Gli erbaggi a tal modo acquistati per la dotazione del Tavoliere presero varj nomi. Altri furono chiamati erbaggi ordinarj, altri straordinarj, altri soliti, altri insoliti etc. Alcuni di essi furono destinati al ristoro degli animali, ed altri al riposo. Rimetto agli Scrittori della materia Doganale la spiegazione di cotesti vocaboli. Per l’argomento che mi ho proposto interessa conoscersi cosa essi intendono pe ’l dritto di riposo.
È lo stesso così definito: I riposi sono alcuni paschi che da luogo in luogo sono stati comprati dalla Regia Corte affinchè nel viaggio che fanno le pecore nel mese di Settembre e di Ottobre dal Sannio in Puglia, e per opposto, possano ivi a spese della Regia Corte che ne paga il prezzo ai padroni, per tre o quattro giorni, e secondo sarà necessario, comodamente riposarsi, conforme nota il Reggente Moles De Dohana Menæpecudum Apuliæ §. 8 n. 52 e 53. I menzionati riposi si connumerano tra gli erbaggi ordinarj e straordinarj soliti, e non solo servono alle pecore come le taverne ai passaggieri; ma quei che sono più vicini al Regal Tavoliere furono istituiti, affinchè dette pecore non abbiano immediatamente bisogno di entrare a scommettere l’erba di detto Regal Tavoliere: ma possano aspettare il ripartimento generale per entrare a godere quelli erbaggi che dal Doganiere saranno loro prescritti[232]. Dal che è facile vedere che di tutti i diritti del Tavoliere il riposo è il meno pesante per i proprietarj de’ fondi, come quello che si riduce al pascolo per un tempo molto limitato.
Ha preteso il Tavoliere che per effetto di un contratto passato tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo Duca di Venosa e di Minervino, e Conte di Ruvo di cui innanzi si è parlato nel Capo IX abbia acquistato un doppio dritto sul territorio di Ruvo. Il primo fu quello di pascere l’erba di quel bosco feudale dal dì della Vigilia del S. Natale fino al dì otto Maggio di ciascun anno. Il secondo fu il dritto di riposo sulle murge di Ruvo.
Pe ’l primo di questi due dritti non vi fu mai quistione. Il secondo Stefano de Stefano lo dà per sicuro, e quindi nel luogo testè citato tra i principali riposi del Tavoliere annovera le murge di Minervino, Andria, Quarata, Ruvo e Bitonto in Terra di Bari. La Casa d’Andria però ha sempre rispetto alle murge di Ruvo opposta a cotesto dritto un’acre resistenza, come anderemo più giù a vederlo.
Ma dato anche per vero ciò che dice il precitato Scrittore, il dritto del Tavoliere avrebbe potuto colpire la sola contrada delle murge detta da Strabone montosa et aspera, ed essere limitato al solo riposo, cioè al trattenimento di pochi giorni nel passare le pecore per que’ luoghi tanto nel venire dagli Abruzzi, quanto nel far ivi ritorno.
A tutt’altro modo però veniva cotesto preteso dritto esercitato dai Locati Abruzzesi, sia per la resistenza che trovavano nelle murge dal canto del Barone, sia per quelle soverchierie, alle quali soggiace sempre il più debole. Si gittarono essi sul rimanente demanio fuori delle murge più vicino all’abitato, e sicuramente comunale, ove stavano e stanno tuttavia le numerose masserie de’ cittadini. Vi si fermavano per tutto lo inverno, e lo ingombravano con tante pecore che ai poveri proprietarj delle masserie suddette non lasciavano un filo di erba per lo sollievo de’ loro animali!
Cotesto ristucchevole abuso lo contesta un processetto che si conserva nel grande Archivio. Nell’anno 1509 la città di Ruvo spinta dalla disperazione diè un ricorso al Vicerè di quel tempo D. Raimondo di Cardona, e dimandò il permesso di chiudersi nel suo demanio una mezzana, o sia difesa per lo pascolo de’ bovi aratorj. Giova recare i precisi termini del ricorso suddetto per vedere a quali strettezze i Ruvestini erano ridotti da cotesta abusiva invasione.
Illustrissimo Signore — Per essere lo territorio de la cità vostra de Rubo[233] molto de bisogno a la Regia Dohana che se ne serve per restauro, in detto territorio veneno tante pecore che al bestiame de la cità non resta da pascere cosa alcuna, et tutto loro bestiame se more de fame per non restarli uno filo de herba, ed è loro ultima desfazione. Et perchè in le altre Terre de Puglia resta alcuna meczana per lo bestiame de li citatini per concessione ne teneno, et non ce stanno tante pecore, quante in Rubo; per tanto supplica Vostra Signoria Illustrissima proveda che per uso del bestiame de li citatini li conceda una meczana in loco appartato de le pecore che possano usarla per loro uso, senza che lo bestiame de ditta Dohana li dona impaczo; altrimenti detta cità vene a ruinarse per non possere manutenere loro bestiame per le vettuaglie fanno li citatini, et se veneriano a morire de fame, et patere grandissima penuria. Et è cosa solita concederese a le altre Terre dove pratica la Dohana, ut Deus.
Il Vicerè con sua decretazione del dì 17 Dicembre 1509 rinviò cotesto ricorso alla Regia Camera della Sommaria per le provvidenze corrispondenti. Quel Tribunale con sua provvisione del dì 19 del detto mese ed anno diè al Doganiere di Foggia li seguenti ordini. Vi dicimo et ordinamo che al recepere de epsa, essendo così come se expone, vogliate provedere de donare a dicti exponenti tanta mezana in loco appartato de le pecore per uso de loro bestiame, et provedere che possano quella usare senza che lo bestiame de dicta Dohana le abbia a donare impaczo, de modo che dicto loro bestiame non venga ad perire per non avere herba.
Il Doganiere di allora Annibale Caput tenendo presenti la dimanda a lui diretta dalla città di Ruvo, la trascritta Provvisione della Regia Camera, e le dilucidazioni a lui date sull’assunto da un suo Incaricato, con lettera del dì 13 Febbrajo 1510 diretta Egregiis viris Sindico Universitatis et hominibus civitatis Rubi nobis tanquam fratribus carissimis, fece loro sentire ciò che siegue. Et perciò noy ordinamo per l’allegata ad Alfonso de Civita Ducale Officiale de questa Regia Dohana de Puglia, quale tenemo in quella espressa cità per servizio de la Regia Corte, ve voglia consignare il loco de dicta mezana, cioè dal muro recluso per derecto fino a la Cappella. Et da l’altro capo de dicto muro fino al arbore de la mendola, la quale mendola haverà ad restare fore. Et da la dicta amendola per quatro referendo a dicta Cappella. Quale territorio, seu mezana porrite farvela serrare et conservare per lo effecto predicto, et se in dicti confine nce fossero altre confine più volgare et declarative, ne li farite intendere per mezo de dicto Alfonso, aczò quando ve ne farimo spedire la patente per più cautela et quiete vostra, nce lo possiamo declarare[234].