Assoluta è la proibizione che si occupi in un modo o in un altro il suolo pubblico:
«I venditori sia per giuoco di cannamelli o di granata, o di miele d'apa[87] o venditori di fichi d'India che non si possano situare nel Cassaro o Strada Nuova, Quattro Cantonieri, piano della Corte, Piano delli Bologni e della madrice Chiesa, siano obbligati tener limpie e nette così delle foglie di dette cannamele, delli sopravanzi delli granati, delle scorze di fichi d'India ed altre immondezze, che facciano li suddetti venditori nelle banchette del Cassaro e Strada Nuova, purchè non impediscano il passaggio al pubblico in quelle parti ove saranno dalla Deputazione per le strade situati; come pure li venditori di fichi d'India, che vanno camminando per la città con le cartelle (corbe), non possono fermarsi in nessun luogo portando con essi altra cartella per cogliere le scorze di detti fichi, e questo per [pg!59] non sporcare li luoghi, strade e fontane pubbliche; come pure lo stesso si proibisce alli venditori di celsi neri (gelse more).
«E più essendosi osservato che tanti tengono nelle strade, avanti le loro rispettive porte, delle mangiatoie per cavalli, asini, muli ed altri animali, con grave pericolo ed incomodo di chi passa, si ordina che fra il giro di giorni 15 dalla pubblicazione del presente bando si debbono disfare».
E per altre maniere d'ingombri delle vie:
«Avendosi osservato la mostruosità delli venditori di robbe, che si situano nelli Quattro Cantonieri di questa città, con perdersi la visuale di quel bellissimo ornamento, come di essere di impedimento al pubblico passaggio; per tanto si ordina, provvede e comanda che nessun venditore di qualsiasi robba abbia in avvenire da pratticare detta vendizione o situazione di robbe per venderle, come quelle portarle in altri luoghi e per tutto il Cassaro e Strada Nuova[88].
«Nessuna persona possa fare ascare (fendere) legni, nè scaricare qualunque sorta di robba, ferro ed altro sopra le strade balatate (lastricate) di questa città; come pure non accendere, nè fare accendere fuoco per non devastarsi le dette strade balatate».
Tra le altre disposizioni, ve n'è una che permette ai chiodaiuoli di piantare le loro tende e fucine solo nella Piazza Marina, rimpetto alla Vicaria, nella piazzetta della Chiesa di S. Sebastiano, e sotto gli archi [pg!60] di S. Giuseppe dei Teatini, nell'attuale via Giuseppe D'Alesi.
Un'altra vieta ai carri da buoi carichi di pietre di passare per la via del Borgo, dal ponte di S. Lucia a Porta S. Giorgio, perchè la renderebbero impraticabile e guasterebbero i fossati del Bastione presso quella porta; e indica la via da tenere, per la cui manutenzione i padroni di carri si erano obbligati con atto notarile.
«Si è osservato che altrettanta mostruosità apportano ed impedimento al pubblico passaggio l'essere collocati nelli Quattro Cantonieri sino alla punta delle banchette le sedie portatili (portantine), essendo anche causa di perdersi detta visuale ed impedimento al pubblico passaggio; intanto si ordina che d'oggi innanti le suddette sedie si dovessero situare e collocare in dette Quattro Cantonieri e nella Strada Nuova e nel muro della Chiesa dei PP. Teatini una dopo l'altra in fila, con lasciare libero il passaggio su la sponda, seu catena, per il commodo del pubblico. Siccome anche tutte l'altre sedie nel Cassaro e Strada nuova avessero da praticare lo stesso».
Non era vigilanza che bastasse ad infrenare cocchieri e portantini, abituati a qualunque abuso, e coloro che si lasciavano condurre in carrozza o in sedia volante.