D. Gian Luigi Moncada, Principe di Paternò, Duca di S. Giovanni, Conte di Caltanissetta, di Adernò, di Cammarata ecc. ecc., partiva da Palermo per Napoli sopra un veliero greco, la notte del 30 Luglio 1797. Nelle vicinanze di Ustica per tradimento del capitano veniva assalito da una galeotta turca e condotto con altri cinquanta passeggieri e sedici sue persone di seguito a cinque miglia da Tunisi.

Il fatto era grave; ma ancora di più per le complicazioni che doveano avvenire dopo.

Giunto a Tunisi, egli credeva di poter comandare come in Sicilia; dovette però persuadersi di essere divenuto un semplice schiavo, e che la sua altezzosità era vana con coloro ai quali era affidato in custodia. Raccoltosi allora in se stesso, cominciò a fare assegnamento sulla interposizione del Re, di cui era Cavaliere di S. Gennaro e Gentiluomo di Camera con chiavi d'oro, e del cognato Principe del Bosco di Belvedere: nè mal si appose. Ferdinando fu sollecito di raccomandarlo al [pg!158] Sultano; questi mandò un suo agente come ambasciatore al Reggente di Tunisi; ed il cognato si mise in moto per la desiderata liberazione. Tutto questo faceva sperare una buona riuscita; ma non bastava senza l'argomento potentissimo del denaro. La preda era grossa, ed il Reggente, o chi per esso, non se la sarebbe giammai lasciata improvvidamente sfuggire di mano. La cattura di un Principe non era fortuna di ogni giorno: e di principi di Paternò, ricchi sfondolati e strapotenti, non vi era che un solo in Sicilia.

Cominciano le trattative pel riscatto. Il Paternò chiede di affrancare sè ed i suoi sedici servitori. Lunghe, difficilissime le pratiche. Il predatore impone, condizione sine qua non, e dopo quattro mesi e mezzo di captività il Principe sottoscrive (14 Dic. 1797): il pagamento di 300,000 pezzi duri sonanti, pari ad un milione e cinquecentotrenta mila lire d'oggi. Il pagamento si sarebbe fatto in tre rate eguali a brevi distanze, impegnando il Principe i suoi beni presenti e futuri.

Rimesso in libertà e tornato a Palermo, il Principe a tutto pensò fuori che all'obbligazione contratta: ed è naturale. Egli s'era trovato a viaggiare pei fatti suoi; andava a prestar servizio al Re; una masnada di ladroni avealo proditoriamente assalito e tradotto in catene; condannato contro ogni diritto di natura e delle genti a perpetua schiavitù, avea soscritta, per liberarsi, un'obbligazione quasi superiore alle sue forze presenti: ed ora lo presumevano tanto sciocco da buttar via quella somma ingentissima!

Sdegnato della mancata promessa, il Bey fa sollecitare il moroso, e minaccia rappresaglie. Il Governo [pg!159] tentenna un poco; poi messo al bivio tra i danni conseguenti dall'ira del Bey e quelli del suo fedelissimo suddito e benefattore (bisognerebbe leggere la lettera scritta dal Re al Principe captivo per comprendere il significato di questa parola), anteponendo alla giustizia la ragion di Stato ed il quieto vivere con la Reggenza, ne prende le parti e fa citare in tribunale il Principe amico....

Era seria questa citazione? Al collegio degli avvocati del Principe, eterno litigante, non parve. Un'obbligazione strappata col coltello alla gola non potea, dicevano essi, avere effetto legale; nessun tribunale dover costringere a un patto imposto da una causa ingiusta, per illegittimità di preda; mostruoso il solo pensare a legalità in un atto di così sfrontata pirateria.

Ma Principe ed avvocati facevano i conti senza l'oste: e l'oste, cioè il Reggente, faceva intendere al Governo di Napoli che se esso non gli rendeva giustizia, la giustizia se la sarebbe fatta da sè. Laonde il Governo, tutto sossopra per la paura, con una di quelle risoluzioni che non paiono assolutamente credibili ai dì nostri, commetteva all'Avvocato fiscale del R. Patrimonio di perorare le ragioni del Reggente contro il Principe. Speciose codeste ragioni in bocca al Sovrano: «Attesochè si tratta di articolo che interessa non che il privato, ma il pubblico diritto, l'armonia fra le potenze, la fede delle convenzioni e che per le dichiarazioni fatte dal Bey potrebbero seguirne le più dannose conseguenze per gli Stati e i soldati del Re se non si vedesse amministrata la più rigorosa e la più sollecita giustizia, ha [pg!160] comandato e vuole che l'Avvocato fiscale del Patrimonio assista alla difesa di questa causa e per la pubblica sicurezza che vi è interessata proponga avanti il Magistrato del Commercio tutte quelle ulteriori istanze che fossero opportune per la soddisfazione della comunicata polizza debitoria».

E l'Avvocato fiscale, ossequente e sollecito, assume per tesi della sua requisitoria un bel passo di Cicerone, che suona così: Si quid singuli temporibus adducti, hosti promiserint, est in ipso fides servanda[209].

La difesa del Reggente trionfa: il Principe è condannato «a soddisfare il debito contenuto nella polizza di cui trattasi»; e la sentenza vien fatta di pubblica ragione[210].