[309]. Kandler. Cod. diplom. istriano n 804, riportato dal Roberti, dal Finocchiaro-Sartorio e dallo Schupfer. Cfr. anche Waitz. Die deutsche Verfassungsgeschichte. II. 1883. pag. 490-92.
[310]. Lo Schupfer. (Dir. priv. cit. I. pag. 64 e 66) veramente crede che la natura del diritto dei cittadini sia puramente d'uso, di fronte alla proprietà eminente del sovrano, il quale può disporre di questi beni senza commettere un arbitrio; ma tale sua concezione è così intimamente legata all'affermazione dell'esistenza di forme economiche collettivistiche presso i Langobardi, dopo la loro discesa in Italia, che non può non risentirsi dei gravi colpi portati a quest'ultima, sopra tutti dal Leicht e dal Solmi.
[311]. Paul. Diac. Hist. Langub. V. 36.
[312]. Ficker J. Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens. IV. Innsbruch 1874, n. 27, pag. 35.
[313]. Cfr. Die Urkunden Otto d. III. ed. cit. n. 53 pag. 456-7.
[314]. Muratori. Ant. Ital. Diss. VIII.
[315]. Cronaca piacentina, ad an. ediz. Borra. Parma 1862.
[316]. A. 1037. Odorici. Storie bresciane vol. V. pag. 50. e Gradonicus I. H. Pontificum brixianorum series commentario historico illustrata. Brescia, 1755, pag. 159.
[317]. Ughelli2. Ital. Sacra Vol. V, col. 712. a. 1178.
[318]. Anche il documento veronese chiama communis la CAMPANEA: ma bisogna pensare che siamo in epoca in cui, il comune essendo già formato, ogni terra non appartenente a singoli è communis.