Avanzo odioso di Medio evo, al quale i venturi stenteranno a credere se non ci fosse il conforto della storia, è quello dell'asilo sacro, sia altrimenti detto immunità ecclesiastica, reclamato dalla chiesa, conceduto dai governi.
In forza di esso un reo che voleva sfuggire ai rigori della giustizia, senza discorrer sopra la natura della reità commessa, poteva — e qui sta bene mutare il presente in passato — correre come a luogo intangibile verso una chiesa. Una volta bastava ch'egli mettesse piede in un circuito di 40 passi se la chiesa fosse maggiore, di 30 se minore[240]: poi, giudicata anche dagli stessi canoni troppo severamente tanta larghezza d'interpretazione, venne da una bolla pontificia ridotta. [pg!238] Pure bastava sempre che il reo raggiungesse un gradino del recinto, o toccasse con le mani una porta o le mura, o si appoggiasse con le spalle al fabbricato della chiesa, perchè potesse ritenersi uscito dalla competenza della giustizia ordinaria e passato a quella ecclesiastica. Sotto di essa allora godeva la immunità, salvo a doversi poi accertare fino a qual punto potesse egli accamparsi sotto le grandi ale dell'Ordinario della sua diocesi o, dove fosse sede vacante, dell'Ordinario della diocesi più vicina.
Fatto sociale, politico, giuridico di tanta gravità fu tema di lunghe e non sempre calme controversie sul vecchio privilegio, divenuto abuso di delinquenti, ostacolo al libero esercizio della giustizia, ribellione aperta alle leggi divine, ai diritti della ragione, che vogliono punito chi abbia fatto del male con la coscienza e la volontà di farlo.
L'esistenza di una Congregazione della Immunità in Roma fa supporre con che ardore si dovessero guardare le liti di questo genere, sulle quali non si arrestavano recriminazioni di vescovi, risoluzioni di cardinali, bolle di pontefici e, che è più, minacce di censure ai violatori dei luoghi immuni. Siffatte bolle non sempre si volevan ricevere dai principi, perchè essi vi vedevano menomata la loro autorità, lesi i diritti dello Stato a beneficio dell'individuo «di bassa estrazione», ed a pericolo della sicurezza pubblica.
In Sicilia entrarono nello spinoso campo del contrastato diritto Francesco Gastone, P. Gambacurta, M. Cutelli ed altri giureconsulti d'incontestabile [pg!239] valore[241]: e se non fosse intervenuta l'opera moderatrice di Benedetto XIV, forse omicidî, fallimenti fraudolenti, debiti al fisco o al pubblico ed altri delitti contro la retta ragione si sarebbero anche tra noi a lungo accresciuti con la larva della legalità di asilo. Le restrizioni del sapiente pontefice ridussero la immunità, ed in Palermo fu concessione di lui il divieto di rifugio privilegiato nelle due chiese di S. Sebastiano e di S. Paolo dentro il quartiere militare degli Spagnuoli (oggi S. Giacomo). Ma la immunità fu pur sempre un privilegio, che certi nemici di essa o accettarono senza discussione, o subirono a favore di chi senza sua volontà o per puro accidente trascorresse ad eccessi anche gravi contro le persone. L'accettarono o si rassegnarono a subirla «per una cosa ragionevole e legittima, com'è quella dell'offesa commessa nel calor dell'ira o della rissa, se l'offensore sia stato provocato acerbamente, e in guisa tale che il delitto possa dirsi quasi involontario ed estorto dall'umana fragilità più che dal consiglio ed animo deliberato di nuocere altrui»[242].
Altri invece non si seppero rassegnare, e tra essi un ecclesiastico e nobile palermitano, il quale nel 1775 scriveva: [pg!240]
«Lascio di far parola del danno che fa alla Republica l'abuso del diritto d'asilo, che nei suoi limiti è venerabile e sagrosanto, ma nei suoi eccessi è la maggior onta che possa darsi a' malfattori, ladri, assassini, omicidi per devastare con sicurezza i beni e la vita dei cittadini, e per turbare la pubblica tranquillità».
E venendo a quelli che della veste talare si giovavano per la impunità dei loro reati aggiungeva:
«Chierici di ordini minori vogliono approfittarsi soverchiamente dell'immunità personale in oltraggio della Repubblica, e secondo loro torna a grado fan cadere e fan crescere i capelli della loro cherica, tolgono e rimettono al loro collo l'azzurro lenzuolino per aver largo di commettere impunemente i maggiori delitti»[243].
Lasciamo a chi voglia di proposito occuparsi di questo strano fenomeno legalizzato, che offre curiosi documenti delle conseguenze alle quali può condurre l'applicazione d'un diritto e d'un privilegio di siffatta natura. Certo, la storia della legislazione penale avrà molto da dire sul proposito anche in Sicilia. Cronache e pubblici strumenti ci ricordano quel Carlo Cento, «locatario della gabella del pesce», che nel 1784 fallì per debito di una grossa somma, e «non potendo pagare, prese il rifugio della chiesa in compagnia di suo genero e fidejussore per esimersi di persona dalle coercizioni giudiziarie fattegli dal [pg!241] magistrato.»[244]. Ci ricordano quel Vincenzo Stroncone, carcerato a nome della chiesa nella Vicaria, pel quale con una disposizione pari a quella relativa al celebre Ab. Vella, si ordinava dal Vicerè la scarcerazione dalla Vicaria e la detenzione in casa in luogo di chiesa[245] (povera chiesa, pigliata anche qui a prestito dalle autorità politiche per coonestare infrazioni di leggi, come più tardi, la mondanità degli spettacoli teatrali![246]). Ci ricordano la fuga del Duca di Sperlinga Saverio Oneto nella chiesa dei Cocchieri, immediatamente dopo ucciso il provocante D. Michele.