«Quando gl'inquisiti prendono l'asilo della chiesa, deve da tutte le Corti capitaniali osservarsi la seguente regola: se sono rei di omicidio o di grave ferizione, che possa cagionare la morte, o pure fossero [pg!245] pubblici ladroni e stradarj, o rei di lesa Maestà divina ed umana, in primo vel secundo capite, o di dolosa decozione o di altro qualunque delitto, escluso dall'immunità ecclesiastica per l'ultima bolla di Benedetto XIV, esecutoriata in Regno, in tali casi, chiesto il braccio ecclesiastico, si prendano e si carcerino per la chiesa coll'avvertenza dello spettabile Avvocato fiscale. Tali carcerati non si possono citare, nè subire, nè restringere sino alla sentenza dell'esclusione dell'immunità, ma si devono cautelosamente custodire. Proferita quindi la sentenza esclusiva dell'immunità locali, si devono ripetere i testimonj citato reo. Se dal Vicario locale del Vescovo si niegasse il braccio, o pur si ritardasse al segno che potesse temersi la fuga del reo, si prenda dalla chiesa e si carceri senza il braccio ecclesiastico e se ne dia subito conto allo spettabile Avvocato fiscale con mandarglisi la relazione degli officiali, a' quali venne negato il braccio ecclesiastico».
Come si vede, qualche restrizione, un po' timidamente se si vuole, ma con una certa precisione, è fatta. Pure la preoccupazione per le conseguenze d'un passo falso, d'un abuso anche piccolo a danno dei godenti il diritto d'immunità, si tradisce in ogni parola, ed è evidente nel seguito dell'articolo:
«I rei di tutti gli altri delitti non esclusi dal sacro asilo, si lascino sopra chiesa, e sia della cura del Capitano e degli altri officiali il coglierli fuori chiesa. Se però facessero abuso del sacro asilo in qualunque maniera o con uscir fuori, o con commettere nella [pg!246] chiesa medesima delle enormità e tresche scandalose, o con ripostare in chiesa i furti da altri commessi: col braccio ecclesiastico, nella maniera sovra espressata, si prendano e si carcerino per la chiesa colla suddetta avvertenza; e per non incorrere nelle conseguenze di così grave partito, si compili colla maggior sollecitudine il processicolo del fatto abuso, e si mandi al Tribunale o allo spettabile Avvocato fiscale».
E per gli ecclesiastici?
«Se un prete o un chierico in minoribus, regolare e secolare, commette un atroce delitto, a norma del reale rescritto del 1777, la Corte Capitaniale ne compila il processo, e, finitolo, col braccio del Vicario ecclesiastico, deve arrestarlo. Se non che, pel chierico importa assicurarsi se, giusta i due requisiti del Concilio di Trento, prescritti pel godimento del foro ecclesiastico, egli abbia portato l'abito e sia andato a tonsura»[252].
E già prima del Caramanico altre disposizioni particolari volevano che quelli «che sono rifugiati in chiesa, non potendo star in giudizio, non possano essere intesi se non si presentano nelle forze della Giustizia» ordinaria; e che se «il reo trovasi rifugiato sopra la chiesa, la citazione o sia per affissione o per pubblico proclama sarebbe nulla»[253].
[pg!247]
Di quest'ordinamento, che costituisce tutta una legislazione, come abbiam detto, complicata, ed una procedura più complicata ancora, che cosa rimane oggi?
Null'altro che vaghi ricordi tradizionali. Una frase del dialetto parlato accenna all'ultima forma nella quale pare essersi ridotto il privilegio. Chi spinte o sponte faccia delle spese eccessive o superiori alle proprie forze, e sia o si presuma o voglia farsi credere nella via della rovina finanziaria, dolendosi di chi o con chi sia causa continua del minacciato disastro che lo porterà a fallire, esclama: Jennu di sta manera, vaju a pigghiu la chiesa di pettu (andando di questo passo, io sarò costretto a correre verso la chiesa). Pigghiari la chiesa di pettu significa: ridursi al verde, fallire: frase, in questo senso, non interpretata da nessun vocabolarista del dialetto!
Nei giuochi siciliani ve n'è uno, solito a farsi specialmente di sera, nel quale una frotta di fanciulli raffiguranti ladri si appiatta in un dato posto; un'altra, di birri, va in cerca di quella per catturarla. Vedendosi scoperti, i ladri si danno a precipitosa fuga; e i birri ad inseguirli fino alla sbarra, o meta, che in una delle molte varianti del giuoco si chiama chiesa. Se gl'inseguiti vengon presi innanzi di giungere alla meta o chiesa, vanno sotto, e pagano la pena; se no, appena toccano chiesa, luogo immune, non possono più esser molestati e rimangono intangibili.