Non vi erano in Ruvo nè locande nè neviere Baronali. La Casa d’Andria formò una nuova locanda nel pomerio dell’antico castello dal lato occidentale che sporge alla campagna. Formò inoltre due grandi neviere costrutte in un fondo che ora è di mia proprietà. Fece sorgere cotesti novelli edificj col diritto proibitivo delle locande, e delle neviere introdotto e sostenuto dalla forza e dalla violenza. Venivano inoltre i cittadini obbligati a forza di bastonate a raccorre, e riporre la neve nelle neviere suddette, e la città obbligata a non consumare altra neve per l’uso della popolazione che quella delle neviere Ducali. Non mai satolla di guadagno era invogliata d’introdurre anche una privativa de’ molini. Ma come farsi? La libertà de’ molini era nella nostra città antichissima. Dalle precitate capitolazioni dell’anno 1308 costa che vi erano in Ruvo molti molini particolari, ed i proprietarj di essi pagavano alla città una discreta prestazione per ogni salma di grano che in essi si macinava pag. 143. Col concorso però degli Amministratori comunali ligj del Barone s’immaginò il modo di eseguire cotesto nuovo progetto sotto plausibili apparenze, ma nella sostanza iniquo verso tante famiglie, alle quali l’avidità Baronale veniva a torre il pane.

Venne escogitato il pretesto che la gabella della farina, per la quale si pagavano allora quattro carlini e mezzo a tomolo, e si esigeva ne’ forni, veniva fraudata. Che per impedire le fraudi era indispensabile esigerla ne’ molini, e questi riunirgli in un solo luogo, ove si sarebbe situato l’esattore della gabella suddetta. Con questo specioso pretesto quindi ne fu stipulato pubblico strumento tra il Duca d’Andria D. Antonio Carafa da una parte, il Sindaco e gli Eletti della città di Ruvo dall’altra nel dì 15 Settembre 1615 dal Notajo Andrea Berarducci di Bisceglia.

Fu con esso costituito il dritto proibitivo de’ molini a favore del Duca suddetto, ed ei si obbligò di stabilire come stabilì li nuovi molini in un luogo designato adiacente alla pubblica muraglia della città che servì di principale appoggio alla costruzione di essi. Da altro pubblico atto poi del dì 30 Dicembre 1616 stipulato dallo stesso Notajo risulta che i precitati Sindaco ed Eletti costituirono in Napoli loro Proccuratore un tal Francesco Bruno, cui diedero le facoltà opportune per ricorrere al Vicerè ed ottenere l’assenso sul detto contratto.

In fine da altro strumento del dì 7 Ottobre dello stesso anno 1616 stipulato dallo stesso Notajo costa che quel Francesco Bruno costituito Proccuratore dal Sindaco ed Eletti era Proccuratore ed Incaricato di affari del detto Duca. Dal che è facile conchiudere che i Sindaci ed Eletti di quel tempo non erano che tante macchine mosse dal Duca a sua volontà, e firmavano ad occhi chiusi tutte quelle carte che a lui piacevano.

L’assenso sul precitato dritto proibitivo non fu ottenuto. E come avrebbe potuto ottenersi contro ogni regola di Diritto? Il protocollo però che conteneva lo strumento del dì 15 Settembre 1615 col quale il precitato dritto proibitivo fu costituito è scomparso dalla scheda di Notar Berarducci, e vi è tutta la ragion di credere che si sia fatto scomparire per torsi alla nostra città il titolo per poter rivendicare una coi frutti il precitato dritto proibitivo de’ molini da se costituito, ed usurpato dalla Casa d’Andria.

Nell’indice generale però della scheda suddetta degli anni 1615 1616 1617 1618 e 1619 vi è il seguente notamento: Sig. Duca d’Andria coll’università di Ruvo per li molini fol. 61. Cotesto notamento il quale pruova la esistenza di una convenzione allora stipulata unito alla procura del dì 30 Dicembre 1616, colla quale si cercò di farla convalidare con Regio Assenso non mai ottenuto, vale una dimostrazione che la privativa suddetta costituita dalla Università passò illegalmente nelle mani della Casa d’Andria. Cotesti documenti servirono di appoggio al giudizio istituito nell’anno 1797 per i molini suddetti come si dirà nel seguente capo.

Dalle cose premesse è facile vedere che in mano della Casa d’Andria il feudo di Ruvo non era più nè quello che fu costituito dai Normanni ed indi dai Sovrani Angioini, nè quello che nell’anno 1510 fu dal Cardinale Oliviero Carafa comprato da D. Raimondo di Cardona e sua consorte. Man mano, e da tempo in tempo si vide lo stesso impinguato ed accresciuto di tutte le specolazioni abusive che aveva saputo la feudalità escogitare per succhiarsi il sangue delle Popolazioni. Alcuni pretesi dritti furono creati dal nulla, altri furono tolti colla forza alla povera Università e convertiti in dritti feudali! La conseguenza di tanti abusi fu la miseria di quella Popolazione angariata per tutti i lati.

I mezzi coi quali furono tante gravezze introdotte e sostenute meritano anche di essere commemorati. Il primo di essi fu quello di aversi messa la Casa d’Andria in mano la nomina degli Amministratori Comunali. Si vide quindi introdotto l’abuso che la Università faceva la nomina del Sindaco e degli Eletti in doppia lista, ed il Barone sceglieva quelli che più gli piacevano. Valeva però ciò lo stesso che aversi sempre Amministratori ligj del Barone, sommessi alla di lui volontà e pronti a sagrificargli i dritti della città e della popolazione che avevano il sacro dovere di difendere e sostenere.

Non ignoro che lo stesso abuso fu dalla prepotenza Baronale introdotto anche in altri luoghi. Molti giudizj vi sono stati per tal causa negli antichi Tribunali che cominciarono ai tempi nostri a reprimerlo. Ma non ho potuto mai comprendere come al tempo dei Vicerè abbia potuto lo stesso tollerarsi. Li passati Sovrani del nostro Regno non s’ingerirono mai nella elezione degli Amministratori comunali e furono religiosissimi nel lasciare alle Popolazioni la piena libertà di scegliere quelli che credevano meritevoli della loro fiducia. Nelle concessioni de’ feudi non si è veduto mai cotesto dritto conceduto ad alcuno, neppure ai Principi della Real Famiglia. Come dunque tollerarsi che si avessero i Baroni permesso di attentare sulla libertà dell’elezioni?

Il secondo mezzo era la Giurisdizione criminale. Con essa faceva la Casa d’Andria perseguitare a dritto ed a torto quelle persone che non erano del suo gusto. Quest’arma terribile si adoperava anche con una doppia sevizia. La prima era il carcere orribile ed oscuro dell’antica Torre di Ruvo, comunque vietato severamente ai Baroni dalle antiche leggi del Regno. La seconda il trasporto de’ carcerati in altre lontane prigioni per vie più dispettargli e strapazzargli.