»Mi duole di non poter accettare per Brescia, avendo accettato per Nizza. — La città mia natale si trova in pericolo di cadere nelle ugne del protettore padrone — ed il mio dovere mi chiama sulle sponde del Varo. — Trent’anni al servizio della libertà dei popoli — avrò guadagnato il servaggio della mia povera terra! Domani forse dovrò arrossire di chiamarmi Italiano al cospetto de’ miei compagni d’armi — e mi chiamerete suddito del Due Decembre — del protettore del Papa — del bombardatore di Roma.
»Ringraziate i vostri bravi concittadini, e credetemi sempre
»vostro
»G. Garibaldi.»
[7]. Non a primo scrutinio però. Il conte di Cavour nella tornata della Camera del 12 aprile per dimostrare che anche in Nizza il partito italiano avverso all’annessione non era tanto forte quanto si credeva, fece notare che sopra 1596 elettori inscritti, Garibaldi non ottenne che 444 voti, cioè solo il 28 per cento; pel che fu resa necessaria una seconda votazione. La conseguenza tratta da quella cifra non ci pare che corra a fil di logica, poichè nel novero di quegli elettori mancavano appunto le classi popolari, che erano più di tutte avverse all’annessione.
[8]. Non crediamo, per esempio, farina del suo sacco tutta l’argomentazione di costituzionalità; molto meno le parole usate a svilupparla. Ne giudichi il lettore:
«Garibaldi. Signori, nell’articolo 5º dello Statuto si dice:
»I trattati che importassero una variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.»
»Conseguenza di questo articolo della legge fondamentale si è, che qualunque principio d’esecuzione dato ad una diminuzione dello Stato, prima che questa diminuzione sia sancita dalla Camera, è contrario allo Statuto. Che una parte dello Stato voti per la separazione prima che la Camera abbia deciso se questa separazione debba aver luogo, prima che abbia deciso se si debba votare, e come si debba votare pel principio d’esecuzione della separazione medesima, è un atto incostituzionale.
»Questa, Signori, è la quistione di Nizza sotto il punto costituzionale, e che io sottopongo al sagace giudizio della Camera.» — Atti del Parlamento italiano, Sessione del 1860. Tornata del 12 aprile 1860.