Negli antichi giudizj che hanno avuto luogo tra i Duchi di Andria e Conti di Ruvo da una parte, e ’l Regio Tavoliere e suoi Locati dall’altra, si è avuto per vero che un demanio feudale dell’agro Ruvestino sia stata la contrada delle murge, sulla quale questi ultimi hanno preteso il dritto di riposo che gli Scrittori Doganali hanno dato per vero, ma la Casa d’Andria ha sempre acremente contraddetto.

In fatti assumeva quest’ultima che l’unico dritto del Regio Tavoliere di Puglia sul territorio di Ruvo era la proprietà dell’erba vernina e della ghianda del bosco acquistata col contratto dell’anno 1552 riportato innanzi alla pagina 201 e 202. Ma il preteso dritto di riposo sul demanio feudale delle murge mancava di qualunque titolo.

Si replicava però dal Regio Tavoliere e dai Locati che il titolo suddetto non mancava, e che lo costituiva un contratto combinato nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo, di cui innanzi si è parlato. Col precitato contratto (essi dicevano) vendè costui alla Regia Corte per annui ducati mille e cento l’erba del bosco di Ruvo dal dì della Vigilia del Santo Natale in avanti per uso del Regio Tavoliere di Puglia, e ’l dritto di riposo nelle murge tanto di Ruvo che di Minervino[241].

Si convalidava cotesto assunto con un notamento che si trova ne’ Registri Aragonesi del Grande Archivio, dal quale si rileva che il detto Re Ferdinando I con lettera scritta da Foggia nel dì 10 Gennaio 1473 ordinò che si fossero pagati a Pirro del Balzo Duca di Venosa annui ducati 1100 per li SUOI ERBAGGI si piglia la Dogana delle pecore, così per accordo, cioè per lo Bosco e Demanio de Minervino, Bosco e Demanio de Rubo[242]-[243].

Si aggiugneva che lo stesso Pirro del Balzo con suo ricorso dato al Re nell’anno 1474 si dolse che un tale Cola Colletta Uffiziale Doganale abusava del suo incarico, e si permetteva di fidare animali grossi e piccioli de’ Paesi convicini ne’ suoi erbaggi di Ruvo e Minervino prima che vi fossero entrati gli animali del Regio Tavoliere. Il Re Ferdinando I nel dì 16 Maggio 1474 diè ordini precisi al Doganiere di Foggia che avesse fatto cessare cotesto abuso[244].

Con questi documenti il Regio Tavoliere, ed i Locati giustificavano il loro dritto sulle murge di Ruvo. La Casa d’Andria non negava il contratto passato con Pirro del Balzo nell’anno 1473. Ma osservava che Federico di Aragona divenuto già Re di Napoli aveva venduta la città di Ruvo al Conte di Trivento cum herbagiis, pascuis, fidis diffidis Bajulationibus etc. senza veruna riserba del preteso dritto di riposo del Regio Tavoliere, il quale in conseguenza non poteva pretendere quelli erbaggi che il Re aveva venduti liberi da qualunque servitù.

Confermava cotesto assunto coll’osservare che il Regio Tavoliere stava pagando i soli annui ducati 1750 convenuti collo strumento dell’anno 1552 per l’erba e la ghianda del Bosco di Ruvo. Ma se fosse continuato il contratto dell’anno 1473 anche per lo riposo delle murge che son diverse dal Bosco, altra somma avrebbe seguitato a corrispondere la cassa del Tavoliere anche per tal causa, il che non essendovi, era chiaro che il contratto dell’anno 1473 per quella parte che riguardava il riposo delle murge era rimasto disciolto colla vendita fatta dal Re Federico della città di Ruvo, senza di questo peso.

Or qualunque voglia credersi il merito della predetta quistione certamente non lieve elevata tra la Casa d’Andria, e ’l Regio Tavoliere, è notabile che quest’ultimo ripeteva il suo dritto sulle murge di Ruvo da un contratto passato nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I, di Aragona, e ’l feudatario di quella città. Il che dava un appoggio fortissimo al Duca d’Andria di assumere che il suo dritto sul demanio delle murge era garantito da un possesso di quattro secoli, il quale partiva da un fatto de’ passati Sovrani di questo Regno che lo avevano riconosciuto.

Per l’esposte considerazioni, dico il vero, non ho veduto mai chiara la quistione promossa sulla qualità del demanio delle murge, e non sono stato mai convinto che non abbia potuto formare quella contrada un demanio feudale. Ho però opinato a questo modo per i soli terreni rimasti aspri e selvatici, non già per quelli che da tempo immemorabile si trovano dissodati, e ridotti a coltura con essersi su di essi stabilite le masserie di semina.

Cotesti terreni coltivati non essendo stati mai soggetti a veruna prestazione feudale sia in generi, sia in danaro, è il fatto istesso quello che gli mostra liberi e franchi da qualunque suggezione feudale. Il che lo conferma anche un Registro del Re Carlo II di Angiò cioè una lettera Regia a favore Judicis Angeli Andreæ de Rubo. Ordinò con essa che non fosse stato questi molestato e turbato dal possesso di un territorio che aveva nel tenimento di Ruvo in murgia juncati, quod dicitur lama cervaria, cum turribus, quæ dicuntur Guillelmi Aponis, et terras astantes, juxta lamam et turres prædictas[245]. Cotesta contrada ritiene tuttavia il nome di Giuncata, luogo del trifinio tra Ruvo, Andria e ’l Garagnone di cui si è parlato innanzi alla pag. 168.