[299]. S'intende che io parlo del massaro come lavoratore e coltivatore della terra; non del servo, dello schiavo, incaricato dal padrone delle funzioni e dei lavori propri del massaro. Quest'ultimo non acquista mai la personalità giuridica, che è propria dell'altro, per quanto ne possa compiere tutte le mansioni. Tale distinzione è indispensabile per avere un'idea esatta di quelle classi rurali, a proposito delle quali e più specialmente del massaro è sorta, or non è molto, una proficua discussione fra l'Hartmann (Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens, pag. 57-62) e il Solmi (Rec. all'Hartmann in «Riv. It. di Sociologia IX. 1905. pag. 15 dell'Estr.), alla quale ha preso parte anche il Volpe (in «Studi Storici» dir. da A. Crivellucci. 1905, pag. 176-77).
[300]. Cfr. Pivano S. I contratti agrari in Italia nell'alto m. evo. Torino. 1904. pag. 314-15.
[301]. Sulla tendenza comune nel basso impero, e continuata anche dopo, di rendere assoluti ed ereditari i vincoli dei lavoratori della terra e tutti i contratti relativi all'economia rurale cfr. Leicht Studi cit, I, pag. 46-47.
[302]. Cfr. nota 2 pag. 86.
[303]. Schiaparelli L. I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo. Roma, 1908, n. XV, pag. 67.
[304]. Ed. in Mon. Hist. Patr. vol. I. chartarum n. 87 col. 143-44.
[305]. Questo è dimostrato dalla ripetizione, oltre che del castrum vetus, dei nomi dei servi. Tale ripetizione è stata rilevata anche dal Cipolla (Di Audace Vescovo di Asti e di due documenti inediti che lo riguardano in «Miscellanea di Storia Italiana» vol. XXVII a. 1889 pag. 183 nota 1) il quale, ritenendo che la condizione di servientes possessori di beni immobili sia contradetta dalla parola massaritia, che indica il manso e considerandola poco verosimile e conciliabile con la condizione nella quale appaiono trovarsi i servi, pensa che il diploma del 938 autorizzi senz'altro ad intendere che anche nel primo diploma si sia trattato di veri e propri servi.
[306]. Tamassia N. Una professione di legge gotica cit., pag. 6. Anche il Leicht (Studi cit. I. pag. 104) riporta un documento lombardo dal quale si vede che vi erano beni comuni del comitatus.
[307]. Schupfer Fr. Il diritto privato dei popoli germanici, vol. I. pagina 42 e segg.
[308]. Mayer. Ital. Verfass cit., I, pag. 281. Solmi. Storia cit. pag. 188.