In virtù della concessione dell'arcivescovo Tadone la chiesa di S. Ambrogio fu equiparata per certe parti della liturgia alla pieve cittadina ed i suoi sacerdoti nel compierle furono equiparati ai sacerdoti della cattedrale: ed una volta equiparati venne naturale conseguenza che fossero loro aggregati.

Questa concessione è dell'866. Un documento di due anni prima, cioè dell'864, ricorda i decomani officiales di varie chiese cominciando da quella di S. Ambrogio e nell'atto stesso l'autore ha cura di specificare che fa parte dell'ordo della santa chiesa milanese. Dunque in quest'anno gli officiales decomani di Sant'Ambrogio non emergevano per alcun verso di fronte ai decumani delle chiese di S. Valeria, di S. Nabore e di S. Vittore e, al pari di essi, non facevan parte del clero maggiore. Anzi si può dire qualche cosa di più: quei preti che col diploma arcivescovile vengono aggregati al clero cittadino non sono mai stati nè mai divengono officiales decomani: Berengario I nel suo diploma del 2 decembre 894 ricorda i preti distintamente dai monaci che son detti ufficiali — presbiteris ATQVE officialibus S. Ambrosii[522]. Ed anche in seguito gli uni furono distinti dagli altri pure nella gestione patrimoniale affidata ai soli monaci.

È evidente che i decumani delle altre chiese, a cominciare dai monaci stessi della chiesa ambrosiana, non ebbero mai i privilegi concessi dal diploma tadoniano e si trovarono tutti nell'identica posizione.

Decumani s'incontrano anche a Parma[523] e a Monza[524]; e se in quest'ultima città, forse, furono istituiti a somiglianza ed imitazione della metropoli lombarda — ciò che, del resto, è tutt'altro che sicuro, perchè, fra l'altro, in essa si seguì il rito romano e non quello ambrosiano —; il trovarli a Parma esclude che le chiese decumane sieno una caratteristica di Milano e fa pensare che come la causa prima della loro origine e, cioè, il culto dei santi, fu diffusa dovunque, anche altrove sieno sorti eguali resultati, se pure indicati con nome diverso.

Carlo il Grosso in un diploma dell'883 alla chiesa di Bergamo ricorda tre specie di chiese: plebane, cardinali e private — ecclesiis baptismalibus aut CARDINALIBUS seu oraculis[525].

Le chiese cardinali sono nettamente distinte dalle chiese battesimali: la particella disgiuntiva aut è così evidente che non richiederebbe nemmeno la conferma dell'altro diploma, pure di Carlo il Grosso, alla chiesa di Piacenza, nel quale accanto alle pievi dell'episcopato si menzionano le chiese cardinali della città — ecclesiis baptismalibus seu quae intra predictam cardinales habentur[526] — e quella, ancor più esplicita, offerta dal diploma di Ugo e Lotario al vescovo di Pavia[527], in cui si parla di cappelle cardinali — omnes cardinales capellas —.

Se erano cappelle non potevano essere pievi.

D'altronde, mentre erano prive delle speciali facoltà di cui godevano le pievi, la qualifica speciale di cardinales le distingue pure dalle altre cappelle ed oratori. Cardinalis è ciò che spetta, che appartiene, che è in un qualche modo direttamente o strettamente legato, vincolato al cardo. Nell'alto medio evo con il nome di cardo si è indicata solo ed esclusivamente la chiesa plebana della città[528]; dunque la qualifica di cardinales indica che le chiese qualificate con tal nome si trovavano in un rapporto più intimo che le altre con la cattedrale.

Siamo proprio nel caso delle chiese decumane di Milano e di Parma, di cui si può, per mezzo di queste, conoscere il lato di maggiore rilevanza per noi.

Il diploma di Carlo il Grosso parla di chiese cardinali intra civitatem. Quest'espressione indica romanamente anche nel caso presente il territorio urbano e suburbano insieme. Lo dimostra il can. 56 del concilio di Meaux dell'845 con cui si impone ai vescovi di ordinare canonicamente i titoli cardinali costituiti nelle città e nei suburbii — titulos cardinales IN URBIBUS ET SUBURBIIS constitutos —. Siccome è inammissibile che il concilio volesse intendere con questa disposizione di imporre ai vescovi il rispetto e l'osservanza delle norme della chiesa e dei dettami della giustizia solo per le chiese cittadine e suburbane, lasciando loro facoltà di agire disonestamente e simoniacamente per le chiese cardinali rurali; è chiaro che chiese cardinali — tituli cardinales — esistettero solo nella città e nel suburbio.