[66]. Sui Salassi e sulle miniere aurifere dell’antico Piemonte, cfr. Polyb., 34, 10, 18; Strab., 5, 1, 12; Plin., N. H., 33, 4, 78.

[67]. Per una illustrazione della legge agraria di Tiberio, cfr. E. De Ruggiero, Agrariae leges, in Enciclopedia giuridica italiana, 1, 2, pp. 798-808.

[68]. Sul Senatus consultum ultimum, cfr. Barbagallo, in Rivista di filologia classica (1912), p. 49.

[69]. C. I. L., I, 552-556; 583; 1504; IX, 1024-26.

[70]. Cfr. Liv., Epit., 59 e 63.

[71]. C. I. L., 1, 551.

[72]. App., B. C., 1, 34.

[73]. Plut., C. Gracc., 9; cfr. anche E. Callegari, La legislazione sociale di C. Gracco, Padova, 1896, p. 99.

CAPITOLO TREDICESIMO VERSO LA RIVOLUZIONE

73. Lo scandalo di Giugurta (117 a. C.): Verità e leggenda. — All’eccidio tennero dietro i processi, le confische, le condanne. Non meno di tremila furono le vittime. Il partito di Caio fu, come quello di Tiberio, disperso; la nobiltà rimase padrona dello Stato, e pronta si assicurò quella parte della vittoria, che più le premeva: le terre dell’Italia. Distruggere tutto quel che Caio Gracco aveva fatto, non si poteva. La lex judiciaria, la legge sull’Asia, la lex militaris, la lex frumentaria non furono toccate. Fu invece presa di mira la legge agraria, e in due o tre riprese distrutta. L’anno stesso in cui Caio era morto, il senato toglieva il divieto d’alienazione, che la legge Sempronia imponeva alle nuove piccole proprietà. Per tal guisa i poveri ricominciarono spensieratamente ad ipotecarle e poi a venderle; e i ricchi, ad accumular terre. Due anni dopo, nel 119, i comizi approvarono che le leggi agrarie dei Gracchi fossero abolite, e distribuite al popolo le somme ricavate dall’affitto delle terre. Per la gola di questo poco denaro, il popolo aveva rinunciato al prezioso privilegio sul suolo pubblico, che i Gracchi gli avevano accordato: l’ager publicus poteva ora esser affittato da qualunque cittadino, senza limiti o regole particolari[74].