[235]. Si parla quì della difesa comunale eretta nell’anno 1510 di cui innanzi si è parlato.
[236]. Archivio della Regia Dogana di Foggia Tomo I delle Istruzioni Doganali fol. 113.
[237]. De Dominicis Stato Politico ed Economico della Dogana di Puglia Part. I cap. V n. 22 pag. 217.
[238]. Nel linguaggio Doganale le contravvenzioni di questa specie ai regolamenti del Tavoliere, le quali davano luogo ad un procedimento, si chiamavano disordini.
[239]. Quando veniva a morire un feudatario colui che gli succedeva nel feudo era nell’obbligo di pagare al Real Tesoro la metà della rendita che lo stesso aveva data nell’anno della morte del suo predecessore. Cotesto pagamento si chiamava Relevium. Per liquidarsene l’importo il Tribunale della Regia Camera della Sommaria prendeva informazione della rendita ritratta da ciascuno de’ corpi, o dritti che componevano il feudo. Ecco come dalle informazioni de’ rilevj si veniva a conoscere quali questi erano.
[240]. Questo fondo è ora di mia proprietà avendolo acquistato nell’anno 1808 dopo l’abolizione della feudalità unitamente ad un altro fondo adiacente denominato la Piantata di qualità burgense, di cui vi sarà in seguito la occasione di far menzione.
[241]. Si noti che nello strumento dell’anno 1552 riportato innanzi alla detta pag. 201 Fabrizio Carafa Duca d’Andria e Conte di Ruvo s’incaricò di cotesto antico contratto, e quindi fece la seguente dichiarazione: Pro cujus nemoris herba et pascuo dicta Regia Curia annuatim pro servitio Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ solvit eidem Excellenti Comiti annuos ducatos quincentum de carolenis argenti, in quo nemore non possunt intrare pecudes nisi in Vigilia Nativitatis Christi anni cujuslibet. Dal che viene a risultarne che de’ già detti annui ducati mille e cento convenuti nell’anno 1473 ducati cinquecento si pagavano per l’erba del Bosco di Ruvo ed altri seicento per quella delle murge di Ruvo e Minervino.
[242]. Repertorio de’ Registri Comuni fol. 122.
[243]. Per demanio de Rubo si deve quì intendere il demanio delle murge. Primo perchè gli Scrittori Doganali riportandosi alla convenzione dell’anno 1473 passata tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo dicono che il riposo per le pecore del Tavoliere fu accordato nel demanio delle murge. Secondo perchè il rimanente demanio di Ruvo è stato sempre un demanio comunale occupato dalle masserie di semina de’ cittadini, sul quale Pirro del Balzo non poteva avervi verun dritto, nè vendere l’erba di esso al Regio Tavoliere.
[244]. Commun. XVIII ann. 1473 e 1474.