Li nostri antichi Tribunali convinti di queste verità nelle quistioni di questa specie, mentre mancavano le primitive concessioni de’ feudi, e quelle che vi erano de’ tempi posteriori non contenevano che clausole generali, per distinguere ciò che fosse stato conceduto da ciò che fosse stato usurpato, si attenevano agli antichi documenti dai quali avesse potuto risultare la pruova di un possesso annoso e non contraddetto, tra i quali documenti vi erano anche i rilevj pagati alla Regia Corte[239].
Quali dunque erano le cose sicuramente feudali della città di Ruvo? Per la generalità di esse mancano nelle carte antiche gli elementi che possano indicarle. Colla lettera Regia del Re Carlo I dell’anno 1272 riportata innanzi alla pagina 135 fu ordinato al Giustiziere della Terra di Bari di prendere informazione della rendita che si ritraeva dai corpi, e dritti feudali Castri Rubi. Ma non sono in essa questi indicati, nè si conosce se la informazione dal Re ordinata siasi presa, e quale ne sia stato il risultamento.
Nella informazione senza data presa al tempo del Re Carlo II de’ Feudatarj della Provincia di Bari riportata innanzi alla pag. 137 si dice che il Feudatario di Ruvo era tenuto pro feudali servitio quinque militum; ma non si conosce da qual calcolo di rendite o di proventi componenti il feudo nasceva il peso suddetto al feudatario imposto.
Nella concessione fatta dal Re Roberto nell’anno 1311 della città di Ruvo alla Regina Sancia sua consorte le venne questa assegnata in conto del di lei dotario per l’annua rendita di once dugento come si è veduto innanzi alla pag. 144. Ma non si conosce tampoco da quali corpi e dritti feudali cotesta rendita provveniva. Si può solo da questo documento arguire che la rendita suddetta per la quale la città di Ruvo le venne assegnata non era indiscreta, e quindi li proventi feudali che allora si esigevano esser non dovevano tanto esagerati, quanto lo divennero dappoi a forza di abusi e di prepotenze sotto i successivi Feudatarj.
In fine nella concessione della nostra città fatta nell’anno 1387 dal Re Ladislao ad Antonio Santangelo e Federico Vrunforti riportata innanzi alla pagina 157 fu ordinato anche che si fosse presa tra sei mesi la informazione della rendita che dalla stessa si ritraeva; ma di cotesta informazione manca qualunque notizia. Colla stessa concessione inoltre fu imposto ai concessionarj il peso di pagare al Re venti once d’oro per ciascun servizio militare: ma non è spiegato su di quali elementi cotesta tassa sia stata regolata.
Nella oscurità che presentano le dette carte antiche ciò ch’è sicuro è la qualità feudale dell’antichissimo, e vasto bosco di Ruvo della estensione di sei in settemila moggia. Ed in vero nella precitata concessione dell’anno 1269 fatta da Carlo I di Angiò ad Arnolfo de Colant gli fu dato Castrum Rubi cum foresta, e nella già detta sua lettera dell’anno 1272 ordinò che si fosse presa informazione della rendita che dava Castrum Rubi ex foresta, et terris convicinis, et circumadjacentibus dicto Castro. Ond’è che il detto Bosco in tutti i Rilevj è riportato come feudale, e l’erba di esso è stata venduta dai Feudatarj di Ruvo alla Regia Corte per uso del Tavoliere di Puglia col contratto dell’anno 1473, di cui sarò tra poco a ragionare, e dell’anno 1552, di cui ho parlato innanzi alla pagina 201 e 202.
Era sicuramente feudale anche un’altra picciola difesa poco lontana dalla città denominata Parco del Conte, la quale probabilmente era una ex terris convicinis et circumadjacentibus dicto castro, delle quali si parla nella precitata lettera di Carlo I dell’anno 1272. Cotesta difesa nel decreto di Revertera dell’anno 1549 è chiamato parcum jumentorum sive equorum perchè in essa la Casa d’Andria teneva la sua razza de’ cavalli. Cotesta difesa fu rispettata col decreto suddetto come si è veduto innanzi alla pagina 199, ed è riportata in tutti i Rilevj come un corpo feudale[240].
Dagli stessi antichi rilevj risulta similmente che apparteneva al feudo anche la Bagliva. Vero è che dai Registri di Carlo I e di Carlo II riportati alla pagina 134 risulta che cotesto dritto fu escluso dalle concessioni in feudo da essi fatte e se lo riserbò il Re, e che la concessione fatta da Ladislao nell’anno 1387 (pag. 157) fu rimessiva alle precedenti concessioni. Non è meno vero però che nelle posteriori concessioni dall’epoca Aragonese in poi riportate innanzi nel Capo IX e X, vi andò compresa anche la Bagliva, poichè si sa che le concessioni Aragonesi furono in questa parte più larghe delle Angioine.
Non si può quindi dubitare della feudalità di cotesto dritto. Si deve bensì intendere lo stesso limitato e ristretto a que’ cancelli che dalle antiche Leggi del Regno erano prefissi ai dritti bajulari, e non già esteso a quelle avanie abusi ed estorsioni che furono in seguito introdotte dalla prepotenza Baronale, come anderemo a vederlo or ora.
Vi è anche tutta la ragione di credere o almeno di dubitare fortemente che abbia potuto costituire un demanio del feudo quella parte della contrada delle murge di Ruvo ch’è rimasta tuttavia aspra e selvatica, perchè negata alla coltura. Nella precitata concessione di Carlo I di Angiò dell’anno 1269 fu la città di Ruvo conceduta cum pratis pascuis etc. e si riserbò il Re sui paschi conceduti il dritto di farvi pascere gli animali delle sue razze. Si sa che coteste riserbe apposte nelle concessioni de’ Sovrani Angioini riguardavano principalmente i demanj de’ feudi conceduti, ed inducono quindi la presunzione che nel territorio di Ruvo vi doveva essere un demanio feudale compreso nella concessione suddetta, sul quale avrebbe potuto tal riserba esercitarsi.