Or la predetta tassa di annui ducati duemila si è potuto imporla perchè per effetto della convenzione dell’anno 1805 gli animali de’ cittadini pascolano nell’inverno in que’ luoghi delle murge che sono fuori delle parate e nella està, quando quel pascolo è assai più interessante e più ricercato, nella intera continenza di esse. Ma se cotesto pascolo fosse rimasto ristretto al solo terzo di quel demanio, avrebbe potuto forse esser tollerabile una tassa di ducati duemila?

Per altro lato se quel demanio si fosse diviso nel modo predetto tra il Barone e la Università, avrebbero potuto giammai le industrie armentizie de’ Ruvestini giugnere a quel grado di floridezza a cui si vedono ora portate? L’aumento di esse dall’anno 1805 finora si può in vero dir prodigioso, ed è questo dovuto unicamente alla convenzione dell’anno 1805 che ha messo a disposizione de’ cittadini il pascolo estivo interessantissimo e preziosissimo della intera contrada delle murge. Cosa si sarebbe fatto col solo terzo di essa? Come avrebbero potuto in esso moltiplicarsi tanti animali quanti ora se ne vedono nel territorio di Ruvo?

Se dunque la convenzione dell’anno 1805 arricchì la Cassa comunale, accrebbe anche notabilmente l’agiatezza de’ particolari e l’abbondanza della città ove mancavano prima finanche le carni pe ’l macello. Valgano le premesse osservazioni perchè chiunque non è giunto ancora a penetrare nel fondo della cosa, possa intendere ciò che allora fu operato con pieno accorgimento, valutarlo, rispettarlo, ed esser persuaso che dalla osservanza di quella convenzione dipende la floridezza delle industrie armentizie Ruvestine.

Passando ora al di più che fu con essa convenuto, e stabilito furono prese anche le misure opportune per le devastazioni seguite nel bosco, per le quali pendeva, come innanzi si è detto, un giudizio criminale nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Si obbligò dunque il Duca per dodici anni continui a non fare in esso entrare alcun forestiere nè a legnare nè a pascere l’erba estiva, onde sotto il pretesto del pascolo non si fossero tagliate e trasportate le legna. Si obbligò inoltre di adoperare tutti i mezzi per far di nuovo rimboscare i luoghi danneggiati.

Per lo stesso oggetto si convenne anche che per un uguale periodo di tempo l’uso civico di legnare che competeva ai cittadini per effetto del giudicato del S. R. C. dell’anno 1798 si fosse esercitato colla maggiore moderazione possibile, e limitato a que’ designati luoghi meno danneggiati che si sarebbero di accordo definiti. Furono prese le misure le più efficaci per la severa custodia del bosco e per la sorveglianza necessaria. Si stabilì che chiunque fosse stato colpevole della recisione di querce fruttifere sarebbe stato tradotto irremissibilmente innanzi al Tribunale per farlo condannare alla pena stabilita dalle leggi allora in vigore.

Ecco come l’Amministrazione comunale di allora che pensava sanamente prendeva efficacemente a cuore la conservazione del Bosco. E ciò lo fece mentre la popolazione di Ruvo per le leggi di quel tempo non vi aveva che i semplici usi civici contraddetti anche dal Barone, e non già quel dritto di proprietà che ha sulla terza parte di esso ora acquistato per effetto delle novelle leggi, dritto il quale avrebbe dovuto destare un maggiore interesse della moderna Amministrazione comunale per la conservazione del bosco.

Coi mezzi di sopra espressi osservati ed eseguiti a tutto rigore si andò il bosco suddetto a rimettere poco a poco in uno stato plausibile. Una buona porzione di esso è ora anche assai migliorata. Ho detto innanzi che non picciole quote del bosco son passate dalle mani de’ censuarj Abruzzesi a quelle de’ Ruvestini ed altri ricchi proprietarj di quella Provincia. Contano essi non solo sull’erba, ma anche sulla ghianda, e molto più sulle legna che formano ivi un articolo interessante.

Quindi per la porzione maggiore che spettò al Duca d’Andria nella divisione de’ demanj, si son valuti dell’articolo 58 della legge del Tavoliere del dì 13 Gennajo 1817, col quale è prescritta l’affrancazione coattiva dell’erba estiva e di qualunque altro dritto a cui vanno soggetti i terreni del Tavoliere. Affrancata dunque la statonica, e ’l dritto di legnare rimasto al Duca d’Andria sulle porzioni suddette, le han fatte e le fanno diligentemente custodire, e si vedono quindi ben rimboscate.

Non è però così per li carri trentatre risegati a favore del Comune nella divisione de’ demanj. Quella porzione del bosco suddetto si è menata e si sta menando alla distruzione totale. La Casa d’Andria prima dell’anno 1797 ne fece recidere i rami per far danaro. Ora si stanno tagliando anche i tronchi dalle radici senza che la cassa comunale ne tragga alcun profitto! Cotesto guasto doloroso che cade sotto i sensi di chiunque volesse prendersi il fastidio di verificarlo, si trova anche pienamente pruovato con un processo formato nell’anno 1837 ad istanza del fu Sindaco D. Pietro Cotugno che nell’entrare nell’amministrazione volle porsi in cautela, onde i danni suddetti non fossero stati imputati alla sua poca vigilanza. Questo processo sta nella Intendenza di Bari, e quale n’è stato il risultamento?

Quel bosco che dar potrebbe alla cassa comunale quella stessa rendita vistosa e sicura che sta dando la porzione maggiore di esso spettata al Duca d’Andria, cosa frutta alla stessa? Da un rapporto del dì 17 Aprile 1838 diretto dal Sig. Intendente della Provincia a S. E. il Ministro dell’Interno, e dai conti del Cassiere comunale risulta che in un decennio dall’anno 1826 all’anno 1836 l’introito fu di ducati 2800.38, e l’esito per lo contributo fondiario, e ’l soldo de’ guardaboschi fu di ducati 2840. Bel negozio in vero! È questa a buon conto una proprietà che la moderna amministrazione comunale vuol ritenerla unicamente per farla finire di distruggere ed annientare!