Il Vicerè ordinava:
«Per le morti delle persone reali gli uomini possano portare le giamberghe nere di panno o bajetta, ed in tempo d'està di stamina (stamigna), e le donne vestir di laniglia o cattivello (filaticcio), dovendo durare il lutto per mesi sei. Con che però, alle famiglie de' vassalli, di qualsivoglia stato e condizione che siano i lor padroni, non si permetta portare lutti per morte di persone reali, poichè bastantemente si manifesta il dolore di tanta universal perdita colli lutti de' loro padroni».
Il medesimo ordinava per la morte dei nobili, dei Consiglieri di Stato, dei Cavalieri di S. Gennaro e del Toson d'oro, dei Grandi di Spagna. Ai visitatori, anche non parenti, consentiva pel solo primo giorno della morte, non ancora sepolto il cadavere, il lutto, «permettendo anche alle vedove il portar per uso proprio le fittuccie (nastri) a loro arbitrio».
Inoltre «che nelle case di lutto i parenti di qualunque [pg!345] grado, ed anche del marito e moglie, non possano tenere le finestre delle stanze chiuse, ma totalmente aperte. Che la sera non si possano tenere lampadi, ma candele, non meno di due, nella stanza ove si ricevono visite; e le donne per la morte dei mariti possano stare in casa soli tre mesi; e per padre e madre, figlio o figlia, nonno o nonna, suocero o suocera, genero o nuora, giorni nove; e per zii, zie e cugini carnali non possano aprir lutto in casa, ma solamente vestirlo per giorni nove.
«Che nelle case di lutto, ancorchè il cadavere sia sopra terra, solamente si possa coprire il suolo della camera, ove le vedove o vedovi ricevono le visite di condoglianza, con mettere li portali (tendine) neri alle porte o finestre, e questo per giorni nove, proibendosi, in qualunque altro lutto, che non sia come sopra, di marito o moglie, li panni neri o morati, senza poterne giammai parare di nero le mura».
E poichè chi più poteva spendere, più largheggiava nella erezione di altari e nella pompa dei ceri innanzi il morto, il bando consentiva un altare e solo dodici lumi; e circa i mortorî: che essi non dovessero sonarsi fuori la parrocchia del defunto o la chiesa della sepoltura, fosse essa d'una confraternita, fosse d'un convento; e che l'associazione ecclesiastica non uscisse dalla cerchia della medesima parrocchia e dei medesimi frati e consocî della confraternita.
«Che le parti ed eredi del cadavere non possano dare a' sudetti regolari e confratelli, che interverranno all'associamento in forza del loro invito, nè costoro ricevere e portare alle mani se non se una candela, [pg!346] che al più non ecceda il peso di once tre: e per qualunque difonto o difonta di qualsivoglia stato, grado e condizione, che fusse, non possa eccedere il numero di cinquanta candele».
C'è egli dubbio che, a ragion di lusso o di pompa, ai processionanti si dèsse più d'un cero, sì che il numero giungesse all'infinito?
«Che li baulli o tabuti, (bauli o casse) ne' quali si portano ad interrare li difonti, non siano coverti di drappo d'oro, argento o seta, ma di bajetta o panno, o di altra sorte di lana, con color nero o morato, per essere sommamente improprii tutti gli altri colori, e solo si permette il terzanello di colore; senza oro ed argento, e non altro, per li baulli seu tabuti di figlioli (bambini), che muoiono prima di uscire dall'infanzia, sentendosi del pari ne' sudetti interri, in vigor del presente bando, generalmente vietato checchessia altro mondano somiglievole fasto.
«Che per qualsivoglia lutto, ancorchè sia della primaria nobiltà, non si possano portare carrozze nere o sedie di mano (portantine) di drappo nero o morato, o di qualunque altro colore, che dinotasse lutto, nè tampoco usarsi qualsivoglia altro lusso»[474].