Alessandro, Cesare, Napoleone, egli diceva, sfolgorarono indipendenti da ogni predominio paterno. La sentenza dell’inclemente filosofo parrebbe varcare il confine del giusto; ma anche nell’esagerazione, quasi in procella, s’agita pur sempre e appare il vero.
Se non che Leopardi viveva in tempi e in un paese dove alla patria potestà la legge concedeva diritti ancora eccessivi. Nelle Romagne e in Toscana il padre avea diritto all’usufrutto dei beni peculiari del figlio fintantochè questi non avesse raggiunta l’età d’anni trenta; il che significava che un uomo a quell’età già matura era ancora fanciullo; e sì manifesto errore volevasi mantenere dai giureconsulti di quelle regioni quando avversavano i redattori del nostro Codice odierno. Leopardi imprecava alla caparbietà senile dei giuristi i quali, scelti fra gli assai provetti, e portando nella redazione di codesta parte del codice, quel dispregio che in un certo ordine di cose i vecchi hanno per i giovani, congiurarono a rendere in essi inutili quelle facoltà d’azione che dai venti ai trent’anni negli uomini di mente sana sono potentissime. La storia ci apprende che Leopardi aveva ragione.
Alessandro a vent’anni aveva già sottomesse la Cilicia e la Pamfilia e tagliato il nodo gordiano; a trenta era compiuta per lui ogni possibile conquista. A Pompeo ventiquattrenne era stato concesso l’onore del trionfo; Annibale appena ventenne imperava e teneva in temuto dominio l’esercito cartaginese sebbene fatto d’uomini di molteplici razze e di varie nazioni.
Che se balziamo ai tempi moderni, Gastone sotto le mura di Ravenna moriva di spingarda a ventitrè anni ed era già da tempo governatore della Lombardia e generalissimo delle truppe francesi; Bonaparte poco oltre il quinto lustro aveva già vinte dodici battaglie, annientati cinque eserciti, disarmato il re Sardo, atterrito Ferdinando di Napoli, umiliato Pio VI, rovesciate due repubbliche, e a trent’anni già console onnipotente di Francia preparavasi all’universale Impero. Pitt e Fox a ventiquattro anni erano già antagonisti, e se il primo sì giovane governava sapientissimo la positiva Inghilterra; Fox già tuonava nel Parlamento con quell’eloquenza invadente e invitta che dal suo tempo e dalla sua patria, per trovargli un riscontro, ci fa risalire alla Grecia e a Demostene. Che se dal campo agitato dell’azione digrediamo alle sgombre sfere del pensiero; Leibniz a 17 anni insegnava calcolo sublime a Gottinga; Pascal ventenne inventava la macchina aritmetica; Gœthe, compiuto appena il quarto lustro, aveva già scosse le menti ed agitati i cuori di tutta Europa e introdotta ovunque la moda del suicidio; Beccaria, Filangieri, Romagnosi, tutti assai prima del trentesim’anno, avevano compiute le opere per le quali sono immortali.
Ma bastino le citazioni, chè a proseguirle si colmerebbe un volume.
Codesta digressione relativa alla patria potestà considerata generalissimamente nei codici moderni, potrà forse parere inutile; pur ne giova a tener conto del progresso del pensiero da Roma antica a noi; perchè, se ancor sorvivono molti elementi che sono in contrasto colla natura, colla ragione e colla giustizia assoluta; tuttavia, al confronto di tutti i codici dell’evo moderno e del medio, la legislazione romana rispetto alla patria potestà, appare veramente abnorme e monstruosa e incredibile.
Incredibile tanto più se si considera che Roma è la patria antichissima della scienza del diritto; che questa le comunica un carattere suo proprio, essenzialmente storico; che essa fu ed è la madre di tutte le legislazioni del mondo civile; che vive ancora ed è ancora la massima parte di tutti i codici d’Europa.
La quarta legge delle dodici tavole spettante alla patria potestà è la ferocia belvina convertita in scienza e consolidata nel diritto civile.
I figli in Roma erano cittadini, in faccia agli altri uomini persone, al cospetto del padre schiavi e cose; nè mai diventavano maggiorenni.
Il legislatore dei Romani, scrive Dionigi d’Alicarnasso, diede al padre ogni potestà sui figli, per tutto il tempo della loro vita; tiene il diritto di sostenerli in carcere, di sferzarli a morte, di venderli. Anche console e proconsole o duce d’eserciti e trionfatore, il figlio era pur sempre sottomesso alla monstruosa potestà del padre. Della spietata aristocrazia domestica non v’ha esempio in nessun’altra legislazione, nemmeno nelle più truci consuetudini delle barbare genti.