I. Che si fosse cassato il già detto preteso credito di duc. 25600 per lo quale si faceva figurare il Duca d’Andria presso gli atti del patrimonio, con essere lo stesso condannato a restituire tutte le somme che gli erano state collusivamente liberate in conto, e tutte le altre maggiori somme che la sua Casa si aveva malamente appropriate dalle rendite comunali esatte dall’anno 1692 all’anno 1735.

II. Che senza tenersi conto del nullo e collusivo strumento di transazione dell’anno 1751 fosse stato condannato del pari a restituire i frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania e de’ pesi e misure, non che della gabella della giumella delle mandorle usurpate a danno della Università, ed al pagamento della bonatenenza non mai pagata per i beni burgensi fino all’epoca del catasto dell’anno 1752.

III. Che fosse stato condannato a restituire i molini edificati sul suolo e nelle antiche muraglie della città, e ’l dritto proibitivo di essi stabilito dalla Università nell’anno 1615 per la propria utilità, una coi frutti.

IV. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti lo scannaggio, dritto comunale costituito dalla Università colle capitolazioni dell’anno 1308 approvate dal Re Carlo II, ed usurpato dalla sua Casa.

V. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti una grande stanza convertita in magazzino, la quale formava parte delle pubbliche carceri di proprietà comunale.

VI. Che si fosse al Duca vietato di chiudersi l’erba vernina delle murge colle così dette parate principalmente per essere il demanio delle murge un demanio comunale. Subordinatamente perchè in ogni caso, e supponendolo anche un demanio feudale, simili chiusure erano dalle leggi del Regno vietate ai Baroni in pregiudizio degli usi civici che competono alle popolazioni.

VII. Che si fossero corretti tutti gli abusi della Bagliva col vietarsi principalmente ai Baglivi. Primo di fidare gli animali degli esteri ne’ terreni appatronati siti nel demanio. Secondo col fidargli in tanta quantità che fosse venuto a mancare il pascolo agli animali de’ cittadini.

VIII. Che si fosse inoltre vietato al Duca d’ingombrare quel demanio con una quantità strabocchevole di animali proprj, con essergli permesso soltanto d’immetterne tanti, quanti il più ricco de’ cittadini, giusta lo stile di giudicare de’ Tribunali supremi.

IX. Che si fosse obbligato a pagare la bonatenenza non meno per i detti animali d’industria che pascolavano nel demanio, che per lo vasto fondo denominato la Piantata di qualità burgense e non già feudale, come da lui si pretendeva.

Altro giudizio fu istituito nello stesso Tribunale della Regia Camera della Sommaria in linea penale per lo taglio dato dalla Casa d’Andria alle annose querce fruttifere del bosco di Ruvo in pregiudizio tanto degli usi civici che competevano alla popolazione di Ruvo, quanto del dritto di proprietà che il Re aveva degli alberi ghiandiferi in forza dello strumento dell’anno 1552 innanzi riportato.