Nel movimento costituzionale dell’anno 1820, malgrado la effervescenza che vi era in altre convicine città, fu serbata in Ruvo la massima tranquillità, e ’l più saggio contegno. Nè vi fu ivi alcuna novità fino a che il Re colla sua proclamazione del dì 6 Luglio comunicata alle Provincie per telegrafo venne a spiegare la sua intenzione. Furono in quell’epoca richiamati alle bandiere tutti i soldati congedati. Non vi fu un solo soldato Ruvestino che non avesse prontamente ubbidito, o che vi fosse stato bisogno di condurlo colla forza.

Molti di essi dopo il congedo ottenuto si erano ammogliati, ed aveano procreati de’ figliuoli. Questa circostanza rendeva più pregevole e valutabile la loro prontezza nell’ubbidire, perchè venivano le loro famiglie a rimanere senza il capo che le alimentava. Questa considerazione avendo commosso l’animo de’ Proprietarj Ruvestini, fu aperta tra essi una volontaria soscrizione. Con questo mezzo venne a formarsi un fondo di sussidj a favore delle famiglie de’ soldati congedati, ed ammogliati che partivano per l’esercito, durante il tempo che sarebbero rimasti sotto le bandiere. A questa bell’opra che onora molto la umanità, ed i sentimenti de’ numerosi soscrittori che vi concorsero, e merita un luogo nella Storia, prese anche parte il Capitolo di Ruvo.

Un altra interessante operazione ebbe luogo dopo l’anno 1820. Ne’ terreni appatronati seminatorj siti nel Demanio di Ruvo vi era l’antica consuetudine che dopo falciate le messi, potevano entrarvi a pascere indistintamente gli animali de’ cittadini. Era stato cotesto dritto confermato anche dal precitato decreto di Revertera, e di Guerrera dell’anno 1549, poichè nell’essersi ordinata l’apertura de’ parchi, e delle mezzane, come si è detto alla pagina 199, fu soggiunto Atque in eis libere pasculari possint tam pecudes Regiæ Dohanæ, quam dictæ civitatis.

Poco importante era in quel tempo cotesto dritto civico perchè gli abusi introdotti dai Locati Abruzzesi, e dai Baglivi Baronali avevano nel territorio di Ruvo annientata la pastorizia. Corretti però gli abusi Baronali colla transazione dell’anno 1805, e quelli de’ Locati Abruzzesi colla Legge del Tavoliere dell’anno 1806, e restituito il Demanio al libero uso de’ Cittadini, il dritto suddetto cominciò a valere moltissimo. Il passaggio istantaneo però dalla servitù alla libertà è ordinariamente accompagnato da disordini e da inconvenienti.

Cotesta libertà di pascolo in un vasto Demanio che si era racquistata fece sorgere una folla di specolatori, de’ quali la ingordigia ed insolenza non cedeva punto a quella de’ Locati Abruzzesi, e de’ Baglivi Baronali. Tutta quella parte del Demanio ch’è più vicina all’abitato, ove vi sono le masserie di semina, si vide ingombrata da picciole, ma numerose partite di pecore di capre e di porci specialmente de’ beccaj. Cotesta gente indiscreta ed insolentissima non rispettava nè le riserbe di erba per i bovi aratorj, tutto che convenute espressamente colla transazione dell’anno 1805, nè i seminati istessi. Era quindi inevitabile venirsi con essa alle prese ogni giorno. Le risse che ne seguivano erano continue, ed avrebbero potuto giugnere a qualche cosa di peggio.

Era questa in vero una bella specolazione di vivere bene a spese altrui! Li proprietarj delle masserie erano esposti alla eventualità delle buone, e delle cattive ricolte, e pagavano il peso fondiario allo Stato. E poichè quasi tutti i terreni di esse sono de’ Luoghi Pii censiti per effetto delle Leggi del Tavoliere dell’anno 1806 e 1817, avevano anche pagate quattro annate di entratura alla Cassa del Tavoliere, e stavano corrispondendo ai diretti padroni de’ terreni suddetti i canoni convenuti coll’aumento del decimo stabilito a favore de’ Pii Luoghi colla Legge dell’anno 1817. Intanto non erano padroni del frutto naturale dell’erba de’ loro fondi, la quale veniva divorata gratuitamente e senza pagamento alcuno dagli animali di cotesti specolatori ai quali nulla la stessa costava!

Per ovviarsi a cotesto ben cimentoso inconveniente si rese indispensabile far uso della Legge del dì 3 Dicembre 1808, la quale permette la chiusura de’ terreni appatronati demaniali ed aperti soggetti alla precitata consuetudine del pascolo civico. È risaputo che coll’articolo XLVII di essa è tal chiusura permessa senza pagamento alcuno se la consuetudine suddetta provviene da un dritto di compascuo. Coll’articolo XLVIII poi è prescritto che ove la stessa provvenga da una riserva fattasi dal Comune sui terreni demaniali aperti occupati dalla coltura, n’è permessa anche la chiusura col pagarsi però alla Cassa comunale un censo a titolo di affrancazione.

Una quistione elevata da taluni proprietarj di masserie tenne per più anni arrestata cotesta utilissima, ed indispensabile operazione. L’Amministrazione comunale non si opponeva alla chiusura. Non voleva però altrimenti permetterla che per la via dell’affrancazione ai termini del precitato articolo XLVIII. I proprietarj suddetti al contrario qualificando la già detta consuetudine per un dritto di compascuo volevano la chiusura de’ loro terreni senza pagamento alcuno ai termini dell’articolo XLVII.

Fu tal quistione portata innanzi al Tribunal Civile di Trani. Tutto che mi fossi io trovato il maggior possidente di terreni seminatorj di questa natura, non volli prendere alcuna parte in quel giudizio. Avendo sempre sostenuto il patrocinio della nostra città, non sentiva il mio animo disposto a contenderle il precitato dritto di affrancazione. D’altronde non era persuaso tampoco di quel compascuo che con soverchia chiarezza vedevano li Sig. Avvocati Tranesi che difendevano i Proprietarj di masserie dissidenti.

Ed in vero ai termini dell’articolo 570 delle LL. CC. il dritto di compascuo altro non è che una servitù reciproca di pascolo stabilita tra i proprietarj di due, o più fondi. Non si trattava però nella specie di una servitù di tal fatta stabilita tra un fondo e l’altro; ma bensì di una servitù attiva di pascolo che competeva generalmente su tutti i fondi seminatorj del demanio dopo tagliate le messi a qualunque cittadino di Ruvo, benchè non proprietario di fondi nel Demanio suddetto. Come dunque qualificarsi per compascuo un dritto di tal fatta?