L’omicida è decapitato; e se fugge gli si confiscano i beni, tranne una parte concessa a’ suoi eredi, che è la metà circa. Di morte è punito chi rapì una donna onesta colla forza e la violò: se non concorse la forza, paga grave multa. Uccisa è pure l’adultera; ma non può esser accusata che dai più stretti parenti: la donna non maritata che spontaneamente si abbandona ad un amante è gravemente multata, ma non può pure accusarsi che da stretti parenti: e vanno eccettuate le pubbliche meretrici. Il reo di sodomia è abbruciato. Chi tiene privato carcere, è punito di morte: rigorosamente è punita ogni violenza: il ladro è impiccato: uccisi sono venefici e incantatori; il ladro famoso è appeso alle forche per la gola: per furti piccoli, foransi al reo le orecchie con un ferro rovente, ed è frustato per le strade; ma se è recidivo, è impiccato, o per grazia multato: per un terzo furto, è impiccato irremissibilmente. Ma un furto di pochi soldi non viene però come furto punito. L’assassino è tratto alle forche a coda di cavallo, e quivi appiccato per la gola: e come assassino è considerato tanto colui che per prezzo uccise alcuno, quanto quegli che pagò per farlo uccidere. — Per ferite, ingiurie, ec, corre multa a favor del comune: le multe sono più o meno gravi a norma della gravità della ferita; p. e., per aver cavati gli occhi ad uno pagavansi cinquecento lire di terzuoli. — Chi ricovera un reo di gravi delitti, è considerato come esso reo. — Il fabbricatore di moneta falsa viene abbruciato: chi falsa carte importanti, paga il quadruplo ed è esposto in pubblico per tre dì: se è recidivo, gli vien troncata una mano; la terza volta è abbruciato. — I comuni devono risarcire i danni fatti in essi. — Chi tiene giuochi proibiti, è multato gravemente. — Di notte dopo il terzo segno, nessuno può andar con armi col lume, o senza armi e senza lume. Nessuno poi può portar armi proibite per la città, se non uscendone o entrandovi.

Anche le leggi civili sono convalidate spesso da gravose multe. Non sempre è permesso appellarsi a un giudice maggiore nelle cause civili; nè mai poi più d’una volta. Nelle successioni, i maschi sono assai vantaggiati in confronto delle femmine: le donne, dotate che sieno, altro non ponno pretendere. La moglie non può dal marito ereditare più del quarto de’ suoi beni: ha poi diritto sempre agli alimenti se non abbia del suo, morendo il marito; come pure lo hanno gli ascendenti.

Nè noi lasceremo di qui accennare, che le professioni erano libere; tranne alcune poche per le quali viene dagli statuti stabilito ciò che far devesi in proposito. Era proibito esportar grano senza licenza; e v’erano regolamenti concernenti i mulinai, i venditori di farina, i prestinai, gli osti, i macellai, gli speziali, i rivenditori, i pescatori; affinchè tutti non pregiudicassero i loro avventori nell’esercizio della loro professione. Così v’eran regolamenti opportuni intorno ai pesi e alle misure. Anche altre professioni aveano le loro prescrizioni; come ve ne erano per regolare i prezzi di varie merci, ec., i dazi che esse doveano pagare, e cose simili.

Gli ecclesiastici avevano i loro giudici ecclesiastici, ossia il loro foro separato: giudici proprj v’erano altresì pei mercanti; la cui società proteggeva i proprj membri, e concorreva alla difesa della città. I mercanti eleggevano 12 loro consoli annui; due de’ quali aveano titolo di Abati, che duravano due mesi: tali consoli giudicavano secondo la legge e la consuetudine, e vegliavano sulle cose relative al commercio. — I mercanti di lana aveano particolari statuti: eleggevano quattro consoli con giurisdizione intorno alle cose spettanti alla loro arte, e ciò senz’altro appello fino alla somma di lire 10 terzuole: e tale società avea altri regolamenti concernenti i suoi particolari interessi: nessuno poi potea lavorar lana se ad essa società non apparteneva; nella quale non entravasi se non presentando idonea cauzione. — Gli usurai, saviamente non erano considerati come mercanti. — Il mercante che fuggisse per non pagare, era perseguitato, lui e della sua famiglia i membri che con lui convivevano.

Eranvi poi, oltre le leggi suntuarie, altri regolamenti, rispetto alla caccia; alle meretrici, a cui non era permesso abitare che in un luogo solo della città, nè mostrarsi in pubblico se non sotto alcune condizioni; e contro i bestemmiatori che venivano condannati ad una multa.

Però se varie delle pene erano gravi, quella età concedeva talvolta ad esse alcun temperamento; poichè v’aveano gli asili de’ templi, ove ricoverando spesso il reo dovea trovare salvezza. Tuttavia pare, che l’abuso degli asili fosse maggiore ne’ tempi successivi che in quello di cui parliamo: come che pure allora sussistente, era meno esteso.

Infine, fuori della città ogni comunità del milanese era obbligata ad aver campari, i quali custodissero le proprietà de’ loro abitanti; ed erano poi tenute le varie terre a reintegrare i danni che in esse venissero a chi che si fosse recati.

Ma tornando agli ordini del governo, il Duca, osservava Corio, ha quattro segretarj; il Calchi, è alla testa degli affari di stato ed ha sotto di sè varj cancellieri, uno per la Germania, un altro per Venezia, ec.; il secondo segretario, Jacopo Antiquario, è per le cose ecclesiastiche; un terzo, per gli affari di giustizia, e singolarmente criminali; l’ultimo è incaricato degli affari della Camera, e fissa la lista delle spese de’ salariati, ed altre, spedendole ai maestri delle entrate perchè ne facciano seguire i pagamenti: e questi segretarj abitano nel Castello ove risiede il principe.

Ora è cosa rara che si aduni il Consiglio Generale della città; ma questo si convoca però ancora nelle circostanze più gravi: per altro i Duchi hanno ormai paralizzate le facoltà di tal consiglio.

Il duca sceglie i castellani a cui sono date in consegna le fortezze dello stato; esse sono ottantotto. Quanto alle milizie, queste si compongono di uomini d’arme, cavalli leggeri, e provvisionati; ed hanno i loro capitani e capi. Le guardie del principe chiamansi lance spezzate. In tempo di pace si tengono 1200 uomini d’arme, cioè 200 della famiglia, 300 lance spezzate, ed il resto camerieri e gentiluomini di casa del Duca, e capitani, condottieri, ed altri capi; 500 cavalli leggeri, e 600 provisionati. In tempo di guerra queste truppe si aumentano, giusta il bisogno. La paga è data alla famiglia d’arme e lance spezzate dai deputati a quest’ufficio: mentre gli uomini d’arme e cavalli leggeri de’ capitani e condottieri vengono pagati dai loro padroni, secondo che è specificato nelle condotte loro; i quali ponno anche cassarli e rimetterli; avendo però obbligo di tenere compagnie buone, fedeli, e ben in ordine. — Alle genti d’arme tutte sono deputati due commissarj generali, i quali ne abbiano cura. — La custodia della rôcca di Porta Giovia è raccomandata al suo castellano.