[171]. G. Villani, lib. XI, cap. 1. — L’Archivio Storico dell’anno 1873, disp. II, pubblicava una notizia del signor Gherardi intorno ai danni di quella inondazione ed ai lavori che occorsero. A maestro e governatore di tutti quei lavori elessero Giotto: essendochè a bene e onorevolmente procedere occorresse preporvi un qualche esperto e famoso uomo, e non si trovasse in tutto il mondo persona più adatta di lui. Dolevano alla Signoria le molte assenze di Giotto a dipingere per l’Italia, bramando che un tanto magnus magister et carus reputandus in civitate, materiam habeat in ea moram continuam contrahendi; perchè dalla sua scienza e dottrina venga a molti altri insegnamento, e onore non piccolo alla nostra città. (Gaye, Carteggio d’Artisti, tom. I, pag. 481.)

[172]. G. Villani, lib. II, cap. 23.

[173]. Archivio Storico Italiano, Nuova Serie, tom. IV, disp. I.

[174]. «Sono solito a dire che più d’ammirazione è che i Fiorentini abbino acquistato quello poco dominio che hanno, che e’ Veneziani o altro principe d’Italia il suo grande; perchè in ogni piccolo luogo di Toscana era radicata la libertà in modo, che tutti sono stati inimici a questa grandezza. Il che non accade a chi è situato tra’ popoli usi a servire, a’ quali non importa tanto lo essere dominati più da uno che da un altro, che gli faccino ostinata o perpetua resistenza.» (Ricordi Politici di Francesco Guicciardini, Nº 353.)

[175]. Vedi le Istorie Pistolesi dal 1300 al 1348.

[176]. Abbiamo gli Atti della dedizione nel tomo I dei Capitoli del Comune di Firenze, pubblicato dalla Soprintendenza generale degli Archivi toscani, pag. 4, 28.

[177]. Era proibito contrarre parentela con tali Signori (vedi Statut. Flor., lib. III, rubr. 179, tom. I, pag. 380). Ed altra rubrica, lib. III, rubr. 46, tom. I, pag. 262, vieta egualmente che sieno fatti vescovi di Firenze o di Fiesole uomini di famiglie le quali avessero castelli nel contado o nel distretto; così almeno si vuol intendere: e se accettassero uno di quei vescovadi, i loro parenti divenivano ipso facto grandi qualora fossero popolani, e i grandi passavano nella categoria dei sopraggrandi. Nessuno poteva acquistare dall’Imperatore possessioni nella Toscana o diritti, vel quæ ad Imperium spectare dicuntur, sotto pena della testa o della confisca; e divieto d’abitare nel territorio della Repubblica, essi e in perpetuo i discendenti loro. (Lib. III, rubr. 86, pag. 302.) È da vedere pure la rubr. 90 del lib. III dello stesso Statuto Fiorentino, tom. I, pag. 304, la quale dichiara nullo e soggetto a gravi pene qualunque contratto pel quale sieno trasferiti diritti reali o personali di servitù, di fedeltà o di omaggio o di qualsiasi giurisdizione, eccetto però al Comune di Firenze. I secolari potevano dalla Chiesa fare acquisto di tali diritti, purchè aboliscano immediatamente ogni obbligazione di vassallaggio. Qualunque persona, università o popolo si obbligasse nell’avvenire a servitù o che ad altri la prestasse, s’intenda che abbia perduto la guardia e protezione del Comune di Firenze, nè a lui si mantenga diritto e giustizia, e possa da ognuno essere offeso impunemente nella persona e negli averi, come i ribelli e gli sbanditi. — Vedi anche i Capitoli del Comune di Firenze, loc. cit.

[178]. Alcuni uomini del Valdarno l’anno 1294 chiedono essere liberati ab omni hominitia et coloneria et ascriptitia conditione e ab omni nexu fidelitatis; alla quale erano stati ricondotti dalla famiglia dei Pazzi dopo la battaglia di Montaperti, per forza et per metum, e con arsioni ed ammazzamenti: i Priori decretarono la libertà di cotesti uomini, e pei Consigli fu approvata. (Estratto dagli Spogli di Vincenzio Borghini, pubblicato dal P. Ildefonso nelle Delizie degli Eruditi, tom. VIII, in fine.) — Abbiamo Atti pubblici dove il Comune di Firenze dichiara spettare a lui la tutela dei poveri e deboli e degli impotenti.

[179]. Quis dominatur apennini? alma domus Ubaldini; avrebbe detto l’imperatore Federigo II.

[180]. Cronaca, lib. X, cap. 202.