Le lente e sorde usurpazioni del maggior consiglio avevano alla fine risvegliata la gelosia del popolo, il quale in sul declinare del tredicesimo secolo conobbe d'essere stato escluso affatto dal governo: dolevasi specialmente di non essere più chiamato alle elezioni, onde la nobiltà più non gli usava que' riguardi di cui era prodiga ai cittadini quando i loro suffragi conferivano le cariche dello stato. Il doge, spogliato di quasi tutte le prerogative, omai d'altro non si curava che di piacere al maggior consiglio, di cui era la creatura e l'istrumento; ma rammentando i plebei, che negli andati tempi il doge era il loro magistrato, desideravano d'innalzare a questa dignità qualche individuo, che, per ricompensarli della loro confidenza, li riponesse in possesso delle prerogative spettanti ai cittadini sovrani d'uno stato libero.
Queste disposizioni si manifestarono del 1289 in occasione della morte del doge Giovanni Dandolo. Mentre i quarantuno elettori, designati dalla mescolanza della sorte coi suffragi del maggiore consiglio, deliberavano intorno alla scelta del suo successore, il popolo si adunò sulla piazza di san Marco e proclamò doge Giacomo Tiepolo, figliuolo di Lorenzo, che aveva occupata la stessa carica dal 1272 al 1282. Tiepolo erasi acquistato il favor popolare colle sue private virtù e colla dolcezza del suo carattere, ma non era altrimenti fatto per essere capo di partito: niuna parte aveva egli presa ad un movimento popolare che lo voleva innalzare alla prima dignità della sua patria; anzi egli stesso, dietro gli ordini del maggior consiglio, aveva cercato di dissiparlo; e, quando vide che non poteva in verun altro modo rifiutarsi alla confidenza de' suoi concittadini, fuggì segretamente a Treviso, ove rimase finchè colle consuete forme fu eletto il nuovo capo della repubblica[293].
Gli elettori si tennero dieci giorni chiusi in san Marco, non osando di dare al popolo un doge diverso da quello nominato da lui. Finalmente quando il fermento popolare parve calmato, elessero Pietro Gradenigo, in allora podestà di capo d'Istria. Ma questa scelta accrebbe a dismisura il malcontento de' plebei, perchè il Gradenigo, uomo vendicativo e caparbio, aveva in ogni tempo manifestato il suo zelo per il sistema e per la parte aristocratica. Tiepolo tornò prima di lui a Venezia per calmare colla sua dolcezza il fermento del popolo; e Gradenigo fece il suo ingresso in città con dieci galere armate ch'erano andate in Istria a prenderlo.
Il nuovo doge si trovò ben tosto impegnato in una pericolosa guerra coi Genovesi, guerra che dal 1293 al 1299 minacciò perfino l'esistenza della repubblica. Di questa guerra, siccome della rotta de' Veneziani a Corsola, in conseguenza della quale le due nazioni fecero la pace, abbiamo di già parlato nel capitolo XXVI. Pare che il popolo, distratto da così grave motivo, andasse dimenticando il suo malcontento, e chiudesse gli occhi sui progressi dell'aristocrazia: ma non fece però perdere di vista a Gradenigo l'esecuzione del suo progetto per abbassare i plebei, e vendicarsi dell'odio di una parte de' suoi compatriotti.
L'annuale elezione del maggior consiglio era la sola parte della costituzione che ancora conservasse qualche cosa di popolare. Il modo di eleggere aveva negli ultimi anni sofferto qualche cambiamento che difficilmente potrebbe comprendersi senz'essere iniziati nell'interna polizia e nelle formalità della repubblica: tale cambiamento non aveva, gli è vero, ratificato il diritto ereditario della nobiltà, ma non aveva nè meno limitata l'onnipotenza del maggior consiglio, che in fondo si rinnovava sempre in se medesimo. Nel 1286 dai tre capi della quarantia era stato proposto un assai più importante cambiamento. Avevano domandato che si prescrivesse agli annuali elettori di non far entrare nel maggior consiglio che coloro che ne erano già stati membri, o che proverebbero che i loro antenati vi erano stati ammessi dopo l'istituzione di questo consiglio del 1172[294]. Questa proposizione che mirava a designare in un modo tanto preciso la classe dei nobili, non fu allora adottata. Senza dubbio ciò che ritrasse il consiglio dall'adottarla, si fu che tutti i cittadini, nuovi membri del consiglio, temettero che riconoscendo così espressamente la preminenza della nobiltà, ad ogni nuova elezione non si andasse escludendo coloro che non appartenevano alla classe dei nobili, dando la preferenza alle più antiche famiglie.
Pietro Gradenigo non tentò di rinnovare questa legge, sebbene tendesse direttamente allo scopo preso di mira da lui e da tutto il partito aristocratico. Invece di farne prova, l'ultimo giorno di febbrajo del 1267, giorno che chiudeva l'anno veneziano, propose quel decreto che fu poi risguardato come la serrata del maggior consiglio, e che ne conservò il nome; ma che presentando una più immediata esca agli attuali membri di questo corpo, apparentemente si allontanava meno dalle usitate forme e dalle elezioni nazionali.
Gradenigo espose al consiglio, come cosa indubitata, che da oltre un secolo l'elezione cadeva sempre press'a poco su le stesse persone o famiglie, di modo che coloro che avevano parte all'amministrazione, o erano attualmente membri del consiglio, o lo erano stati negli ultimi anni. In conseguenza propose di non più considerare, rispetto ai membri del consiglio, se dovevano essere rieletti, ma se avevano meritato di essere esclusi da un corpo di cui facevano parte; corpo risguardato come la scelta della nazione, e che da lungo tempo trovavasi in pieno possesso della sovranità. Un così fatto giudizio sui diritti politici dei primi uomini dello stato, non poteva attribuirsi, soggiungeva il Gradenigo, che al primo tribunale dello stato, alla quarantia. In conseguenza il doge domandò che la lista del maggior consiglio degli ultimi quattro anni venisse sottomessa al tribunale della quarantia; che i giudici, uno dopo l'altro, ballottassero i nomi di ogni cittadino iscritto su queste liste, e che chiunque, di quaranta suffragi, ne avesse dodici favorevoli, fosse ritenuto membro del maggiore consiglio. Per altro il doge dichiarò non essere sua intenzione di chiudere affatto agli altri cittadini l'ingresso al maggior consiglio; per lasciare ai quali, secondo diceva egli, quel medesimo accesso a questo corpo sovrano che avevano avuto finora, propose che dal maggior consiglio si nominassero tre elettori, incaricati di fare un elenco suppletorio di altri cittadini, limitato al numero che verrebbe determinato dal doge nel suo piccolo consiglio; il quale elenco, siccome il precedente, doveva sottoporsi ai suffragi della quarantia; bastando pure ai nuovi eleggibili d'avere, come i primi, soltanto dodici voti dei quaranta[295].
Fin qui tale decreto non pareva avere altro scopo che quello di deferire il diritto d'elezione alla quarantia criminale, non essendo apertamente enunciata l'istituzione posta in suo arbitrio d'una nobiltà ereditaria esclusivamente sovrana. In fatti il popolo non ne conobbe subito le conseguenze, nè s'avvide che il rinnovamento del maggior consiglio che si fece nel susseguente anno colle stesse norme, trovavasi ridotto ad una vana formalità: perciocchè la quarantia raffermò tre anni di seguito que' medesimi ch'ella aveva eletti la prima volta. I tre elettori nominati ogni anno dal maggior consiglio per formare la lista degli altri cittadini eleggibili (questo era il vocabolo adoperato dalla legge) seguivano lo stesso principio aristocratico, e soltanto prendevansi cura di supplire alle vacanze prodotte dalla morte di alcuni membri. Un decreto del 1298, richiamando quello ch'era stato proposto del 1286, ordinava agli elettori di non presentare se non individui che avessero già seduto nel maggior consiglio, o i di cui maggiori ne fossero stati membri; nel 1300, fu più espressamente vietata l'ammissione di uomini nuovi; nel 1315, nel consiglio della quarantia, fu aperto un libro nel quale tutti coloro che avessero le qualità richieste per essere eleggibili, dovevano, giunti che fossero ai diciott'anni, farsi iscrivere dai notari del consiglio, affinchè gli elettori avessero sott'occhio tutti coloro ch'era loro permesso di presentare; l'anno 1319 queste iscrizioni vennero sottomesse all'ispezione degli avogadori di comune, obbligati di verificare, nel termine di un mese col mezzo di una procedura inquisitoriale, se la persona iscritta aveva tutte le richieste qualità; e finalmente nello stesso anno con un decreto che perfezionò il sistema aristocratico, vennero soppressi i tre elettori annuali, abolito il rinnovamento periodico del maggior consiglio, che ritenevasi eseguito nella festa di san Michele; ed ammessi a farsi iscrivere di pieno diritto nel libro d'oro quelli che in età di venticinque anni avessero i necessarj requisiti per essere accettati, senza la formalità di nuova elezione, nel maggior consiglio. Di qui ebbe origine quella formola adoperata ancora nella nostra età per le prove di nobiltà a Venezia: per suos et per viginti quinque annos: provare, che i suoi ascendenti paterni erano stati membri del maggior consiglio e provare d'avere 25 anni.