Note al Capitolo Ottavo.
[37]. Cfr. Sen., Qu. nat., 5, 18, 4.
[38]. Le linee generali di questa ricostruzione dell’opera politica di Augusto, che rovescia interamente l’incoerente dottrina della diarchia sostenuta dal Mommsen, sono state lungamente svolte da G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, voll. IV e V. L’idea capitale di questa ricostruzione era già stata accennata da E. Meyer, in un breve studio, Kaiser Augustus, pubblicato in Kleine Schriften, Halle, 1910, p. 441 sg.; ed è stata da lui ripresa in Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, Stuttgart, 1918. L’aveva anche presentata il Fustel de Coulange, La Gaule romaine, Paris, 1901, p. 147 sgg.
[39]. Su questo punto, importante perchè da esso si deduce il carattere repubblicano delle rapide carriere di Druso, di Tiberio e degli altri membri della famiglia di Augusto, cfr. le spiegazioni e le prove più minute che si trovano in G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 55.
[40]. Svet. Aug., 101.
[41]. Su questi tributi — e i testi che ci si riferiscono — cfr. G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 127.
[42]. Sul vero carattere di questa riforma costituzionale, cfr. G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 177 sg.
[43]. Si legge nella lex de imperio Vespasiani (C. I. L. VI, 930, 17-19): utique quaecunque ex usu reipubblicae majestate divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere jus potestasque sit ita uti divo Augusto.... Le ragioni per cui crediamo doversi riportare a questo momento il conferimento di questa autorità quasi illimitata, si trovano esposte in G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 188.
[44]. Dion. Cass., 54, 12. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 293.