Havendo prodotto questo infelice secolo huomini per non dir mostri, usciti dalle più horride parti dell’Inferno, quali già divenuti così scelerati et crudeli, che con fini barbari ed infami eccedendo nella lor ferità tutti i termini dell’humana crudeltà, hanno havuto ardire di cospirare nella morte ed eccidio de’ Popoli e Città di questo stato, co ’l fabricare veneni pestiferi e dispergerli per le case, per le strade, per le piazze e sopra gli huomini stessi, uccidendo in questo modo infinito numero de’ cittadini e famiglie senza distintione di età, di sesso e di stato; nè contenti di questo sono arriuati a segno tale d’empietà verso Dio, che fatti sacrileghi, gli hanno ancora disseminati sopra persone sacre, ed introdotto ne’ Chiostri d’huomini Religiosi, e Vergini sacre ed innocenti, ed ancora nei Sacri Tempij, imbrattando con essi le Sante Immagini ed i Sacrosanti Altari, acciocchè niun luogo restasse in tutto della loro empietà sicuro a’ miseri, che per la salute propria e comune ai Santi intercessori ed allo stesso Dio ricorressero. E quello che più accresce l’horrore è, che molti di questi tali scellerati, mossi da una infame ed essecranda avaritia, diuenuti parricidi siano arriuati a stato tale d’empietà, di tradir per danari la propria Patria, e quei Cittadini, coi quali s’erano nodriti ed alleuati, col fabricare e disseminare in essa questi pestiferi veleni, rompendo con più non udita inhumanità quei legami sacrosanti d’amore, coi quali dalla natura, da Dio stesso, e dalla continua consuetudine i cuori humani si sogliono insieme stringere ed alligare. Per rimediare ad un delitto tanto grande, e sradicare dal mondo huomini tanto empj ed inhumani, oltre il premio proposto a chi metterà in chiaro il detto delitto dal Tribunale della Sanità di scudi 200 e l’impunità ad uno dei complici con grida del 19 maggio p. p., fù d’ordine di S. E. publicata altra grida sotto il 23 giugno susseguente, con premio di altri scuti 200 da pagarsi dalla R. Camera, e d’altri scuti 500 offerti dalla città di Milano, e della liberazione di due banditi di casi graui, con l’impunità ad uno dei complici, a chi mettesse in chiaro il detto delitto. E communicato poi il negotio col Senato, il quale stimò questo delitto in questa parte andar di paro con quello di Lesa Maestà, anzi esser con esso inseparabilmente congiunto, fu comminato con publico Editto del dì 11 Luglio a quelli che sapessero quali fussero i rei di un tanto delitto, e non lo rivelassero, la pena della vita, e confiscatione de’ beni che dalle leggi era prescritta a quelli che non scoprissero i rei di Lesa Maestà. Ed ultimamente con altra grida delli 13 luglio fatta co ’l parere del medesimo Senato: per dar maggior animo a quelli che havessero voluto metter in chiaro questo fatto, si propose nuovo premio dell’impunità a trè complici e di mille scuti, e la liberatione di trè banditi di casi riseruati, purchè hauessero le opportune remissioni. Ed il Senato, essendo venuto sotto il suo giudizio due di questi traditori della patria, con la sentenza del 27 luglio, hà posto mano a quella maggior severità delle leggi, che fosse conforme, non all’enormità del delitto, poichè a quella è impossibile arrivare, ma all’habilità della natura humana ed alla Christiana pietà.
Ma perchè non conuiene tralasciar alcun rimedio per sradicare dal mondo sceleratezza tanto empia, e fiere tanto crudeli, ha risoluto l’Ill. ed Ecc. signor Ambrosio Spinola ecc., co ’l parere anche del Senato, di far pubblicare la presente grida.
Con la quale inherendo alle sudette, le quali vuole che restino nel suo vigore e forza, ed a tutte le proibitioni e pene fatte ed imposte dalle sacrosante leggi, così comuni come particolari di questo stato, per la salute commune e beneficio publico, prohibisce a ciascuna persona di qualunque conditione e stato sia, senza eccettuarne alcuna, il fabbricarne o far fabbricare questi pestiferi veneni, o l’usarli sotto pena della vita, in modo che condotti al luogo del Patibolo, le siano dal Carnefice con una ruota ben ferrata spezzate ad uno ad uno tutte le ossa principali del corpo dal cranio della testa impoi, perchè possino i loro corpi esser intessuti vivi fra i raggi di detta ruota, e poichè in essa frà quelli acerbi cruciati in pena della sua sceleratezza ed ad esempio de’ simili mostri di crudeltà havranno vomitata quell’anima infelice, che informaua quel corpo scelerato, sia quell’infame cadavere come peste del mondo gettato nelle fiamme, e ridotto in minima polvere che sparsa nell’acqua d’un vicino fiume, si disperda, non convenendo che qualsiuoglia minima parte di lui habbia sepoltura in quella città ò luogo, che haurà così empiamente tradito.
E se questi tali saranno Cittadini ò Sudditi di questo Stato, commanda S. E. che le Case di tanto empj parricidi, come Nidi de’ traditori, siano rouinate e distrutte; e che i posteri loro, come quelli che haueranno hauuto la descendenza da’ traditori della patria, siano in perpetuo priui di tutti gl’honori, commodi, priuilegi, utilità proprie de’ Cittadini e Sudditi di questo Stato, e siano tenuti, trattati in tutto e per tutto come stranieri e d’altre nationi, e per la nota che porteranno sempre seco d’esser discesi da sangue d’empij parricidi contra la propria patria, sia abborito il Commercio loro, come se fossero nati frà que’ popoli che sono stimati più barbari e fieri, e sogliono seruir ad altri per esempio d’ogni inhumanità e crudeltà. Riseruando sempre al Senato l’arbitrio di aggiunger a queste pene quei maggiori cruciati che la giustizia, e la seuerità delle leggi, havuto risguardo all’attrocità del fatto, richiederà.
Commanda di più S. E. che tutti i complici di un così horrendo delitto siano sottoposti alle stesse pene, ed in oltre ordina che non sia alcuna persona che habbia ardire di tenere in Casa ò in altro qualsivoglia luogo conseruare sotto pena della vita, questo pestifero veneno, nè trattar di fabricarlo, ò usarlo, rimettendosi nel genere della morte all’arbitrio del Senato, havuto riguardo al fatto, ed alle persone, seruando però sempre la dovuta seuerità.
E perchè il distinguer da veleno a veleno potrebbe turbare l’essecutione della presente grida, dichiara S. E. che tutti li Veneni che non saranno nella sua semplice e natural forma, ma misti ò trasformati, siano giudicati per pestiferi, ad effetto d’essequire le sudette pene.
Et acciochè tale e così essecrando delitto non possa restar occulto, promette S. E. l’Impunità a quello de’ complici che preuenerà gli altri in darne parte alla giustizia; e si dichiara che a quelli che si lasceranno preuenire sarà da S. E. denegata ogni Gratia e misericordia, e lascierà che abbia contro di loro effetto la seuerità della giustizia.
Di più commanda S. E. che tutti quelli che sanno ò sapranno alcuni esser colpevoli di tutti ò alcuno de’ sodetti delitti, siano tenuti subito a venirli a denuntiare alla giustizia, sotto pena d’esser tenuti Complici, auuertendo bene a non lasciarsi prevenire da alcuno, perchè se si scoprirà che l’habbino saputo, e si siano lasciati preuenire da altri, non s’admetterà alcuna scusa, ma saranno con ogni pena più severa et essemplare castigati.
Dichiara inoltre S. E. che per la presente grida fatta in materia di questo pestifero Veneno, non si intende di derogare a qualsiuoglia altra Legge, che proibisca il fabricare, usare, portare ò ritenere veleni: anzi vuole che tutte le leggi intorno a ciò fatte siano inuiolabilmente osservate ed esseguite.
E commanda S. E. al Capitano di Giustizia, Podestà di Milano ed agli altri Podestà delle Città e Terre solite, a far pubblicare questa Grida acciò venga a notitia di tutti.