[398]. Leicht P. S. Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia, Rec. al lavoro del Patetta sullo stesso titolo. Estr. dall'«Archivio Giuridico», 1904, pag. 6.

[399]. Mayer E. Ital. Verfassungsg. cit., I, pag. 413.

[400]. Il documento parla di vicarius civitatis al tempo langobardo, mentre le fonti non chiamano mai con simile termine chi è a capo di una città. Non mi pare azzardato pensare che l'autore della notitia, che scriveva in tempo franco, abbia usato il termine adoperato dai Franchi, ignorando l'altro. Importante è che sia vero il fatto della controversia e la sua risoluzione. E questo è sicuro. Anche il Cipolla (Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta dell'impero romano fino alla fine del secolo X.º in «Monumenti Storici pubblicati dalla R. Deput. Ven. di Stor. Patr.» vol. VIII. S. IV. vol. II. Venezia 1888, n. 56 pag. 80) dà conto di questo documento senza accenno alcuno alla possibilità di un dubbio sulla sua autenticità.

[401]. Cod. Theod., V, 1, 32, Arcadio Onorio Eusebio, a. 395.

[402]. Cod. Just., VIII, 11, 11.

Tracce di questa tripartizione si trovano anche nelle città tedesche di origine romana.

Nel diploma con il quale nel 1120 Bertoldo duca di Zaringia in loco proprii fundi sui Friburc, secundum jura Coloniae liberam constituit fieri civitatem è stabilita la seguente disposizione:

«Quicumque carens herede legitimo friburc moritur, omnia sua bona XXIV consules diem et annum in sua tenebunt potestate: si autem nullus heredum suorum venerit, una pars pro remedio animae suae, altera domino, tertia dabitur ad munitionem civitatis. (Cfr. Eichhorn. Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland. in «Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft» 1815, II, nota 175). E Colonia — lo dichiarano apertamente i suoi statuti (Cfr. Eichhorn. loc. cit., nota 204) — aveva l'jus italicum.

[403]. Cfr. Boretius. Capit. Reg. Franc. I. 1. n. 105 pag. 216.

[404]. VIII, 11, 10.