Costantino ne fece a sue spese la prima esperienza. Se ci fu mai un imperatore, che compì tutti gli sforzi dopo la sua vittoria su Licinio, per ricostituire l’unità dell’Impero, per dargli di nuovo un governo coerente e potente, la sua cultura e le sue arti, le sue leggi, questi fu certo Costantino. Quanto ricca, varia e tenace ci appare l’opera sua! Rimaneggiò definitivamente il sistema politico e amministrativo di Diocleziano, cercando di rinforzare lo Stato. Se il sovrano non è più considerato ufficialmente come un Dio, la corte diventa totalmente orientale; la pompa del cerimoniale, la complicazione dell’etichetta, il lusso dei cortigiani, il mistero in cui si nasconde l’imperatore sono accresciuti. I grandi dignitari hanno, sotto la loro dipendenza un numeroso personale, minutamente gerarchizzato. Sono il Questor Sacri Palatii che accoglie le istanze e prepara e controfirma le leggi discusse dal Concistorium; il magister officiorum, una specie di ministro della casa reale, che dirige il personale della polizia, le guardie del palazzo, gli impiegati dell’amministrazione centrale; i due ministri delle finanze, il comes sacrarum largitionum e il comes rerum privatarum. Anche il nuovo Consiglio dell’Imperatore, il Concistorium, diventa più regolare che ai tempi di Diocleziano.
Sotto il Concistorium e i ministri della casa imperiale sta la burocrazia, creata da Diocleziano e notevolmente ingrandita. L’incremento della burocrazia è uno dei fenomeni, che accompagnano la decadenza e la dislocazione dell’Impero.
Tutti gli alti funzionari dell’Impero hanno ai loro ordini, un ufficio o scrinium; e ogni scrinium ha un personale gerarchizzato, che servirà di modello alle monarchie assolute della prima storia moderna.
L’organizzazione provinciale è sempre quella di Diocleziano. Invece di quattro tetrarchi c’è un solo imperatore; ma la divisione amministrativa, creata da Diocleziano, è ancora in vita. L’Impero è diviso in due o tre, forse anche quattro sezioni; alla loro testa stanno appunto i prefetti del pretorio che, dopo la scomparsa dei pretoriani, son divenuti dei grandi funzionari, civili e militari. Da costoro dipendono i vicari, dai vicari i praesides o i consulares o i correctores. Ma sembra che il numero delle provincie, in cui l’Impero era diviso, sia stato ancora accresciuto; e per quelle stesse ragioni, che avevano spinto Diocleziano alla sua riforma delle provincie.
Che fanno durante questo tempo le vecchie magistrature e il Senato romano? Roma conserva ancora il suo Senato, i suoi consoli, i suoi pretori, i suoi editti, e i suoi tribuni. Ma queste gloriose magistrature non sono quasi più che delle cariche municipali. L’esercito resta quello di Diocleziano con alcune riforme, che in parte, ne esagerano, in parte, ne alterano il carattere originale. Gli effettivi di ogni legione continuano a esser ridotti; il comando militare è distinto dal civile; anzi, quello della cavalleria è separato da quello della fanteria; il servizio dei viveri e del soldo, da quello del movimento degli eserciti. Tutto l’Esercito è diviso in tre grandi sezioni. La prima è rappresentata dalla milizia palatina (domestici, protectores, scolares) che può essere paragonata all’antica guardia pretoriana, e comprende un quinto o un sesto di tutti gli effettivi, formando come un esercito di riserva e seguendo nelle spedizioni importanti, l’imperatore. La seconda sezione è rappresentata dall’esercito di linea o comitatenses composta di cittadini e di barbari, sparsa in piccole guarnigioni nelle città dell’interno. La terza sezione comprende le truppe delle frontiere (riparienses, castriciani, limitanei) reclutata sopratutto tra i barbari e nei bassifondi delle popolazioni. Valevano meno dei comitatenses; il loro servizio, era più lungo, e più piccola la loro retribuzione; dovevano restare in permanenza nelle zone determinate della frontiera, o nei castelli, nelle fortezze, nei campi di concentramento. Una parte di queste truppe erano coloni.
Si scopre subito il difetto di questo sistema; mentre il corpo scelto, la milizia palatina, era più che altro una truppa di parata, il nerbo dell’esercito (i comitatenses) è suddiviso in piccoli nuclei e sperso in piccole città dell’interno, per mantener l’ordine pubblico; fa dunque l’ufficio di una gendarmeria più che quello di un vero esercito. Di più nelle tre sezioni dell’esercito, abbondano i barbari. Costantino apre ai barbari persino le porte della milizia palatina; e in una sola volta recluterà 40,000 Goti.
VI.
Anche la legislazione economica di Costantino è molto importante. Pare che proprio Costantino abbia avviato l’impero all’organizzazione coercitiva del lavoro e della produzione. La ragione principale che ci induce a crederlo è che nel codice teodosiano (XIII-5) le leggi più importanti che organizzano il servizio dei navicularii sono di Costantino, e che le leggi degli imperatori successivi, relativamente a questo servizio, alludono spesso ad altre sue leggi, che non ci sono arrivate. Queste leggi ci danno una idea abbastanza precisa dell’organizzazione dei trasporti marittimi nel quarto secolo; e non sarà inutile fermarci un momento su questo argomento, per capire in che condizione si trovavano ridotti il lavoro e la produzione durante l’agonia dell’Impero. I navicularii erano gli armatori, che facevano i trasporti marittimi per conto dello Stato (grano, marmi, soldati, oggetti necessari agli eserciti); e formavano in tutte le provincie una corporazione, i cui membri venivano indicati dal governo secondo certe regole fissate dalla legge. Erano sempre scelti nelle classi possidenti; e se, come membri della corporazione, godevano di molti privilegi, non potevano nemmeno rifiutare di farne parte, quando voleva il governo; era, anzi, per i cittadini scelti, un dovere com’è ai giorni nostri, il servizio militare; e un dovere che si trasmetteva con le proprietà. Chi comprava o ereditava i beni di un navicularius, ne assumeva anche il compito. In che cosa consisteva, questo compito? Il navicularius doveva costruire un bastimento secondo il disegno che gli forniva lo Stato, e tenerlo a disposizione dello Stato, per ogni sua necessità. Riceveva dallo Stato, gratuitamente, il materiale necessario per la costruzione e delle sovvenzioni (subsidia) per le spese di navigazione; pare che lo Stato lo garantisse anche contro i naufraghi e gli altri accidenti. Le spese di riparazione e l’eventuale differenza tra il costo reale dei viaggi e i subsidia allogati dallo Stato erano a carico del navicularius.
Al principio del quarto secolo troviamo dunque nell’Impero una organizzazione coercitiva di trasporti marittimi fatti per via di requisizioni, che doveva essere una novità, poichè non se ne trova traccia nei secoli precedenti. Tutto ci fa credere che, nel primo e secondo secolo, i trasporti marittimi fossero liberi; gli imperatori, allora, si limitavano tutt’al più a incoraggiare, con sovvenzioni e favori, gli armatori che si dedicavano particolarmente al servizio dello Stato. Questo sistema di requisizione, del resto, doveva essere molto oneroso per i navicularii, com’è provato dagli sforzi che si facevano per sfuggire a quel dovere, e dai molti inconvenienti ai quali le leggi han cercato di rimediare. Anche questi inconvenienti sono curiosi a studiarsi. Il maggiore era la lentezza voluta dei viaggi. Siccome i trasporti erano onerosi per i navicularii, costoro avevano interesse di viaggiare, per conto dello Stato, il meno possibile. La cosa era, a quei tempi, molto facile, perchè la navigazione non poteva sfidare le tempeste e il cattivo tempo, come la navigazione moderna, che dispone di navi di ferro e di macchine a vapore. Bisognava aspettare il bel tempo, rifugiarsi quando si avvicinava la tempesta, nei porti. Col pretesto di non esporre il bastimento, di cui lo Stato, in qualche maniera, era comproprietario e garante, al pericolo del naufragio, il navicularius poteva fermarlo per strada fin che voleva, cercar dei noli per conto di privati, tentare di ricavare un profitto personale dal servizio oneroso, che gli imponeva lo Stato. Questo inconveniente era così inerente al sistema, che, come ci insegna il codice teodosiano, Costantino dovette concedere ai navicularii due anni di tempo per ogni viaggio di andata e ritorno nel Mediterraneo. Se non riportava, nei due anni, all’autorità che gli aveva affidato le merci, le securitates, o ricevute di quelle merci, consegnate dall’autorità a cui eran dovute, il navicularius viaggiava a suo rischio e pericolo; lo Stato non garantiva più la perdita in caso di naufragio del bastimento. Tanto era l’interesse del navicularius a viaggiar lentamente, che lo Stato si accontentava di esigere, per suo servizio, da ogni bastimento e durante due anni, un solo viaggio: questo era il significato della legge. I trasporti marittimi erano insomma paralizzati a mezzo, in un impero che aveva nel Mediterraneo la grande via di comunicazione tra le provincie!
Ma il codice teodosiano ci fa sapere che anche questa generosità dello Stato non bastò a impedire nuovi abusi. I due anni, conceduti da Costantino per ogni viaggio, bastavano ampiamente ai navicularii abili e senza scrupoli, per fare affari dannosi all’interesse pubblico. Quelli che trasportavano del grano lo vendevano spesso nel primo porto di scalo, sopratutto durante gli anni di carestia, per ricomprarlo a miglior prezzo l’anno di poi. Ci volle una legge che, pur concedendo per il viaggio due anni di tempo, obbligava il navicularius a consegnare il carico nel primo anno (Cod. Teod. XIII, 5, 26).