Item, quod durante balia et auctoritate concessa predictis habentibus ipsam a Parlamento ut supra dicitur, Octo Custodie possint commictere in eorum collegas voces ipsorum, prout et quemadmodum ipsis placuerit; dum tamen partitis fiendis, vigore balie, sint ex eis presentes saltem quactuor.

Item, quod omne devetum omnisque prohibitio et inhabilitas inducta ordinata seu imposita hominibus et personis de domo casato stirpe vel progenie de Ricciis et Albizis de Florentia vel altera ipsorum ab offitiis dicti Comunis seu Partis guelfe aut civitatis predicte, per quecumque ordinamenta dicti Comunis, aut vigore vel pretextu alicuius provisionis vel reformationis Consiliorum Populi et Comunis predicti, intelligantur esse et sint eis sublata et ab eorum quolibet omnino remota.

Item, quod omnibus et singulis populis comunibus villis universitatibus et singularibus personis debentibus aliquid solvere Comuni Florentie, respectu alicuius temporis retroacti, pro aliquibus impositis prestantiis extimis residuis accattis gabellis factionibus muneribus seu oneribus Comunis Florentie, cuiuscumque generis vel spetiei existant huiusmodi munera seu onera, qui propter cessationem seu tardationem solutionis talium munerum seu onerum, — in penam aliquam hactenus incurrerunt, intelligatur esse et sit prefixus et statutus terminus hinc ad per totum mensem martii proxime sequturi, ad solvendum dumtaxat veram sortem eius quod pro predictis debent, asque aliqua pena. — Et quod omnes et singuli sic debentes et solventes, ut prefertur, in termino antedicto, intelligantur esse et sint ab omnibus et singulis penis, preiudiciis et gravaminibus tam afflictivis quam privativis et quibuslibet aliis in quas seu que — incurrissent, absoluti et plenissime liberati, et adversus ipsa omnia in integrum restituti. Eo tamen addito et proviso, quod, non obstante termino predicto, omnes et singuli debentes ut prefertur, possint, ipso termine etiam durante, cogi et compelli ad solvendum veram sortem predictam. —

Item, pro uniendo et unionem concordiam et pacem conservando inter lanifices Artis lane et alios suppositos et ad dictam Artem reductos; quod deinceps, in perpetuum et continue, Consules dicte Artis lane sint et esse debeant decem numero, videlicet octo lanifices ut est moris, distributi inter conventus dicte Artis, secundum modum hactenus consuetum; et alii duo sint et esse debeant de et pro membris suppositis dicte Arti et ad ipsam Artem de presenti mense reductis. —

PROVVISIONE DEL 27 FEBBRAIO 1381 COME SOPRA.[576]

Magnifici et potentes viri domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Comunis Florentie, una cum offitiis Gonfaloneriorum sotietatum Populi et Duodecim Bonorum virorum Comunis predicti et Octo Custodie dicti Comunis, et aliis civibus florentinis, quibus die XV presentis mensis februarii fuit, in publico et solemni Parlamento Populi Florentini, plenissima auctoritas potestas atque balia solemniter et legiptime attributa, in sufficienti numero congregati, in palatio Populi Florentini; recepta, audita et intellecta quadam petitione eis et coram eis exhibita et ad intelligentiam lecta, cuius tenor per omnia talis est videlicet:

Per parte de’ buoni pacifici e guelfi cittadini della città di Firenze, per fortificatione de’ guelfi e di Parte guelfa, e per torre via materia di scandalo, e perchè delle cose fatte per adrieto le quali ànno generato e fatto scandalo nella città predetta, non possano resurgere nè più intervenire; e perchè chiaramente si comprenda per ciascuno, che i detti buoni cittadini, nelle cui mani, per la gratia del nostro Signore Iddio, si dee riposare e governare questa città, vogliono bene e con ragione e giustitia e con pace vivere e tenere la città in tranquillità, e che nessuno stia in suspetto o in timore di ricevere iniustitia o torto, nè d’essere contro a dovere opresso o di suo honore privato, ma che ciascuno pacificamente e iustamente abbi suo dovere e sua parte e honore; s’addomanda con riverenza e humiltà a voi, magnifici Signori signori Priori dell’Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e Comune di Firenze, che si provegga deliberisi e ordini per voi Signori insieme co’ vostri Collegi e cogli altri della Balìa generale: Che, se prima e inanzi non fia deliberato pe’ signori Priori dell’Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e Comune predetto, insieme co’ Gonfalonieri delle compagnie del Popolo e Dodici Buoni huomini del detto Comune e’ Dieci di Libertà della detta città, e ventuno Consoli, cioè uno di ciascuna e per ciascuna Arte della città predetta (i quali Consoli sieno tratti a sorte e fortuna) o almeno per le due parti di tutti i predetti, gli altri etiamdio assenti e non richiesti, fatto e celebrato intra loro lo squittinio a fave nere e bianche, e vinto il partito almeno per le due parti di loro tutti, come detto è, trovati avere rendute le fave nere per sì, di quello o contra quello tale in singularità e nominatamente contro al quale alcuna delle infrascripte cose o atti s’attentasse o volesse fare; alcuno della città, contado o distretto di Firenze non possa essere per inanzi in alcuno tempo, pe’ Capitani della Parte guelfa per sè o insieme con altro ufficio o ufficiali, o per alcuno o alcuni ufficiale o rectore o ufficiali o per alcuna persona, in alcuno modo amunito dichiarato, pronuntiato, decreto, accusato o condannato o confinato o d’alcuno ufficio privato o sospeso o ad alcuno ufficio fatto inhabile o notato o maculato, nominatamente o in genere o sotto insieme con altri, o sotto nome di casato o di suo antico o coniunto, o in alcuno modo o forma diretta o indiretta, per ghibellino o come ghibellino o non vero guelfo, o come sospetto a Parte guelfa o come non confidente alla detta Parte, o come faccitore o operatore contro alla detta Parte o contro a’ guelfi o operatore contro alla detta Parte o contro a’ guelfi, o contro a loro favore, honore o in diminutione o detrimento della Parte o de’ guelfi, o come non zelatore o amatore de’ guelfi o di Parte guelfa o dello stato o bona conservatione o exaltatione de’ guelfi o di Parte guelfa, in tutto o in parte o in singularità; ne alcuna cosa fare in fraude d’alcuna delle predecte cose; sotto pena e a pena di fiorini mille d’oro per ciascuno che contro a ciò facesse o attentasse di fare o facesse fare: e nientemeno, ciò che si facesse in contrario, non fatta prima la detta deliberatione secondo di sopra si dice, non vaglia e non tenga e sia di niuno valore, e al tutto per non fatto s’abbi; e ancora si possa e debba rivocare per ciascuno rettore e ufficiale, etiandio di fatto, sotto la detta pena ancora a ciascuno rettore. E ciascuno di ciò possa essere accusatore in secreto e in palese e [gli] sia tenuto credenza, e sanza alcuna promissione o sodamento o pagamento di gabella.

Questo ancora expresso e dichiarato, che, inanzi che i detti signori Priori e gli altri predetti i quali con loro ànno a fare la detta deliberazione, la faccino o possano fare; quello cotale contra a cui o di cui volessono diliberare in alcuno de’ detti modi, per ghibellino o non vero guelfo o volesse essere accusato, o altro fatto delle cose predette, debba, per parte e commissione dell’ufficio de’ signori Priori e Gonfaloniere di iustizia, essere richiesto inanzi e avere tre dì termine a comparire a dire sua ragione, dinanzi all’uficio de’ detti Signori; e se viene, sia udito; e venendo o no, si metta il partito l’ultimo dì de’ tre dì; e se si vince la deliberatione contro a lui per le due parti come detto è di sopra, allora, fra tre dì proximi sequenti, possa tale essere amonito e contra a lui tanto, in ogni altra forma si possa procedere, secondo gli ordini della Parte o del detto Comune che dell’amonitioni o accuse de’ ghibellini parlano.

E che ciascuno rettore e officiale possa e debba condannare ciascuna persona che facesse contro alle predette o infrascritte cose o alcuna di quelle, sommariamente e di fatto, non obstante privilegio di Priorato o altro qualunche, e non obstante corso di tempo.

E che alcuna provisione riformagione petizione o proposta, la quale contenesse in alcuno modo di provedere ordinare disporre o fare o di potere fare o venire in alcuna forma contro alle predette cose ad alcuna di quelle, o d’annullare cassare o inritare in tutto in parte le predette cose o alcuna d’esse, o di prendere balìa o autoritate generale o speziale sopra a ciò, per alcuna forma diretta o indiretta, o di fare o di potere fare alcuna fraude o machinatione o fittione in ciò o sopra ciò, non si possa proporre nè mettere a partito in alcuno Consiglio del Popolo o del Comune di Firenze, sotto pena di fiorini mille d’oro e di privazione perpetua d’ogni officio a ciascuno che la proponesse o mettesse a partito in alcuno de’ detti Consigli e per ciascuna volta; e nondimeno ciò che si facesse in contrario non vaglia e non tenga e sia di niuno valore, se prima tale provisione, riformagione, petitione o proposta non fosse diliberata e vinta tra i signori Priori dell’Arti e Gonfaloniere della giustitia del Popolo e Comune di Firenze, Gonfalonieri di compagnia del Popolo e Dodici Buoni uomini del Comune predetto, per tutti loro trentasette, messo il partito a fave nere e bianche e trovati avere renduto le fave del sì, nessuno discordante. E ancora non si intenda essa provisione — valere, — se non sarà vinta — ne’ detti Consigli, messo il partito — e vinto — almeno per le quattro parti delle cinque parti di tutti i consiglieri del Consiglio e degli Arroti del Consiglio, cioè coloro che nel Consiglio possono rendere fave, trovatosi, publicato il partito, almeno delle cinque parti di tutto il numero, che è il Consiglio cogli Arroti, avere rendute le fave nere del sì. E che in ciascuna autorità e balìa generale la quale si concedesse, le predette cose di sopra scripte s’intendano essere e sieno sempre excepte e riservate, se altrimenti non fossono specificate et expresse nominatamente.