[557]. Dopo un primo stadio di formazione, comunemente noto col nome di periodo apostolico, la comunità cristiana, sotto l'influsso dello spirito giuridico organizzatore dei Romani (Friedberg-Ruffini. Trattato cit. pag. 26), cominciò ad acquistare, ancora prima di divenire religione di Stato, un aspetto sempre più rispondente a quello religioso e civile romano; e gli ecclesiastici furon ben presto rivestiti di un carattere ufficiale in tutto simile a quello dei funzionarî civili, nello stesso modo dei quali, con le stesse parole e con le stesse forme erano nominati (Id. ibid. pag. 32 e segg.) e tutti coloro che erano investiti del ministerio ecclesiastico si vennero a contrapporre ai laici costituendo anch'essi un ordo distinto dalla plebs in modo del tutto identico a quello che avveniva nella costituzione civile.

[558]. Cfr. Concil. carthag. IV, a. 418-19, c. 22.

[559]. In ordinandis sacerdotibus et clericis, diceva S. Agostino (cfr. Possidio Vita Augustini cit. c. 21), consensum maiorem cristianorum et consuetudinem ecclesiae sequendam esse.

[560]. Cfr. i documenti riportati e indicati dall'Imbart de la Tour Les élections episcopales dans l'Eglise de France du IX au XII siècle, Paris, 1891, pag. 12 e segg. e passim.

[561]. Cod. Theod. XVI, 2, 33.

[562]. Cfr. i passi riportati dall'Imbart de la Tour. Les élections episcopales cit. pag. 12 e segg.

[563]. Il sinodo romano di Eugenio II dell'826 (c. 8) stabilisce: «Episcopi in subiectis baptismalibus plebibus, ut certe propriis, curam habere debent, ut cum in ipsis presbyteros necessitas occurrerit ordinandi, ut reverentius observentur, convenit ibidem habitantium habere consensum».

E il concilio ticinese dell'850, già tante volte citato, conferma che «in ordinandis plebium rationibus, civium instituta serventur et primum quidem ipsius loci presbyteri vel ceteri clerici idoneum sibi rectorem eligant; deinde populi qui ad eamdem plebem adspicit, sequatur assensus».

E dall'esempio offerto dalla pieve di Mosciano a quelli delle pievi modenesi e parmensi, le prove dell'autonomia dei centri rurali è dovunque dimostrata; ciò che produce come conseguenza che quella della pieve urbana, che dai centri rurali è circondata, sia anche maggiore.

[564]. Cfr. Tamassia N. Longobardi, Franchi etc cit., pag. 113-18 e Solmi A. Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlo M. fino al concordato di Worms, Modena, 1901, pag. 3 e segg.