere la commozione ristettero dall’accusare i potenti; e volendo però dare cominciamento al fatto, scelsero quattro dei quali si poteva dire qualcosa, e con accompagnamento di quei soliti dugento andarono al Potestà, exabrupto gli fecero condannare. Subito di poi, benchè avessero animo di fare maggior fascio, ma ritenuti dal mormorio del popolo, fecero lo stesso di altri otto, poi di cinque più. «A ognuno pareva male stare, e molti cercavano con preghiere e con servigi e con doni di riparare alla fortuna loro ch’era in mano dei Capitani.» Ciascuno di questi accusava il suo; «uno dei sei Capitani diceva all’altro: non hai tu alcun nemico? A me consenti di condannare il nemico mio, ed io a te consentirò il tuo; e sei erano i condannati:» in pronto sempre i testimoni. Intanto però tutti gridavano si mettesse rimedio a ciò, e molti consigli se ne tenevano; «ma nessun modo vi sapevano trovare per non derogare al nome della Parte; e i più sospetti si mostravano più zelanti a mantenere la legge insintantochè la pietra cadeva sopra loro.» I due cronisti che a noi trasmisero questi fatti, pongono studio nel protestare come la legge contro ai Ghibellini in sè medesima fosse buona, se non che la era male usata.[256] Quindi i Priori, accorgendosi non potervi per via diretta riparare, e che l’onore e lo stato poteva essere tolto a ciascuno quando a tre Capitani di parte paresse, ma volendo pur fare qualcosa; all’improvvisto ordinarono segretamente co’ loro Collegi una petizione, che fu vinta. Ai Capitani aggiunsero due altri popolani, e decretarono che nessuna deliberazione avesse valore se non fosse concordata da tre popolani: i Capitani grandi non era obbligo che fossero cavalieri, perchè l’ufficio non continuasse in pochi grandi; posero a tutti divieto un anno, e che gli squittini della Parte si dovessero rifare di nuovo e annullare tutti i fatti. Così almeno ebbero molti alcun intervallo da riparare ai fatti loro: ma nondimeno coloro che avevano l’animo e la mente sollecita a rimanere sempre con quell’arme in mano, argomentavano nuovi squittini; e in questo e in altro caso fecero tanto, che lo scandalo cresceva sempre. Ed allora, per andare più lesti al percotere, inventarono quel nome dipoi famoso delle ammonizioni, ch’erano precetti dati senza forma di giudizio, come a notorii Ghibellini, di non pigliare gli uffici: e perchè il modo paresse buono, dicevano: «meglio essere ammonito che gastigato.» Quelli oligarchi così facevano del principio di libertà a sè strumento di tirannia, cui sempre giova porre innanzi un nome grato e popolare siccome era il nome guelfo, e coprire le violenze di una mite appellazione come era quella dell’ammonire.

Si trova[257] che essendo fin dal 1353 grande contesa tra le famiglie dei Ricci e degli Albizzi, questi armarono le case loro per sospetti che aveano di fuori; il che ai Ricci essendo rapportato, ed essi pure si armarono. Gli animi erano in sospeso, quando una zuffa essendo nata per lieve cagione in Mercato Vecchio, si temette nascesse guerra tra le due case: poi si trovò che non era nulla; e riposata la cosa, la Signoria cercò fare pace: ma la volontà cattiva tra loro rimase. E l’anno dipoi avrebbono i Ricci dato la prima mossa alle nuove leggi contro a’ Ghibellini, facendo ciò con l’intendimento di battere gli Albizzi, i quali oriundi d’Arezzo, si diceva che fossero Ghibellini di nazione. Questi pertanto si proponevano di contrastare la legge, allorchè un Geri de’ Pazzi, amico falso de’ Ricci, andato una notte a Piero degli Albizzi, il quale era in Casentino, gli disse a qual fine era ordinata la legge, e che si sarebbe detto la combatteva egli per timore non toccasse a lui. Accettò Piero il consiglio e venne in Firenze; e quando andò la petizione, la favoreggiò con gli amici suoi tantochè si vinse: ed egli poi e la famiglia sua rimasero capi della Parte guelfa e per essa crebbero. I Ricci pigliarono la contraria parte, e per alcuni anni si disse la setta dei Ricci e la setta degli Albizzi, tra le quali era la città divisa, ma senza però che si venisse alle armi o che grave effetto ne nascesse; quella dei Ricci venendo ad essere abbattuta facilmente, finchè dipoi non risorse con altro nome a levare in alto un’altra casa più fortunata.