Si replicava da me che il carattere di giudicato compete soltanto a que’ decreti che i Magistrati emettono in un giudizio contraddetto. Che il Collateral Consiglio fu nell’anno 1552 semplicemente incaricato di autorizzare la città di Ruvo ad ampliare la sua antica difesa, non già a definire se aveva o nò dritto di pascere nel bosco feudale nella estiva stagione. Che non poteva lo stesso volerne più di quello ch’era contenuto nello strumento dell’anno 1552 stipulato tra il Vicerè Pietro di Toledo e ’l Duca d’Andria Fabrizio Carafa, al quale fu il Collateral Consiglio incaricato di dare esecuzione per la sola parte permissiva dell’ampliazione della predetta difesa comunale.
Che l’ampliazione della difesa con esso accordata alla città di Ruvo era stata un compensamento del pascolo de’ bovi aratorj che veniva a perdere tempore hyemali, come precisamente si legge nel precitato strumento riportato alla detta pagina 202, non già nel tempo estivo, del che non si parlò in esso nè punto, nè poco. Che quindi subentrava la regola di Diritto Iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non est, e che un errore in cui cadde il Collateral Consiglio eccedendo i limiti dell’incarico ricevuto non poteva alterare il contenuto del precitato strumento dell’anno 1552 al quale soltanto doveva starsi.
Queste ed altre osservazioni da me fatte convinsero il maggior numero; ma fu questo articolo deciso a favore della Università non senza un forte dibattimento. La decisione allora ottenuta ha portata la conseguenza che nella divisione de’ demanj che ha avuto luogo per effetto delle novelle leggi sono state risegate a favore della nostra città trentatre carri del bosco suddetto, o siano duemila moggia circa.
Rimanevano a decidersi il quarto e ’l quinto capo per la nomina del Maestro di Fiera e per lo dritto plateatico, quando il Consigliere Zurlo fu promosso alla luminosa carica di Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria. Mi compiacqui del di lui ben meritato avanzamento, ma rimasi dolente di averlo perduto per Commessario della precitata causa nel S. R. C. Non tardò però a presentarmisi la occasione di racquistarlo per altra via. L’alta opinione che il Governo aveva di lui fece sì che cominciò a darsi qualche esempio che taluni giudizj tra Università e Baroni, che si volevano veder terminati senza lungherie giudiziali, furono per volontà del Re a lui particolarmente delegati.
Massimo era in ciò il vantaggio delle Università. Venivano esse a rinfrancare il dispendio. Rimanevano a tal modo troncate le tergiversazioni forensi che costituivano il maggior presidio de’ Baroni intenti sempre a prender tempo, e stancare i Comuni. In fine il dipendere nelle cause di questa specie da un Magistrato illuminato, giusto e non ligio del Baronaggio era una cosa molto desiderabile. Pensai quindi di battere la stessa strada e mi riuscì ottenerlo. Per disposizione Sovrana tanto li due punti di quistione non ancora decisi dal S. R. C. quanto tutti i capi dedotti nella Regia Camera della Sommaria furono delegati all’Avvocato Fiscale Zurlo.
Passate quindi a lui le carte di ambi i giudizj, si applicò prima a decidere le due quistioni rimaste pendenti nel S. R. C. Con suo decreto dell’anno 1798 fu tolta al Duca la nomina del Maestro di fiera ed abolito il dritto plateatico. A tal modo tutte le dimande proposte nel S. R. C. rimasero esaurite con una piena e compiuta vittoria riportata dalla Università. Si accudiva da me per la decisione delle altre più gravi quistioni dedotte nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, quando sopravvenne l’epoca fatale e memoranda dell’anno 1799 che pose in iscompiglio tutto il Regno.
Per una di quelle anomalie inconcepibili, ma inseparabili dalle rivoluzioni e dai tumulti popolari, la casa di quel rispettabile Magistrato fu saccheggiata dal cieco furore del Popolaccio Napolitano, ed ei medesimo non dovè stentar poco per poter riuscire a salvar la vita. Col saccheggiamento immeritamente da lui sofferto si dispersero anche que’ processi delle nostre cause che si trovavano presso di lui. La dispersione di essi, le fastidiose conseguenze delle terribili convulsioni dell’anno 1799 che gravitarono su di tutti, e la confiscazione di tutti li suoi beni che per effetto di esse soffrì la Casa d’Andria, arrestarono per necessità fino all’anno 1803 il corso de’ giudizj suddetti.
Per i luttuosi avvenimenti preceduti figurava allora qual primogenito della sua illustre famiglia l’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco Carafa. A lui quindi furono, dietro il Trattato di Firenze, restituiti i feudi ed i beni di sua Casa ch’erano stati confiscati. Col Duca D. Francesco perciò furono nell’anno 1803 ripigliati li giudizj suddetti. Non costò poco imbarazzo la rifazione de’ processi dispersi nella casa del Signor Zurlo, e specialmente di quello de’ molini, nel quale vi era il rapporto de’ Periti adoperati, e la pianta di essi levata nell’anno 1798. Si ritornò innanzi al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, ed ivi alle dimande proposte nell’anno 1797 ne furono nell’anno 1804 aggiunte due altre.
La prima di esse fu la seguente. Dell’antica difesa comunale, di cui si è innanzi parlato, ventotto carri si trovavano in mano della Casa d’Andria, senza che si fosse conosciuto a qual titolo le avesse possedute. In tale oscurità sull’appoggio de’ documenti rinvenuti nel Grande Archivio, ed innanzi riportati, e dello strumento dell’anno 1552, col quale fu ampliata la difesa comunale eretta nell’anno 1510, stimai proporre un’azione di rivendicazione. Essendosi il Duca difeso coll’aver prodotti diversi documenti, coi quali sosteneva di essersi col prezzo dei detti carri ventotto estinta una porzione degli antichi debiti della Università, il giudizio cangiò figura. I contratti dal Duca allegati gli attaccai di nullità per difetto di legittimi solenni. Proposi subordinatamente ed in ogni caso l’azione di reintegra in vigor della Prammatica XVIII De administratione Universitatum, perchè calcolai che il valore della difesa posseduta dalla Casa d’Andria montava al doppio del prezzo che si diceva pagato.
La seconda fu la seguente. Appartengono al Monte della Pietà della città di Ruvo destinato al mantenimento de’ projetti quindici carri di terreno nella contrada delle murge. Da lunghissimi anni si trovavano questi in mano della Casa d’Andria per una prestazione tenuissima in danaro niente corrispondente al valore di essi, senza conoscersi a qual titolo se ne fosse impossessata. Essendo riuscite inutili le richieste amichevoli o per l’aumento dell’estaglio o per la restituzione de’ terreni suddetti, convenne prendersi le vie giudiziali.