Ciascun ordine professava un voto proprio oltre quelli di Povertà, Castità, Obbedienza, obbligatorî per tutte le fraterie; e dove uno s'astringeva a perpetua vita quaresimale (Minimi), un altro a quella della predicazione (Domenicani), gli altri, alla istruzione, alla redenzione degli schiavi, alla elemosina, alle missioni nei Luoghi santi ecc.[141].

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Poveri avrebbero dovuto esser tutti in quanto che a nessuno era individualmente lecito di possedere: e se qualche cosa aveano, questa non poteva essere se non del convento; ma tali non erano se si guardi agli stabili ed alle larghe entrate della comunità. I viaggiatori del tempo si palleggiavano le cifre di codeste entrate, e le facevano ascendere a somme favolose[142].

Checchè ne sia, nella Capitale ciascun frate (non parliamo neppure di monaci), di qualsivoglia corporazione, mangiava, beveva e vestiva decentemente. In provincia però s'intristiva sovente nei disagi; e v'eran conventi nei quali la tanto gradita campana del refettorio sonava solo pro forma.

Il Governo, che si occupò anche un poco di monasteri e di conventi poveri, provvide a tutti in generale con la legge dell'ammortizzazione; ed ai disagiati, con l'abolizione di quei conventini che per difetto di patrimonio, o per iscarsezza di numero, o per degenerazione dal primitivo istituto, non fossero più in grado di reggersi o non avessero più ragione di esistere.

Codesto concetto, vogliam dire embrionale, del Governo sulle corporazioni religiose, doveva in tempi posteriori, due terzi di secolo dopo, dar luogo a provvedimenti tanto improvvisi quanto immaturi. Gli scomposti tumulti palermitani del settembre 1866, fin qui non ricercati abbastanza nella loro finalità, vennero seguiti dallo scioglimento delle corporazioni medesime [pg!137] e dall'incameramento dei loro beni a pro dello Stato, o meglio a pro di accorti speculatori. Costoro, aiutati da inconsci, o da inesperti, o da disonesti, seppero trarne profitto a scapito dei poveri, ai quali il dilapidato patrimonio venne indebitamente sottratto.

Della morale dei frati si è sempre discusso: e le opinioni unilaterali ci son giunte in proverbi poco benevoli ad essa. Se ne raccontano tante, da poterne venir fuori un nuovo Decamerone; ma si dimentica che la fragilità è umana, e non poteva esigersi virtù soprannaturale in mezzo alle tentazioni pertinaci della vita in chi a 16 anni avea professato un voto, del quale non era in grado di valutare le conseguenze avvenire.

Ferdinando III volle ovviare al danno della inconsapevolezza dei giovanetti che si legavano con voti perpetui a quella età, e dispose che le professioni non dovessero farsi innanzi il ventunesimo anno: disposizione savia, ma non priva di difetto in quanto il professando, chierico dapprima, novizio poi, non avea avuto fino a vent'anni agio di conoscere il mondo per decidersi ad abbandonarlo per una vita del tutto diversa.

E frattanto, vedi incoerenza dello spirito umano! Una volta che Re Ferdinando recossi a visitare il chiostro di Monreale, quei monaci, dopo avergli chiesto la mitra come l'avevano i canonici della Collegiata del Crocifisso, altra grazia non seppero domandargli se non quella di poter pronunziare voti solenni prima del ventunesimo anno! Il Re avrà pensato: «Oh guarda! io l'avevo fatto per essi, ed essi non se ne contentano: [pg!138] ...fate il comodo vostro!», e da Legato Apostolico concesse il privilegio, che la incauta comunità si affrettò a consacrare in una lapide nello scalone del monastero.

L'obbedienza era il voto forse più rigorosamente osservato, o fatto osservare. Il semplice frate, ed anche in dignità di Definitore, di Maestro, di Reggente, vi si sobbarcava o rassegnato o a denti stretti. Il Provinciale, emanazione dell'autorità generalizia, ordinava a suo arbitrio la residenza del frate. Codesta residenza egli partecipava all'interessato con un foglio di carta in latino, chiamato obbedienza; la quale poteva essere imposta dalla esigenza del culto in una chiesa di provincia, ma poteva anche rappresentare, come di frequente avveniva, un provvedimento disciplinare. In questo secondo caso la faccenda era grave: e la obbedienza sonava castigo o punizione.