Li premessi articoli di convenzione furono applauditi ed approvati dalla Università col pubblico Parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Furono dopo ciò presentati al Tribunale della Regia Camera della Sommaria per ottenerne l’approvazione. Quel Tribunale gli omologò con suo decreto di expedit del dì 24 Aprile 1805. Dopo ciò ne fu stipulato pubblico strumento nel dì 21 Agosto 1805 dal Notajo D. Antonio di Marino di Napoli.
Nell’altro foglio fu premessa una dichiarazione che senza venirsi ad una formale definizione della qualità del demanio di Ruvo, si venivano a prendere i seguenti temperamenti.
I. Si convenne che le così dette parate delle murge fossero rimaste sullo stesso piede in cui si trovavano, senza che si avessero potuto giammai nè ampliare, nè restringere.
II. Fu dichiarato che nella continenza di esse si trovavano molte possessioni e terre seminatorie de’ particolari e de’ Luoghi pii. Fu quindi permesso ai proprietarj di esse di formare, senza pagamento alcuno, una mezzana per uso degli animali addetti alla coltura della estensione non maggiore di quella che accordano le Istruzioni Doganali e l’uso di Puglia. La stessa facoltà fu accordata a tutti li proprietarj di masserie di semina site nello intero demanio di Ruvo.
III. In compensamento del dritto che avesse potuto competere alla Università e cittadini di Ruvo sui luoghi inclusi nelle parate, si obbligò il Duca di pagare alla cassa comunale annui ducati mille e cinquecento dal mese di Maggio dell’anno 1805 in avanti. Si convenne che la somma suddetta non avesse potuto giammai nè diminuirsi, nè accrescersi per qualunque pretesto o causa, ancor che i prezzi degli erbaggi venissero ad elevarsi o ribassarsi, ed ove anche la Casa d’Andria venisse a dire di non aver trovato a locargli.
IV. Rispetto alla fida de’ forestieri che la Casa d’Andria stava esercitando in tutto il demanio fu stabilito in primo luogo per regola generale che non avesse potuto esercitarsi altrimenti che dopo essersi provveduto prima al pascolo degli animali de’ cittadini. Rimase questa in secondo luogo assolutamente vietata ed inibita ne’ terreni appatronati tanto seminatorj che incolti siti nel demanio[257].
V. La stessa disposizione fu estesa anche ai terreni seminatori de’ particolari e de’ Luoghi pii siti nella contrada delle murge, non eccettuati quelli inclusi nelle parate, i quali nel tempo estivo rimangono aperti[258].
Li premessi articoli furono del pari applauditi ed approvati col precitato parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Quindi dopo esser stati omologati dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, nel dì 24 Aprile 1805, come innanzi si è detto, gli altri articoli contenuti nel primo foglio fu questo secondo foglio consegnato in un pubblico strumento del dì 2 Maggio del predetto anno stipulato dallo stesso Notajo D. Antonio di Marino di Napoli.
Ma perchè cotesta seconda convenzione non fu presentata anche all’approvazione del Tribunale della Regia Camera della Sommaria come si era fatto per la prima? Eccolo. Si riflettè che la materia che ne formava l’oggetto era ogni dì alle mani dell’Avvocato fiscale del Tribunale suddetto. Nella narrativa inoltre della stessa convenzione non aveva potuto farsi a meno di parlarsi delle pretensioni del Regio Tavoliere e de’ suoi Locati sul demanio delle murge di Ruvo.
Ove dunque si fosse ciò avvertito dall’Avvocato fiscale, forse e senza forse il Regio Tavoliere ed i Locati sarebbero stati messi in causa. Si sarebbe risvegliata di nuovo a tal modo un’annosa quistione che fortunatamente dormiva da moltissimi lustri, e sarebbe rimasta da cotesto incidente arrestata ed intorbidata una convenzione che ha recato alla città ed alla popolazione di Ruvo vantaggi immensi. E perchè ne sia di ciò ognuno persuaso, e chi non lo ha capito ancora lo capisca, ecco le vedute che me la suggerirono.