Ecco come fu eretta la Difesa della nostra città nella contrada demaniale denominata lo sterpeto volgarmente detta strappete. Ma non poteva questa supplire al bisogno degli animali addetti alla coltura, e sparsi sulla superficie di un demanio vastissimo. Come menarsi cotesti animali a pascere da un punto all’altro di esso ed alla distanza di più miglia? Debbono essi dopo il travaglio avere il necessario ristoro nel luogo istesso ove lavorano il terreno. La necessità obbligò i Ruvestini a scuotere il giogo durissimo de’ Locati Abruzzesi. Da per tutto nelle masserie di semina furono chiusi i parchi e le mezzane indispensabili agli animali addetti alla coltura.
Gl’ingordi Abruzzesi incominciarono a strepitare e gridare alla usurpazione, mentre non era questa che una giusta reazione contro l’abuso e la soverchieria. A tutt’altro modo però guardarono la cosa due Magistrati Fiscali spediti nelle Puglie con incarico di rintegrare al Regio Tavoliere tutto ciò che fosse stato usurpato a danno dello stesso. Furono questi il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria D. Francesco Revertera Spagnuolo di Nazione, e ’l Presidente D. Alfonso Guerrera. Gli schiamazzi de’ Locati Abruzzesi contro i Ruvestini fecero incomodare cotesti Signori a conferirsi di persona nel territorio di Ruvo. Quindi tra le altre operazioni da essi fatte vi fu anche il seguente Decreto pubblicato in Foggia nel dì 5 Marzo 1549.
Super parchis et clausuris civitatis Ruborum, die 5 Martii 1549 in Terra Fogiæ. Viso territorio civitatis Ruborum, et visis oculari inspectione dictis parchis et clausuris. Visa etiam provisione alias facta per Regiam Cameram Summariæ sub die 20 Septembris 1517 Regia in Curia VIII fol. 104. Fuit provisum et decretum, prout præsenti decreto providetur per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium Consiliarium Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenentem, ac per Magnificum Dominum Alphonsum Guerrerium ejusdem Regiæ Cameræ Præsidentem et Commissarium Generalem in Reintegratione Dohanæ Menæpecudum, deputatos per Illustrem Dominum Regni Proregem, quod omnia parca et clausuræ constructa et constructæ pro usu herbarum in dicto territorio demoliantur et aperiantur, atque in eis libere pasculari possint tam pecudes et animalia Regiæ Dohanæ, quam dictæ civitatis; atque de cetero nullatenus fiant parca, neque clausuræ. Ea vero parca et clausuræ quæ sunt pro vineis, olivetis et amygdaletis remaneant pro usu civitatis et ejus civium, et de cetero non fiant parca, et clausuræ pro dicta causa, neque amplientur, atque in loco ubi est tracturium dictæ Dohanæ Regiæ, aperiantur et ibi possint animalia Regiæ Dohanæ pasculari et immorari prout opus fuerit. Quo vero ad parcum jumentorum, sive equorum Excellentis Comitis Ruborum fuit provisum quod supersedeatur donec fuerit facta relatio Illustrissimo Domino Proregi, juxta decretationem factam in calce memorialis oblati S. E. pro parte dicti Comitis. Mezzana vero constructa in dicto territorio pro usu et pascuo bobum aratoriorum dictæ civitatis et civium, remaneat[235], et quod nullatenus possit ampliari, et quod illa parca, et clausuræ, quæ factæ sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia, recollecto semine aperiantur, et in restopiis, et nocchiariis possint pasculari Regia Dohana, et animalia dictæ civitatis. Hoc eorum in scriptis interponentibus decretum. Lectum latum etc.[236]. Questo decreto è riportato anche dai Scrittori Doganali.
Se il trascritto decreto non formasse parte della Storia e de’ Registri del Tavoliere, stenterei a credere che realmente sia stato lo stesso emesso in un Paese riputato sempre per la sapienza de’ suoi Magistrati! Non è lo stesso a ben definirlo che un tristo monumento d’ingiustizia e di barbarie, poichè ammesso anche il riposo preteso dal Tavoliere, una servitù costituita sulla sola contrada delle murge non si poteva estendere a tutto il Demanio Ruvestino, ed un dritto di sua natura limitato al pascolo di pochi giorni, non si poteva e non si doveva renderlo illimitato ed arbitrario.
Non minore fu la barbarie nell’essersi pronunziata la distruzione dell’agricoltura coll’essersi disfatti i parchi indispensabili al ristoro de’ bovi aratori, coll’essersi vietate le novelle piantazioni di vigne, di mandorle, e di ulivi che costituivano e costituiscono le ricche produzioni del territorio Ruvestino, e coll’essersi lasciato alla discrezione delle bestie quel terreno fertilissimo che la Natura ha destinato al nutrimento degli uomini! Cotesto decreto che pecca della più ruvida barbarie fa un’onta positiva agli autori di esso.
Nè quì si arrestarono i malanni ch’ebbe la nostra città a soffrire per questo lato. Si è detto innanzi che il Regio Tavoliere aveva acquistato da Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo il dritto di far pascere dagli animali de’ Locati l’erba del vastissimo Bosco di Ruvo dal dì della Vigilia del S. Natale fino al dì otto di Maggio, mediante il pagamento di annui ducati cinquecento. Si era così fatto perchè avesse potuto il Barone fino alla Vigilia di Natale far pascere la ghianda che lo stesso produceva in gran copia. Era però ciò fastidioso all’Amministrazione del Regio Tavoliere, perchè gli animali porcini ch’entravano a pascere le ghiande maltrattavano l’erba. Si volle torre questa suggezione. Piacque al Governo di acquistare in modo assoluto l’erbaggio vernino del bosco suddetto, e disporre di esso a suo piacere col pagare al Conte di Ruvo anche il prezzo della ghianda.
In un pubblico strumento del dì 17 Marzo 1552 stipulato dal Notajo Sebastiano Canore di Napoli si costituirono da una parte il Vicerè allora di questo Regno D. Pietro di Toledo e dall’altra il Conte di Ruvo D. Fabrizio Carafa. Dichiarò quest’ultimo che possedeva in feudo quoddam nemus situm in pertinentiis dictæ civitatis Ruborum juxta suos veriores confines, pro cujus nemoris herba et pascuo dicta Regia Curia annuatim pro servitio Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ solvit eidem excellenti Comiti annuos ducatos quincentum de carolenis argenti, in quo nemore non possunt intrare pecudes nisi in vigilia Nativitatis Christi anni cujuslibet.
Si seguitò a dire che la Regia Corte voleva acquistare totalmente l’erba vernina e la ghianda del Bosco suddetto con piena facoltà di far entrare in esso a pascere gli animali nel dì 15 Settembre di ciascun anno fino al dì di S. Angelo del mese di Maggio, mediante il pagamento di altri annui ducati mille dugento cinquanta. Essendosi tal proposta accettata dal Conte di Ruvo, vendè costui alla Regia Corte per annui ducati 1250 dictum jus glandium, herbam et pascuum, ac jus aquandi, et pernoctandi, et omne aliud jus spectans, et pertinens, et quod spectare et pertinere posset in dicto nemore ex nunc in antea, et in perpetuum tenere et possidere, et in dictum nemus quolibet anno intrari facere pecudes, et alia animalia quæcumque a dicto die 15 Semptembris anni cujuslibet, et tenere per totum diem festum S. Angeli de Mense Maj, ut supra, dictisque herbis, pascuo, et glandibus, et aquis in dicto nemore existentibus gaudere, et uti frui, atque vendere, et alienare, et aliter disponere pro ipsius Regiæ Curiæ arbitrio voluntatis, absque contradictione et obstaculo aliquo et impedimento etc. Quindi nel bosco suddetto vi rimase una promiscuità di diritti tra la Regia Corte e ’l Barone. La prima rimase padrona assoluta dell’erba vernina e della ghianda. Seguitò il secondo a ritenere l’erba estiva e ’l taglio delle legna non fruttifere di ghianda.
I cittadini di Ruvo avevano il dritto d’immettere a pascere i bovi aratorj nel bosco suddetto. Cotesto dritto lo aveva reso importantissimo il decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549 innanzi riportato. Il bosco di Ruvo era, come lo è tuttavia circondato dalle masserie di semina allo stesso adiacenti. Aperti e vietati dal decreto suddetto i parchi e le mezzane per l’uso de’ bovi aratorj che si erano in esse formate, questi poveri animali trovavano almeno un ristoro nel bosco, ove si lasciavano la sera dopo il travaglio. Ma questo sollievo fu anche tolto ai medesimi.
Pietro di Toledo volle esimere il bosco anche da questa suggezione comunque garantita dalla Natura e dalla legge. E ciò che più sorprende, cotesto dritto sacro de’ cittadini di Ruvo rimase abolito con un tratto di arbitrio, senza essersi intesi neppure i Rappresentanti di quella città! Si legge nel detto strumento dell’anno 1552 anche il seguente articolo: Itaque nullum genus animalium possit nemus ingredi elapso die 15 Septembris, nisi tantum animalia Dohanæ in locationem intrantia. Verum pro usu bobus dictæ universitatis solitis ingredi, et pasculari in dicto nemore tempore hyemali, amplietur defensa magna, seu partem etc. dictæ universitatis, ut dicto tempore hyemali possint supradicta animalia dictæ universitatis commodius pasculari.