Col capitolare del 768 (Id. ibid. 1, Capit. aquit. c. 1, pag. 42) Pipino aggiunse l'obbligo della restaurazione della chiesa a cui appartenevano le terre beneficiate.

E nel 779, col capit. aristallense (Id., ibid. I, c. 13, pag. 50), Carlo Magno aggiunse l'obbligo del pagamento della decima e della nona. De rebus vero ecclesiarum und nunc census exeunt decima et nona cum ipso censu sit soluta et unde antea non exierunt similiter nona et decima detur; atque de casatis quinquaginta solidum unum et de casatis triginta solidum dimidium et de viginti trimisse unum.

La bibliografia sul beneficio ed i suoi rapporti col feudo è troppo nota perchè occorra accennare anche solo i principali lavori.

[587]. Cfr. ibid. I, pag. 46.

[588]. Cfr. Pippini capitulare italicum a. 801 (806)-810 (ibid. I, 1, n. 102, pag. 210, c. 6). E questa disposizione deriva in linea retta da Carlo M. nella sua «Epistola in Italiam emissa», a. 790-800 (ibid. n. 97, pag. 203), e con il c. 60 del suo capitolare italico.

[589]. Capit. Ital. c. 31.

[590]. Capitulare cum episcopis langobardicis deliberatum, a. 780-90. (Ibid. n. 89, c. 9, n. 89). E questo costume e questa consuetudine di cui parlano e come di cosa antica vescovi langobardi, non poteva essersi formata che in Italia e prima dell'invasione franca. Non potè essere lo stato langobardo ad istituire un contributo che ripugnava all'indole del suo popolo, a vantaggio di un culto che non era il suo e per il quale, nei primi tempi specialmente, non furono usate soverchie tenerezze; mentre nessuno dei re divenuti cattolici l'ha — che si sappia — istituito. E si sarebbe saputo; chè un capitolo dell'Editto, una parola di Paolo Diacono, un passo delle lettere e degli scritti cui dette luogo la lunga controversia terminata con la calata dei Franchi, non avrebbe mancato di farcelo sapere.

Abbiamo dunque una riprova dell'ininterrotto perdurare della antica collecta.

[591]. Loth. 43. Che la decima di cui qui si parla sia quella italiana è dimostrato da vari fatti. E cioè: 1.) che in esso si parla sempre e soltanto di decima e mai si ricorda o menziona la nona; 2.) che si istituisce una speciale procedura la quale consiste nella nomina di una commissione di quattro o otto o più «homines optimi» per ogni pieve i quali sieno testimoni inter sacerdotes et plebem. La pieve è il complesso dei parrocchiani e tale commissione sarebbe un assurdo per testimoniare il soddisfacimento di uno degli obblighi nascenti dal rapporto giuridico intercorrente fra una chiesa, che poteva benissimo non essere una pieve ed uno speciale individuo; 3.) infine, che si commina ai renitenti la prigione e la confisca dei beni, senza mai far parola di omissione di beneficio.

[592]. Eccone un esempio tipico.