Due erano le quistioni che si elevavano sul demanio delle murge. La prima se era questo un demanio feudale o comunale. La seconda se in ogni caso si potevano sostenere dalla Casa d’Andria le così dette parate, o siano le chiusure di una buona porzione dell’erba vernina di esso che vendeva a suo profitto.

Per la prima quistione si sosteneva da me la qualità comunale di quel demanio con tutti quelli argomenti che potevano suggerirmi i miei deboli talenti. Ma, mi piace la verità, cotesti argomenti venivano in conflitto col fatto permanente e col possesso immemorabile che la Casa d’Andria allegava prendendo ragione dal contratto passato nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona, e Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo, di cui ho innanzi lungamente ragionato alla pagina 214 e 215. Le stesse parate dell’erba vernina, comunque abusive, e ’l dritto di fida esercitato dalla Casa d’Andria nella contrada delle murge costituivano anche una pruova di quel possesso antichissimo che la stessa allegava.

Per tutti gli altri capi dedotti gl’interessanti documenti rinvenuti mi avevano fornito un materiale sufficiente per poter dimostrare o la usurpazione de’ dritti comunali o l’abuso della feudalità. Ma per le murge, malgrado le più estese ed accurate ricerche praticate, nulla mi si era presentato di positivo e di concludente. In tal posizione non mi mancava il tatto per calcolare che un possesso accreditato e garantito da una rimota antichità, riconosciuto anche dal Re Ferdinando I di Aragona, e non fiaccato da documenti solidi e robusti avrebbe potuto imporre ai Magistrati, ed avrei potuto per questo assunto rimaner succumbente.

Quindi nella trattativa aperta per un accomodamento feci uso della destrezza e dell’arte. M’ingegnai principalmente di trarre partito dalla seconda quistione, ove vedeva dal mio canto una superiorità decisa. Data anche per vera la qualità feudale del demanio delle murge, giusta l’avversa posizione, non avrebbe potuto augurarsi giammai la Casa d’Andria di poter sostenere le parate a dispetto delle antiche leggi che vietavano rigorosamente ai Baroni la chiusura di qualunque parte de’ demanj feudali in pregiudizio degli usi civici che spettavano alle popolazioni. Sull’apertura delle parate quindi vigorosamente da me s’insisteva; ma non era questo che un falso attacco che non era affatto mio proponimento spingerlo innanzi da senno e fino all’estremo.

Vedeva bene che se la causa si fosse portata alla decisione, le parate si sarebbero aperte, e la Casa d’Andria avrebbe perduto il considerevole profitto di più migliaja di ducati l’anno che ne ritraeva. Ma l’apertura di esse sarebbe tornata a vantaggio de’ soli proprietarj di animali d’industrie che avrebbero avuto nelle murge un libero e largo pascolo. Il maggior numero però di cotesti Signori, sia per avarizia o melensaggine, sia per non disgustare la Casa d’Andria, niuna parte aveva voluto prendere a questa laudabile impresa. Non meritava quindi di coglierne il frutto e di sedere ad una lauta mensa preparata col risico e colla borsa altrui.

Per altro lato le mie vedute erano dirette a rendere la convenzione profittevole principalmente alla cassa comunale, poichè era come lo sono tuttavia convinto che quando questa è nello stato di opulenza, il vantaggio che ne risulta viene a diffondersi sulla intera popolazione, il bene della quale mi era principalmente a cuore. Coll’avere quindi minacciate fortemente le parate che costituivano il punto più debole per la Casa d’Andria, obbligai li suoi Avvocati a rendersi meno esigenti nella quistione sulla qualità del demanio suddetto, nella quale, non senza un fondamento forse di ragione, si credevano più forti. La Casa d’Andria, per non perdere del tutto la rendita considerevole delle parate, fu obbligata a dividerla colla Università e dovè condiscendere per forza a darne alla stessa la rilevante somma di annui ducati mille e cinquecento.

A questo scopo erano dirette le mie linee. Se la causa si fosse decisa per tramites juris le parate sarebbero saltate per aria. Ma qual guadagno vi avrebbe fatto la cassa comunale? Coll’avere però obbligata la Casa d’Andria a dividere la rendita di esse, oltre il profitto che la Università vi ha fatto, è venuta anche ad acquistare per convenzione nella contrada delle murge quella ragione di condominio che niuna sicurezza vi era che avesse potuto conseguirla per le vie giudiziali.

Cotesto dritto l’ha messa in grado d’imporre su gli animali de’ cittadini che vanno ivi ora a pascolare una tassa che ha preso il nome di dritto civico. Frutta questa alla cassa comunale annui ducati duemila, i quali uniti agli annui ducati mille e cinquecento convenuti per le parate formano la somma ben vistosa di annui ducati tremila e cinquecento che la Università viene ora a ritrarre da quelle murge che non poteva prima neppur guardarle da lontano.

Ma se la nostra città non avesse a tal modo acquistato il condominio di quella contrada, e le parate fossero rimaste aperte al libero uso degli animali de’ cittadini per effetto di un decreto del Giudice, avrebbe potuto forse imporre la tassa suddetta? No certamente. Possono i Comuni aver questo dritto ne’ demanj proprj e fino ad un certo segno, non già negli antichi demanj feudali, ne’ quali ciascuno de’ cittadini era ammesso a pascolare coi suoi animali per dritto proprio.

Il dritto che le novelle leggi hanno accordato ai Comuni rispetto ai demanj feudali è stato quello della divisione. E bene se non vi fosse stata la convenzione dell’anno 1805 e ’l demanio delle murge avesse dovuto dividersi tra il Barone e la Università, cosa a quest’ultima avrebbe potuto spettarne? Avrebbe potuto averne il quarto, o tutto al più il terzo, come fu deciso per lo Bosco di Ruvo dal fu dottissimo e rispettabile Consigliere D. Domenico Acclavio Commessario allora per la divisione de’ demanj di quella Provincia. L’erbaggio degli altri due terzi sarebbe rimasto di libera ed assoluta disposizione del Barone, senza che i cittadini vi avessero potuto vantare più alcun dritto.