Non vi ha dubbio che grande è stato il discapito sofferto dalla nostra città a causa degli abusi di sopra esposti, i quali avevano annientata la industria e l’agiatezza de’ suoi abitanti ed arrestato l’aumento della popolazione. Ma spesse volte la mano della Provvidenza dai più gravi malanni fa sorgere quel bene che meno si avrebbe potuto prevedere. Quasi tutti i terreni seminatorj del precitato agro demaniale Ruvestino coll’andar del tempo erano caduti nelle mani di Corpi Morali Chiesastici e Laicali. Pochissima quantità di essi apparteneva ai particolari.

Quindi le antiche masserie di semina di quel territorio le coltivavano li Ruvestini non più come proprietarj di esse, ma bensì come fittuarj delle Chiese, degli Ordini Religiosi o delle Confraternite. È facile l’intendere che tal circostanza esser non poteva propizia al progresso dell’agricoltura ed al miglioramento de’ terreni, il quale può suggerirlo l’amore della proprietà estraneo ai semplici fittuarj.

Cotesto svantaggio fu corretto dagli articoli 37 38 e 39 della precitata legge del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia. Fu con essi ordinato che i fittuarj de’ terreni azionali del Tavoliere appartenenti ai Pii Luoghi, non esclusa la Religione di Malta, avessero potuto rendersi perpetui censuarj di essi pagando a titolo di entratura alla Cassa del Tavoliere tre annate di estaglio. Sotto il nome di terreni azionali intese la legge comprendere tutti i fondi de’ Pii Luoghi sui quali il Regio Tavoliere vi avesse esercitato un dritto qualunque di pascolo, anche di semplice riposo. Li già detti articoli avendo influito a produrre nel nostro Regno un prodigioso miglioramento dell’agricoltura, è utile riportare la storia di essi, la quale non può a tutti esser nota.

Allora che il Governo di quel tempo era occupato a formare, ed indi a discutere la legge suddetta che richiamò le sue prime cure, ebbi la opportunità di essere a giorno delle cose che cadevano in discussione. Mi applicai quindi a scrivere una memoria ragionata colla quale proposi che quella censuazione ch’era sul tappeto per i terreni fiscali proprj del Tavoliere, si fosse estesa anche ai detti terreni azionali de’ Pii Luoghi, per i quali il Regio Tavoliere non aveva un dritto di proprietà, ma semplicemente la servitù attiva del pascolo convenuta coi proprietarj di essi in diversi modi, e con diversi patti introdotti dalle usanze, e dai Regolamenti del Tavoliere. Presi per base de’ miei ragionamenti la utilità pubblica che ne sarebbe risultata per tutti i lati col miglioramento di quelle proprietà fondiarie che nelle mani de’ Corpi Morali sarebbero rimaste in perpetuo languore.

Rafforzai i miei argomenti coll’esempio delle leggi dette di ammortizzazione emesse dal Re Ferdinando nell’anno 1769 e seguenti. Erano stati con esse dichiarati allodiali de’ fittajuoli i beni fondi de’ Pii Luoghi loro conceduti con lunghi affitti. Brillantissimi n’erano stati i risultamenti primo coll’essersi moltiplicati i piccioli proprietarj più utili sempre allo Stato; secondo col notabile miglioramento di tanti fondi per lo innanzi molto mal tenuti. Osservai quindi che lo stesso effetto avrebbe prodotto la censuazione de’ terreni azionali del Tavoliere.

Mi avvidi intanto che queste verità le capivano tutti coloro che avevano parte alla formazione della legge, ma non tutti erano disposti a volerle gustare. Veniva tal progetto acremente contraddetto dai Francesi che avevano allora parte al Governo e più di ogni altro dal Ministro Saliceti ch’era potentissimo. Il motivo di tal contraddizione che sembrava incomprensibile, si venne indi a conoscere, ed era il seguente.

Non era lontana la soppressione degli Ordini Religiosi possidenti e la incamerazione al demanio de’ beni dell’Ordine Gerosolimitano. Tra i fondi azionali del Tavoliere ve n’erano molti che appartenevano tanto ai primi che al secondo. Calcolavano quindi i Francesi che devoluti cotesti fondi al demanio si sarebbero esposti in vendita, e si sarebbe ritratta da essi una forte somma di danaro contante, mentre la proposta censuazione non avrebbe potuto dar altro che un’annua rendita di canoni.

Per questa veduta particolare finanziera troppo misera in vero passavano essi di sopra alla utilità pubblica che sarebbe venuta a risultarne dalla censuazione de’ terreni non solo degli Ordini Religiosi che sarebbero rimasti soppressi, ma anche de’ Vescovadi, Capitoli, Badie, Congregazioni Laicali ed altri Pii Luoghi non compresi nella imminente soppressione!

Fortunatamente però nella formazione della legge suddetta era stato chiamato a prendervi una parte principale un insigne e sommo nostro Giureconsulto istruitissimo delle cose del Tavoliere. Alla profonda conoscenza ch’egli aveva anche del Diritto Pubblico e della Economia Politica, univa una bell’anima ed uno spirito sempre pronto e sempre deciso a promuovere il vero bene e la prosperità del nostro Paese. Fu questi il chiarissimo D. Francesco Ricciardi che ben meritò una piazza prima nel Consiglio di Stato, ed indi nel Ministero da lui sostenuto con tanta gloria, e ’l titolo di Conte di Camaldoli, il di cui nome solo vale un elogio, e la di cui memoria è a tutti cara e veneranda.

Al suo profondo sapere, alla robustezza de’ suoi ragionamenti, ed anche alla sua destrezza, non che alla buona intenzione di que’ Napolitani che sedevano allora nel Consiglio di Stato, e guardarono la cosa sotto il suo vero punto di veduta, si deve attribuire l’ammissione de’ precitati tre dibattutissimi articoli. Le vedute finanziere che i Francesi mettevano unicamente a calcolo furono appagate col pagamento delle tre annate di entratura messo per condizione della censuazione, le quali per altro fruttarono alla cassa del Tavoliere somme non lievi.