«O quante migliaia di questi miserabili muoiono lì dentro d'angosce, di miserie e di febbre contagiosa, detta dai medici di carcere o castrense!» esclamava quell'anima onesta di Giovanni Meli. Così almeno poteva l'infermo vedere il viso di un medico umano, e all'Ospedale grande e nuovo prima, alla infermeria del carcere poi, ricevere un po' di conforto[314].
Al Castello si stava non molto disagiatamente, ma i cammarotti, dove agli imputati di crimenlese, con le più strette ed insidiose subizioni si cercava di strappar di bocca confessioni di fatti, erano quanto di più formidabilmente feroce avesse ideato l'umana nequizie. Un infelice, certo Mosca, giovane a 26 anni, confessava tra i tormenti un delitto de nefando, del quale era in sospetto. La penna si rifiuta a descrivere [pg!285] il suo supplizio, incominciato col trascinamento del corpo a coda di cavallo e finito col vivicomburio: ma la penna scrive a lettere di sangue che dopo sei anni bruciato, il Mosca veniva riconosciuto innocente!
Prima di chiudere l'argomento di questo capitolo giova richiamarsi ad un documento uscito dalle mani del Vicerè Caramanico: Istruzioni per l'amministrazione della Giustizia nelle occorrenze delle cause e materie criminali. Esso ci rivela che il rigore delle leggi contro i rei e gli imputati tendeva un cotal poco a rimettersi da quel che era stato. Ci si sente l'aura dei tempi che mutano, e vi alita sopra come uno spirito, non vogliam dire umanitario, ma meno duro che pel passato. La crudeltà delle leggi vi si spunta per via di interpretazioni a favore degli imputati e dei testimonî: e si giunge fino a vietare l'uso dei ceppi se mai per caso le gambe del reo diano indizio di piaga, ed a consentire che si mandino in carcere a casa sua, previa guarentigia, il reo gravemente infermo[315].
Tutto questo è progresso. Eppure resta tanto e tanto di brutto e di crudele che l'animo anche più indurito ne rabbrividisce.
Lasciamo alla Pratica di D. Zenobio Russo[316] tutto l'arsenale delle vecchie e delle nuove leggi, e spigoliamo [pg!286] nelle Istruzioni provocate dall'Avvocato fiscale della Gran Corte D. Giuseppe Guggino qualche novità processuale.
Eccone una:
«Li testimoni che, carcerati o ristretti nei dammusi, non depongono o che depongono quanto dissero nel primo esame avanti al Giudice; non devono pagare spesa alcuna di carcere nè diritto alcuno alla Corte e subalterni sotto qualsivoglia pretesto: salvochè tarì uno (cent. 42) al carceriero se sia stato in dammuso, per il servizio prestatogli».
Eccone un'altra:
«Al reo o testimonio ristretto nei dammusi non si possa negare il pane in grana sei al giorno allorchè se gli somministra dai suoi congiunti o amici; se però il pane per la sua povertà se gli somministra dal Barone o dall'Università, non possano l'una e l'altra esser obbligati che a grana quattro (cent. 8) al giorno, come si prescrive nelle circolari; eccetto il caso di una insolita penuria, per cui il pane fosse meno di once sei (gr. 400) per ogni quattro grani, poichè allora il Barone o l'Università gliene deve contribuire grana 6 al giorno. L'acqua deve somministrarsi senza limitazione.... Deve il dammuso essere provveduto del vaso necessario alle corporali necessità...»
Un'altra ancora: