Fu innoltrata una supplica al re che volesse condonare alla città le gabelle, i pesi e quant’altro spettava al fisco, in vista dei pesi giornalieri e delle tante morti, a tenore di quanto erasi accordato nell’antecedente pestilenza.

Studiando tutti i modi possibili per raccogliere denaro e grano, fu decretato: Che chiunque introduceva frumento o prestava denaro alla città, avrebbe sulla somma un interesse del sette per cento. Venne anche lasciato in arbitrio del venditore di convertire il prezzo del frumento in una rendita annuale. Ai rivenditori al minuto, rigattieri, droghieri, salsamentari, mercanti di legna e carbone, i quali o non tenessero ben fornite le botteghe, ovvero accrescessero il prezzo dei generi, fu imposta una multa di cinquecento zecchini ed anche più, ad arbitrio dei Decurioni.

Si spedì ordine nei borghi e villaggi entro la periferia di dieci miglia da Milano, perchè i contadini serbassero diligentemente la paglia necessaria per le capanne, avendo cura nel mietere di tagliare le spiche lunghe abbastanza perchè fossero servibili a tal uso.

Alcuni nobili vennero incaricati d’una visita nelle singole case e famiglie di Milano, registrandone le sostanze, i traffici, il numero, l’età degli inquilini, e quanti ne fossero già morti di peste o trasportati nel Lazzaretto. E tutto ciò allo scopo di evitare frodi ed errori nella distribuzione dei pubblici soccorsi e delle elemosine[149].

Vennero ammoniti i poveri, che, incominciando a rallentare il contagio, ognuno pensasse a ripigliare l’arte sua, invece di poltrire nell’ozio, vivendo della carità pubblica a danno della città, la quale, ormai ridotta alle ultime angustie, si rovinava senza poter saziare la fame di tutti. Ciò fu pubblicato per incutere timore e introdurre qualche disciplina in quella sfrenata moltitudine; del resto si provvide fino all’ultimo con elargizioni ogni qualvolta l’indigenza non proveniva da infingardaggine. Si stabilirono forti pene pei mendichi e vagabondi, intimando ai nostri che fra due giorni si raccogliessero all’ospitale di Sant’Ambrogio, ai forastieri, che, se entro quattro giorni non sgombravano dallo Stato, verrebbero frustati o condannati al remo, secondo l’età ed il sesso.

Si raffrenò più severamente la baldanza dei monatti e delle monatte, appiccando per la gola e lasciando appesi alle forche quelli tra loro che rubassero nelle case, occultassero, o nascondessero sotterra i furti, ovvero non li denunziassero ai magistrati.

A me pure diventa gravoso il riferire tali cose, e l’animo mio è oppresso dalla noja, contro la quale m’era a malincuore premunito, allorchè impresi di fare un sunto delle gride e dei decreti. Ormai il tedio rende languido lo stile e mi fa cadere di mano la penna, sicchè compendierò in brevissime parole quanto mi rimane a dire.

I pericoli, gl’infortunj, le umane frodi, i casi dubbiosi, i provvedimenti e i rimedj che vennero adoperati durante il contagio in tanti pubblici guai e necessità, si rinvengono nei registri della città, cioè nei decreti, avvisi, lettere, consulti, largizioni, provvidenze del Consiglio generale tanto per vincere con umani mezzi e col divino ajuto la peste, quanto per alimentare la plebe e infrenare la licenza ed i delitti de’ malvagi. Lo zelo dei nostri magistrati rifulse mentre inferociva il male, e divenne vieppiù attivo allorchè questo cominciò a cedere. Ne fanno prova gli editti posteriori all’agosto 1630, nei quali traspare la speranza di salvezza, congiunta alla premura di non mostrarsi ingrati coll’indolenza alla misericordia divina, che poneva fine al tremendo flagello.

I pubblici atti furono dati in luce dal segretario Chiesa, figlio del segretario Jacobo, che lasciò un giornale da lui compilato. Ora riferirò gli atti del Tribunale di Sanità, che rinvenni ne’ suoi archivj, e che si pubblicarono congiuntamente o in pari tempo de’ sopraccennati.

II. Atti del Tribunale di Sanità.