Ma gli esempli di tutte le età, e di tutte le nazioni ci avvertono, che dove non si propaga colla stampa il lume de' principii alle moltitudini, dove non si trasfonde colla parola la fede, difficilmente si prorompe in un moto energico ed efficace. E le cure che i governi pongono a reprimere ogni libertà di scrittori, e le precauzioni minute usate contro la introduzione d'ogni libro che parli parole libere, c'insegnano quanto essi tremino dell'effetto di siffatte dottrine, perché l'inchiostro del savio vale quanto la spada del forte, e Maometto, che proferiva queste parole, s'inoltrava tra le genti colla spada in una mano, e il Corano nell'altra. — E noi potremmo citare le circolari date dal re Carlo Alberto a' doganieri del suo Stato, poi che il manifesto del nostro giornale ebbe veduta la luce, perché vegliassero a impedirne la introduzione e le inquisizioni praticate fin d'ora su' viaggiatori a vedere se mai ne fossero portatori.
Però, noi ci determinammo all'impresa.
Ma siffatte imprese non giungono all'intento, [pg!131] se non durano ostinate, e progressivamente migliori. La stampa non giova, se la diffusione non è vasta, continua, ed universale. — Di mille esemplari d'uno scritto, cinque cento vanno perduti per la vigilanza di chi sta contro, o per le paure degli uomini a' quali giungono. — Gli altri circolano generalmente tra chi ne ha meno bisogno, né trapassano, se non di rado alla gioventú, che le cure della esistenza allontanano dagli studi e dagli agi. — Poi, uno scritto che riescirà ottimo per una classe, è parola muta per l'altre, ineducate e senza esercizio di lettura. — E però noi abbiamo in animo, se avremo aiuti, di pubblicare unitamente a questo un giornale popolare, pianamente scritto, e pensato, destinato a' parrochi di contado, agli artieri, alle classi insomma operose. — Ma perché l'opera riesca, efficace, conviene estenderla quanto si può — è d'uopo, che il numero degli esemplari s'aumenti gradatamente — è d'uopo, che in ogni angolo de' loro stati, nelle officine, ne' teatri, nelle università, dappertutto la parola libera s'affacci agli oppressori, come il Mane, Thecel, Phare di Balthazar.
E perciò — noi ci rivolgiamo a' nostri fratelli d'esilio — a quanti giovani hanno sortita un'indole forte, e un ingegno svegliato dalla natura — a quanti son posti dalla fortuna in condizioni che concedono mezzi di soccorso pecuniario e morale all'impresa — Italiani, nostri concittadini! noi v'invochiamo tutti. Questo giornale non si sosterrà se non per voi. Se a voi sembra giovevole la diffusione de' buoni principii — se vi pare che [pg!132] noi non siamo indegni di assumerci questo ministero, sta in voi di promuoverlo. — Spiate la tirannide che v'opprime, ne' suoi minimi atti: raccogliete i documenti delle infinite ingiustizie, che passano inosservate: raccogliete il grido della miseria: notate le vessazioni, le venalità, le brighe, le persecuzioni: e fate che giungano fino a noi — additateci il linguaggio che trova la via dei cuori: rivelateci i pregiudizi, che meritano d'essere combattuti a preferenza, gli errori piú radicati, le riforme le piú urgenti, perché si prepari il terreno da noi. — Poi, soccorrete all'opera italiana coi mezzi necessari alla propagazione: versate l'obolo per la causa santa. — Abbiate fede in noi. — Noi la richiediamo, perché sappiamo di meritarla: perché possiamo levar la fronte a Dio, e agli uomini, e non arrossire: perché la mente può mancarci all'uopo, ma il core è puro, le intenzioni sante, e il proposito deliberato.
Ora noi abbiamo fatto il nostro dovere: del resto avvenga che può. Noi innalziamo una bandiera. Spettai a voi, o Italiani, circondarla d'affetti e di sacrifici: a voi reggerla sublime all'aure. — Noi la sosterremo questa bandiera, finché le braccia nostre varranno. Se avranno a ricadere stanche sul petto — ed altre braccia non sottentreranno alle nostre — noi ci racchiuderemo nel silenzio, aspettando l'ora, che deve chiamarci tutti alle vie dell'azione.
Mazzini.
NOTE
| [1] | Un saggio notevole è però quello di Piero Cironi, La stampa nazionale in Italia (in Piovano Arlotto, a. III (1860), pp. 381-414 e 563-581). |
| [2] | Avuta notizia che la Giovine Italia, nonostante le molte persecuzioni e la vigilanza alle frontiere, era potuta penetrare ne' suoi Stati e circolare tra gli affiliati della associazione omonima, Carlo Alberto pubblicava il seguente decreto, inteso a regolare l'introduzione delle stampe in Piemonte: Carlo Alberto, ecc. «La moltiplicità e quantità di libri, giornali e scritti che s'introducono o si fanno circolare clandestinamente ne' nostri Stati, e le funeste conseguenze che ne derivano, ci hanno fatto conoscere l'insufficienza delle leggi attuali, e sentire la necessità di nuove più energiche disposizioni, onde antivenire e reprimere tali abusi. Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: Art. 1. — L'introduzione dall'estero ne' nostri Stati di libri, giornali, o altri scritti o disegni qualunque tanto a stampa che a mano, contrari ai principii della Religione, della morale e della nostra monarchia, sarà, oltre alle pene prescritte al cap. 16, tit. 34 delle Generali Costituzioni, ed al cap. 17, tit. XXXIII, lib. 2 del Regolamento pel Ducato di Genova, punito con una pena corporale di carcere o di catena da uno sino ai tre anni, la quale potrà estendersi anche alla galera da due a cinque anni, quando pel numero degli esemplari, o per altre circostanze, apparisse che fossero introdotti per essere disseminati. Qualora però una tale introduzione tendesse a provocare o promuovere taluno dei delitti previsti nel cap. 2, tit, 34, lib. 4 delle stesse Generali Costituzioni, e nel cap. 2, tit. XXXIII, lib. 2º dell'anzidetto Regolamento, e gli introduttori ne fossero cooperatori o consapevoli, saranno applicate le pene ivi stabilite. Art. 2. — Le sopradette pene saranno pure applicate contro chi stampasse, pubblicasse, o facesse circolare ne' nostri Stati i detti libri, giornali, scritti o disegni. Art. 3. — Chiunque li riceverà per la posta o per altro mezzo, anche senza sua partecipazione, o consenso, sarà obbligato di rimetterli immediatamente ai rispettivi Governatori o Comandanti, e nei luoghi ove questi non risiedono, potrà anche rimetterli al Sindaco. I contravventori, massime quando per la loro condotta fossero già in tali fatti sospetti, saranno puniti a giudizio del Senato, col carcere fino a due anni. Art. 4. — Dichiariamo inoltre che la multa di scudi cento antichi portata dal § 14, cap. 16, tit. 34, lib. 4 delle Generali Costituzioni, e dal § 32, cap. 17, tit. XXXIII, lib. 2 del Regolamento pel Ducato di Genova, spetterà per metà allo scopritore o denunciatore della contravvenzione, il quale, volendo, sarà tenuto segreto.» In seguito, scoperta la congiura che fu spenta col sangue di tante nobili esistenze, il governo sardo fu ancor più feroce contro i possessori della pericolosa pubblicazione. Infatti, con sentenza del 20 maggio 1833 Giuseppe Tamburelli di Voghera, caporal furiere, era a Chambéry fucilato alla schiena «per aver letta o imprestata a qualche soldato la Giovine Italia»; con altra del 13 giugno 1833 si condannava l'avv. G. B. Scovazzi «alla pena di morte ignominiosa ed incorso in tutte le pene e pregiudizi dei banditi di primo catalogo» per avere, tra le altre colpe che gli si apponevano, sparso tra i congiurati «il terzo volume del libro sedizioso intitolato la Giovine Italia»: con altra del 20 successivo il causidico Audrea Vocheri, piú infelice dello Scovazzi, riescito a scampare con la fuga, fu condannato alla stessa pena, che sostenne con indicibile eroismo «per avere da alcuni mesi prima del di lui arresto tenuto pratiche ed usato mezzi di subordinazione», distribuendo in Alessandria «scritti sediziosi e segnatamente la Giovine Italia.» Né qui ha termine la dolorosa lista, né il Piemonte fu solo nella via delle persecuzioni. Basterà dire che a Modena l'avvocato Mattioli, spaventato d'un processo ridicolo, artefatto con grottesche imputazioni, ideò una tela di confessioni per salvarsi, e invece coinvolse nella sua condanna certo Cristoforo Pezzini, accusandolo d'avergli rilasciato i fascicoli della Giovine Italia e varie carte settarie. E il Pezzini, con sentenza del 16 maggio 1833 fu condannato alla pena di morte «che gli venne commutata dal Duca il 19 di quel mese alla galera a vita.» Cfr. A. Sorbelli, La congiuria Mattioli; Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1901, p. 140. |
| [3] | Carte segrete e Atti Ufficiali della Polizia Austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848; Capolago, tip. Elvetica, 1852, vol. III, p. 52. |