Arechi, il noto duca di Benevento, nel 774 con una munificentissima donazione[747] al Monastero di S. Sofia da lui fondato, concesse a quest'ultimo fra l'altro cento carrate annue di legna. I boschi da cui dovevano esser tratte pertinevano tutti nello stesso modo alla città; ma ciò nonostante l'onere fu distribuito in modo irregolare: una porta fu esclusa dalla contribuzione e delle altre tre la Porta turrea doveva corrispondere 50 carri, la Porta Rufini 30 e 20 la Porta Sicardi.

Documenti langobardi della maggior purezza provano, dunque, che i varî quartieri di una stessa città potevano esser gravati in proporzione diversa l'uno dall'altro; ed allora si rende verosimile l'ipotesi che pure al tempo langobardo, continuando ininterrottamente un più vetusto uso italiano, risalga il sistema di distribuire per quartiere i dazî e le imposte gravanti sulla città.

Lo Statuto di Verona, pervenuto a noi nella redazione del 1228, ma che contiene in gran parte disposizioni di età di gran lunga anteriore, vuole che «datia solvantur in waitis propriis»[748].

E — a riprova — si può aggiungere che queste guaite, che son ricordate anche da Carlo Magno nelle sue leggi italiche, non sono altro — come abbiamo veduto — che la sculca langobarda e, attraverso ad essa, l'excubiae romane, e tutte si facevano per quartieri[749].

A questa differenziazione negli oneri naturalmente corrispondeva un'altra differenza di natura, diciamo così, attiva che completava la figura del quartiere con un ambito limitato ma determinato ed effettivo di attribuzioni e di facoltà distinte da quelle degli altri quartieri e non assorbite — almeno normalmente e di regola — dai diritti della città, complessivamente considerata.

E questa autonomia reciproca e di fronte alla città va aumentando col tempo. Due documenti milanesi del 1158 e del 1175[750] ricordano i Consules electi a comunantia Porte Vercelline de pascuis: pro desbrigandis et recuperandis pascuis ipsius porte.

Della consistenza delle portae è altra e più sicura prova la menzione esplicita degli urbium vici fatta dal sinodo ticinese dell'850[751], la quale illumina la disposizione del capitolare langobardo dell'803 che ordina che si eleggano quattro o otto uomini in ciascuna pieve per risolvere le eventuali questioni fra laici ed ecclesiastici per la prestazione delle decime. E altra prova può considerarsi la caratteristica variante portata da uno dei due vetustissimi codici santambrosiani che contengono le leggi langobarde[752].

Il cap. 141 di Liutprando stabilisce che le donne che istigate dai propri mariti avessero fatta irruzione o commessa violenza in un vico o in una casa, debbano essere decalvate e condotte per i vici più prossimi ed ivi fustigate — publicus faciat eas decalvare et frustare per vicus vicinantes ipsius loci —.

Il codice in parola — almeno se è vera la lezione datane dal Muratori — ha «vicos civitatis»[753].

L'amanuense — e non è punto detto che sia stato il primo a iniziare la variante — aveva davanti agli occhi la visione delle condizioni reali della città. Ed ho parlato di amanuense per non dire, come ne avrei gran voglia, che non è punto improbabile che la variante sia la conseguenza pensata e voluta dell'opera di un giurista.