[319]. Muratori. Antiq. Ital. Diss. XIII.
[320]. Roth H. Geschichte des Benefizialwesens. Erlangen. 1850, pagine 374-75.
[321]. Leicht P. S. Ricerche sull'arimannia cit., pag. 9 e segg. in Studi e Frammenti. Udine 1903.
[322]. Checchini A. I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia in «Archivio Giuridico F. Serafini» 1900.
[323]. Infatti in tutto il primo capitolo non ricorda che i bona vacantia e quelli confiscati per legge ai proscritti ed ai condannati per nozze incestuose e per crimine di lesa maestà; ed i palatia nelle città consuete (in civitatibus consuetis).
[324]. Enrico IV parla di arimanniam eiusdem civitatis (Padova) omnemque districtum ac quicquid ad imperialem potestatem pertinet. Berengario I chiama la terra arimannica terram juris regni nostri. Cfr. Checchini, loc. cit., pag. 462.
[325]. Leicht P. S. Ricerche cit. e Studi cit., vol. I, pag. 41-42.
[326]. Checchini A. I fondi militari etc. pag. 461-62.
[327]. Leicht P. S. Studi cit., II, pag. 92. Ma al Leicht non è sfuggita l'impossibilità del rude Stato germanico a costituire rapporti così complicati come quelli dell'arimannia. Egli ha pensato che essi ne fossero già compenetrati nel loro diritto nazionale: ed a questo è arrivato perchè crede che l'ordinamento militare bizantino abbia avuto una notevole influenza su quello langobardo (pag. 88) e da ciò sieno derivati dei punti di identità.
A me, come dico, pare si tratti di semplici analogie spiegabili con i punti a comune di due civiltà una all'inizio e l'altra all'occaso.