Sulle precitate dimande proposte in linea civile il Tribunale della Regia Camera impartì termine ordinario e questo fu compilato. Rispetto ai molini ordinò una perizia per verificarsi se erano essi edificati sul suolo e nell’antica muraglia della città. La perizia ordinata venne eseguita coll’intervento di uno de’ Magistrati della Regia Udienza Provinciale, e la nostra posizione rimase pienamente verificata.

Per lo giudizio penale fu ordinata una informazione. Rimasti con essa concludentemente pruovati gl’immensi danni recati dalla Casa d’Andria agli alberi fruttiferi del Bosco, fu ordinata una perizia fiscale, e fu questa anche eseguita. In questo stato erano nell’anno 1798 i giudizj dedotti nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Quelli avviati nel S. R. C. furono i seguenti

I. Che si fosse il Duca astenuto dal prendere qualunque ingerenza nella elezione degli uffiziali municipali.

II. Che non avesse ulteriormente molestata la Università nel pieno esercizio della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure che a lei apparteneva a titolo di compra fattane dal Re.

III. Che si fossero attribuiti ai cittadini di Ruvo i pieni usi civici di legnare e di pascere l’erba estiva del bosco di Ruvo rimasta al Duca d’Andria col contratto dell’anno 1552.

IV. Che si fosse il Duca astenuto dal nominare il Maestro della Fiera di S. Angelo che si celebra nella città di Ruvo.

V. Finalmente che si fosse abolito il dritto plateatico sulla contrattazione delle merci derrate e mercanzie che stava il Duca esigendo con averlo usurpato alla Università cui apparteneva in forza delle capitolazioni dell’anno 1308 e dello Stato del Reggente Tapia.

La commessa di cotesto giudizio si ottenne in persona del Regio Consigliere allora ed indi illustre Segretario di Stato D. Giuseppe Zurlo, Magistrato di elevatissimi talenti, di vaste e belle cognizioni, di probità a tutta pruova, e non fatto per incensare gli abusi della feudalità. Proposta da lui la causa nel S. R. C. nell’anno 1798 furono decisi soltanto li primi tre capi. Fu la decisione favorevole alla Università; ma in quanto all’erba estiva del bosco di Ruvo ebbi a battermi molto acremente pe ’l seguente motivo.

Si è detto innanzi alla pagina 202 che rimasto collo strumento dell’anno 1552 abolito l’uso civico del pascolo de’ bovi aratorj che i cittadini di Ruvo rappresentavano sul detto bosco, fu data alla Università in compensamento la facoltà di ampliare la sua difesa fino a quaranta carri. Incaricato il Consiglio Collaterale di dare esecuzione a tal determinazione, col suo decreto del dì 26 Ottobre 1552 disse che tale ampliazione si accordava pro usu et pascuo dictorum bobum, attento quod boves dictæ civitatis nullo tempore dictum nemus ingredi, nec in eodem pasculari possunt.

Gli Avvocati del Duca beccando quelle parole nullo tempore nemus ingredi nec in eodem pasculari possunt, gonfiavano le pive, e volevano in coteste espressioni ravvisare un giudicato del Collateral Consiglio che aveva tolto ai Ruvestini in ogni tempo, ed in ogni stagione gli usi civici del bosco suddetto.