Ma c'erano di mezzo i figli dei conciatori, e qualunque rigore delle Autorità e severità dei cittadini pareva giustificata.
Di limitazione in limitazione, di privilegio in privilegio, si era giunti alle più insopportabili prescrizioni. Proibito l'esercizio di un'arte a chi potesse nuocere a coloro che l'esercitavano; proibita la concorrenza sulle vendite: tutto monopolizzato sotto quel nome di zagato, che era un ostacolo permanente al libero svolgersi del piccolo e del grosso commercio, come al progresso delle manifatture e delle industrie. Il zagatu (una volta tabaccheria, poi merceria e da ultimo pizzicheria), diritto di vendere una cosa, concesso mercè pagamento, era [pg!113] il monopolio per eccellenza; e di zagati se ne avea quanti si riusciva ad ottenerne per via di protezioni, di influenze, di aiuti presso l'eterna officina di favori e di mercedi, il Palazzo senatorio.
Come di fatti ordinarî della vita, nè storie, nè diarî se ne occupano; ne testimoniano invece le Provviste dell'Archivio della città, dove la pazienza del ricercatore ha modo di confermare che in mezzo a tante cose belle ed oneste, molte ve ne avea nè oneste nè belle.
Una delle più severe prescrizioni era quella delle distanze tra bottega e bottega congenere. Non se ne poteva aprire una che non distasse quaranta palmi, partendo dalla bancata (dal banco), da altra della esistente. Il Senato lo vietava: ed il venditore vecchio lo avrebbe messo a rumore a furia di ricorsi contro il nuovo. Non mancavano tuttavia modi di eludere leggi e regolamenti, e di fare degli strappi al grande organismo rappresentato dal Magistrato municipale.
Senza di questo un pescatore, rais Modesto Marino, non avrebbe potuto divenire un vinaiuolo, e molto meno aprire spaccio di vino a trentasette palmi dalla bottega più vicina; nè maestro Giuseppe Errante aprirne una di concia-calzette con dieci palmi di meno di quelli prescritti dai Capitoli; nè maestro Giuseppe Arcuri ottenere un posto da vendervi sapone nella strada Macqueda con passi assai di meno dei quaranta, voluti per la bottega preesistente rimpetto alla Congregazione delle Dame. Inoltre, certa Signora non avrebbe insistito per aprire il zagato che possedeva sotto il proprio villino, nello stradone di Mezzomorreale, e farvi vendere, come [pg!114] pel passato, non sappiamo che cosa, sorpassandosi alla mancante distanza voluta[163].
Tanta larghezza, ed altra ancora che torna inutile rilevare, in un solo anno (1780), incoraggiava a chiedere ancora: e le domande di dispense e di eccezioni fioccavano, ed il Senato, come vigile custode degli ordinamenti del genere, così arbitro supremo in tutte le liti, dispensava, eccettuava, sentenziava indiscusso. Alla tempesta delle suppliche e delle istanze seguiva sempre la pioggia delle concessioni e delle grazie.
Ampie, quasi illimitate le facoltà del Console. Ad esso il riconoscimento dei titoli che davan diritto al maestrato; ad esso i giudizî sulle liti del mestiere tra' varî gradi dell'associazione; ad esso le sentenze di multe, di carcere, di privazione dei beneficî, di espulsione dalla maestranza; ad esso, per dir tutto, l'autorità di giudice «idioto», o, come diremmo oggi, conciliatore. Inappellabili le sue sentenze; e chi contro di esse si richiamasse ai tribunali ordinarî, veniva quasi ribelle, come uscito dalla casta che lo tutelava, condannato all'ostracismo.
Il feudalesimo delle alte classi non avrebbe potuto, sotto questo aspetto, trovare più evidente riscontro di quello che offriva questo feudalesimo del popolo.
Abbiamo detto esser forza delle Maestranze il principio religioso. L'affermazione potrebbe discutersi; ma i fatti son lì a provarla. Senza di esso le corporazioni non avrebbero avuto ragione di esistere: e crediamo di apporci al vero, partecipando alla opinione di chi [pg!115] non è guari ammetteva le Maestranze «aver avuto preparazione nelle compagnie religiose dette di disciplina» ed essere state «una specializzazione, una trasformazione civile di esse; onde i capitoli di alcune compagnie sono il substrato degli statuti di alcune corporazioni»[164].
Ogni maestranza avea il suo santo protettore: i sarti S. Oliva, i parrucchieri S. Maria Maddalena, i calzolai S. Crispino, i falegnami S. Giuseppe, i pescatori S. Pietro, ecc. Nel giorno della festa patronale i maestri non lavoravano; bensì rinnovavano le cariche ed assistevano alla messa ed alle funzioni ecclesiastiche nella cappella della corporazione, e conducevano in processione la statua del santo. Nella cappella si scorge lo sdoppiamento della società in corporazione e in confraternita, giacchè la maestranza metteva capo alla congregazione (confraternita) schiettamente religiosa, che si attaccava a quella senza farne parte integrale, anzi quasi sempre avendo amministrazione propria con la cooperazione del cappellano. In quella cappella, la confraternita, quasi sodalizio diverso dalla corporazione, che tale era essenzialmente, compieva le pratiche religiose e tutelava gl'interessi sociali, economici, amministrativi della maestranza. Lì le adunanze dei maestri, come dei congregati; lì le trattazioni degli affari, gli esami degli aspiranti al maestrato, le elezioni; lì si decidevano le sorti di tutto un corpo di artigiani. Pensiero pietoso poi, per quanto nocivo alla pubblica salute: [pg!116] sotto la cappella si seppellivano i confrati defunti, sì che vivi e morti erano in tacita comunione tra loro.