[565]. Tamassia loc. cit., pag. 196 e segg. Solmi loc. cit., pag. 55-57.
[566]. In Gallia, come si rileva anche dalla formula del Missale francorum (ed. Duchesne Origines cit., pag. 359. «Secundum voluntatem Domini, in locum s. memoriae illius nomine, virum venerabilem illum testimonio presbyterorum et totius cleri et consilio civium ac consistentium credimus eligendum») le elezioni vescovili anticamente erano indipendenti; ma sotto i Merovingi, per le violenze e le agitazioni del popolo, il potere regio ebbe occasione ed agio di intervenirvi per modo che da un semplice mantenimento dell'ordine si passò rapidamente ad una vera e propria ingerenza; cosicchè la Chiesa fu costretta ad iniziare una lotta, che ridusse — è vero — l'autorità regia alla sola conferma; ma le dètte, appunto perchè limitandola l'ammetteva, pieno ed esplicito e riconosciuto diritto di intervenire nell'elezione. L'Hauck, (Die Bischofswalhen unter der Merovingern. Erlangen, 1883), forse un po' impressionato dall'opinione del Fustel de Coulanges, (La Monarchie francque, Paris, 1888, pag. 523-566 e, sopra tutto, 555-558) che ritenne che l'autorità regia ridusse a nulla l'intervento del clero e del popolo; ha pensato che questa limitazione sia stata una grande conquista da parte della Chiesa; ma, in realtà, egli ha considerato il fatto rispetto ai suoi presupposti immediati; ma non alla costituzione primitiva della Chiesa. Il can. 10 del quinto Concilio di Orléans (ed. Maassen, cit., pag. 103) incomincia «Sed cum voluntate regis... pontifex consacretur».
Questo già ai primissimi del secolo settimo. L'editto di Clotario è del 614. (Cfr. «Monum. Germ. Hist.» Leges, I, pag. 14).
Sorto in seguito l'astro dei Carolingi, la Chiesa fu trasformata in istituzione territoriale e, pienamente sottratta alla dipendenza del pontefice (cfr. Friedberg-Ruffini, loc. cit., pag. 16), divenne loro docile e poderoso strumento di governo.
[567]. Quest'affermazione si limita, s'intende bene, al periodo franco, durante il quale l'azione del pontefice nelle elezioni vescovili ebbe un'importanza così limitata che non occorre fermarcisi su.
[568]. Nell'epoca romana questo fatto si rileva più facilmente perchè l'elezione del vescovo è regolata minutamente dalle leggi e queste graduano la facoltà degli elettori in proporzione diretta della loro posizione nella vita civile.
Vedi a questo proposito a pag. 59 e segg. e Cod. Theod. Nov. XVII a. 445.
[569]. Vedi i passi riportati a questo proposito dal Friedberg-Ruffini, dal Calisse, dall'Imbart d. la Tour e dal Vacandard E. Les élections épiscopales sous les mérovingiens in «Rev. d. questions histor.». XXXII, 126, avril, 1898. «Expectarentur — dice un tipico passo di S. Leone M. (Ep. X, 6 — Iaffè Reg. 467) — vota civium, testimonia popolorum; quaereretur honoratorum arbitrium, electio clericorum».
[570]. E ciò sopra tutto per la ragione che il clero, come istituzione, è ritenuto di origine divina e gode, quindi, di un gran prestigio.
[571]. A notariis ecclesiae — dice S. Agostino (Ep. 110) — ... excipiuntur quae dicimus et dicitis... Hoc ad ultimum rogo ut gestis istis dignemini subscribere qui potestis.