Coteste parate se impedivano il dritto di riposo che pretendevano i Locati della Locazione di Salpi sulla intera contrada delle murge, era questo almeno un dritto controverso. Ma pregiudicavano anche il dritto de’ cittadini il quale era sicurissimo e non poteva essere contraddetto per qualunque plausibile pretesto, o ragione che la Forense sottigliezza avesse escogitata.

Considerata anche la contrada delle murge come un demanio feudale, giusta la posizione della Casa d’Andria, erano sempre ed in ogni caso dovuti ai cittadini i pieni usi civici. Le note leggi emanate dal Re Ferdinando I di Aragona e dall’Imperator Carlo V vietavano severamente ai Baroni di chiudere e difendere qualunque porzione de’ demanj feudali in pregiudizio degli usi civici dovuti alle popolazioni. Le parate suddette sottraevano a questi usi la porzione maggiore della miglior erba delle murge. Quella che rimaneva fuori di esse non era bastante al bisogno ed al comodo de’ cittadini.

In quanto poi all’erba estiva della contrada suddetta, la freschezza del sito la rendeva e la rende un pascolo estivo necessario ed indispensabile per la salute degli animali. Rimaneva quindi aperta all’uso de’ cittadini senza pagamento alcuno di fida. Era però tale e tanta la quantità degli animali forestieri che la Casa d’Andria vi fidava per far danaro, che di poco o niun sollievo riusciva quel pascolo agli animali de’ cittadini. Tanto più che a quelli dava la Casa d’Andria l’acqua delle sue peschiere, e questi n’erano privi e quindi molto poco potevano profittare dell’erba.

Or cotesto dritto di fida degli animali forestieri la Casa d’Andria lo aveva esteso abusivamente allo intero demanio di Ruvo, ed in conseguenza anche alle cinque contrade di sopra nominate coverte dalle masserie di semina de’ cittadini cioè alle matine, strappete, ralle, monserino, e bel luogo. Doppio era l’eccesso che da ciò ne risultava. Il primo che veniva ad esercitarsi cotesto dritto abusivo anche in quella parte del demanio ch’era sicuramente comunale. Il secondo perchè si esercitava su di terreni appatronati, poichè come innanzi si è detto il terreno di quelle contrade è quasi tutto coltivabile ed occupato dalle masserie di semina de’ cittadini.

Intanto quelle misere contrade erano flagellate e devastate dagli animali de’ Locati Abruzzesi, da quelli de’ fidatarj del Barone e da una gran quantità di animali d’industrie della stessa Casa d’Andria! Non fia dunque meraviglia se fino a quarant’anni indietro le industrie armentizie de’ Ruvestini un tempo floridissime erano rimaste talmente estenuate che le carni del macello pel vitto degli abitanti o dovevano comprarsi dalla Casa d’Andria o cercarsi al di fuori!

Si aggiunga a ciò che i pochi animali rimasti ai cittadini sia per la coltura de’ terreni, sia per l’industria venivano anche sommessi ad una estorsione quanto arbitraria, altrettanto scandalosa che la Casa d’Andria esigeva a titolo specioso di cortesia. Consisteva questa in una misura e mezza di grano per ogni bue, grana sei ed un terzo per ogni vacca, grana quindici per ogni cento pecore, e carlini trentacinque per ogni centinajo di porci. Cotesta bella cortesia, del pari che la fida di cui si è testè ragionato andava tra l’esazioni della Bagliva, nome collettivo che comprendeva una grandine di arbitrarie imposte escogitate dalla sottigliezza Baronale per ismugnere per tutti i lati quella misera popolazione.

Ne’ giudizj trattati nell’anno 1797, de’ quali si parlerà nel capo che sussiegue gli Avvocati della Casa d’Andria ebbero la poca avvedutezza di produrre un pubblico strumento del dì 6 Marzo 1594 stipulato dal Notajo Prospero de Rufis di Bisceglia, col quale aveva data la stessa in affitto la Bagliva di Ruvo. Erano in quello strumento inseriti i Capitoli delle moltiplici esazioni alla stessa annesse, le quali essendosi da me destramente rilevate, destarono una giusta indignazione nell’animo de’ Giudici. Ne cennerò quindi alcuni ben curiosi.

Chiunque andava a caccia nel territorio di Ruvo pagar doveva la licenza al Baglivo. Chiunque poi si fosse trovato a cacciare nel bosco o pagar doveva la multa di dodici once d’oro o perdere un braccio!!! Chiunque voleva tenere aperta una bottega pagar doveva la licenza al Baglivo. Se si rinveniva un animale sperduto se lo appropriava il Baglivo. Li giocatori ed i bestemmiatori si componevano col Baglivo con una multa pecuniaria etc. etc. Capitoli veramente aurei!

Ma fu bello anche il vedersi che a coteste famose esazioni bajulari erano annessi anche i diritti ed i proventi della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure, la quale non era stata mai conceduta dal Re a cui apparteneva, ed aveva quindi bisogno di una concessione speciale. Allora che il Cardinale Oliviero Carafa acquistò il feudo di Ruvo nell’anno 1510 dai Conjugi D. Raimondo di Cardona e D. Isabella Requesens, ebbe conceduta la Giurisdizione delle prime e seconde cause civili e penali, ma non già quella della Portolania, e de’ pesi e misure.

È risaputo che nell’anno 1609 fu con ordini generali prescritto che cotesta Giurisdizione, la quale apparteneva al Re si fosse venduta alle Università del Regno. Quindi il Tribunale della Regia Camera della Sommaria si applicò a formare le istruzioni, e stabilire i regolamenti circa il modo in cui doveva essere esercitata dalle Università che andavano ad esserne investite. Le istruzioni suddette furono pubblicate nel dì 22 Gennajo 1613.