1º I consoli non debbono vendere cosa alcuna a cottimo per nome loro.
2º Non sieno dati ai giannizzeri più di 700 ducati di buona valuta all'anno.
3º Pel viaggio di mare e di terra non si dia al console di Aleppo più di 1000 lire per l'andata, e 1000 pel ritorno.
4º I consoli non ricevano presenti dai bashà, o li ricambino del proprio.
5º I consoli andando a nozze od a convito paghino ogni cosa del proprio, senza interesse del cottimo.
6º I mercanti non siano costretti a provvisioni di danari, se non per spese ballottate nel Consiglio dei X, nel quale debba intervenire un capo di ogni casa che ha negozio in Aleppo.
1670, 21 agosto. Siano rimessi i consoli di Aleppo, come si praticava prima della guerra.
1671, 8 giugno. La tassa del 4 per % sia ridotta al 2, e destinata unicamente al pagamento dei debiti di cassa del cottimo.
1675, 22 gennaio. 1677, 18 marzo. 1678, 17 giugno. Sospesi i consolati d'Aleppo, di Alessandria e loro vice-consoli.
1680, 3 gennaio. Sia concesso ad Andrea Negri di recarsi in Aleppo in qualità di agente dei mercanti.