[8] La proscrizione dei Carbonari abbracciò tutta Italia. Molti sacerdoti furono condannati nel Sud, due nel ducato di Modena: un d'essi, Giuseppe Andreoli, professore d'eloquenza, udendo che egli solo era fra gli imprigionati con lui, condannato a morire, ringraziò Dio ad alta voce. Molte confessioni furono estorte indebolendo le facoltà intellettuali degli accusati con una infusione d'atropos belladonna mista colla bevanda. Le condanne nel solo piccolo ducato di Modena sommarono a 140 incirca, a più di cento in Piemonte, a molte più in Napoli ed in Sicilia. In Lombardia, condanne capitali furono pronunziate il 18 maggio 1821, contro individui come rei d'appartenere alla Carboneria, parecchi dei quali erano stati imprigionati in Rovigo nel carnevale del 1819-20, cinque o sei mesi prima che fosse promulgata contro la Carboneria la legge di proscrizione del 25 agosto 1820.
[9] Quel Governo era composto del marchese Francesco Bevilacqua, del conte Carlo Pepoli, del conte Alessandro Agucchi, del conte Cesare Bianchetti, del professore F. Orioli, dell'avv. Gio. Vicini, del prof. Ant. Silvani e dell'avv. Ant. Zanolini. Sul finire della Rivoluzione e al tempo della Capitolazione s'era modificato: Vicini era presidente del Consiglio, Silvani ministro di Giustizia, il conte Lodovico Sturani delle Finanze, il conte Terenzio Mamiani della Rovere dell'Interno, Orioli dell'Istruzione pubblica, il dottor Giov. Battista Sarti di Polizia, il generale Armandi di Guerra, Bianchetti degli Esteri.—Taluno di questi uomini s'agita tuttavia tra la coorte de' faccendieri che sgoverna oggi, per la terza volta, il moto d'Italia.
[10] Un barone di Stoelting di Vestfalia, appartenente alla Casa del Principe di Monforte (Gerolamo Bonaparte) era stato pure inviato a persuadere l'Armandi perchè rispettasse una promessa fatta dal Principe al card. Bernetti, che Roma non sarebbe stata assalita. L'abboccamento ebbe luogo in Ancona. Lo Stoelting recava pure con sè una lettera dell'ambasciatore Austriaco in Roma, conte Lutzow—I Bonaparte ci erano fin d'allora, e in tutti i tempi, funesti.
[11] Terenzio Mamiani ritirò il suo nome dall'atto stampato del 26. Ma io ebbi tra le mani il processo verbale dell'atto originale del 25, smarrito con altre carte dal Presidente Vicini nella rapida fuga e inviatomi da Guerrazzi; e il nome di Mamiani era a calce dell'atto senza protesta o cenno di opposizione.
[12] Dal Pozzo, cacciato dopo il 1821 in esilio, ottenne di ripatriare, vendendo la penna all'Austria. V. il suo opuscolo: Della felicità che gli Italiani possono e debbono dal Governo Austriaco procacciarsi.
[13] Parigi era sottoposta allo stato d'assedio in conseguenza dell'insurrezione del 5 e 6 giugno, suscitata dalle esequie del Generale Lamarque.
[14] Tradotta dalla Tribune del 20 settembre 1832.
[15] Dalla Tribune del 18 novembre 1832.
[16] Ecco il testo della sentenza, com'era riportato dal Monitore. Chi legge giudichi.
«La sera del 15 corrente, alle 10 pomeridiane, il Capo della Società, adunati i membri che la compongono, ordinò al Segretario di pubblicare una lettera, nella quale era riportata una sentenza emanata dal tribunale di Marsiglia contro i prevenuti rei Emiliani, Scuriati, Lazzareschi, Andreani; esaminati gli atti processuali speditici dal presidente in Rodez, ne è risultato ch'essi sono rei: 1.º come propagatori di scritti infami contro la sacra nostra Società; 2.º come partitanti dell'infame governo papale di cui hanno corrispondenza che tutto tende a rovesciare i nostri disegni contro la santa causa della libertà. Il fisco, dopo le più esatte riflessioni e da quanto è risultato in processo, facendo uso dell'art. 22, condanna a pieni voti Emiliani e Scuriati alla pena di morte; in quanto a Lazzareschi e Andreani, perchè non consta abbastanza di quanto vengono addebitati, la loro condanna è la percussione di alcuni colpi di verga, e si lascia l'incarico ai loro tribunali appena tornati in patria di condannarli in galera ad vitam (come famosi ladri e trafatori). Si ordina inoltre al presidente di Rodez estrarre quattro individui esecutori della detta sentenza da eseguirsi imprescrittibilmente entro il periodo di giorni 20 e chiunque dell'estratto si recusasse dovrà essere trucidato ipso facto.