CAPITOLO CV.
Lega di Cambrai, battaglia di Vailate o di Agnadello, conquista di tutto lo stato di terra ferma dei Veneziani.
1508 = 1509.
La lega conclusa a Cambrai tra le grandi potenze dell'Europa per attaccare e spogliare i Veneziani, fu, dopo le crociate, la prima intrapresa eseguita di concerto, con uno scopo comune da tutti gli stati inciviliti. Per la prima volta i padroni delle nazioni convennero di dividere fra di loro uno stato indipendente; per la prima volta fecero essi rivivere col sussidio d'una pedantesca erudizione inveterate pretese; finalmente per la prima volta riclamarono gl'imprescrittibili diritti della loro legittimità. Le crociate avevano mostrato un'unione europea fondata sullo zelo e sull'entusiasmo religioso; nella lega di Cambrai si vide un nuovo accordo europeo, che altro principio non aveva fuorchè il personale momentaneo interesse dei forti che spogliavano il debole, non altra sanzione che le pretese da gran tempo abbandonate di coloro che risguardavano i loro titoli come non caduchi. Pure gli è a questo avvenimento che può attribuirsi l'origine del diritto pubblico, che da tre secoli e fino ai nostri giorni ha governata l'Europa. Questo diritto cominciò colla più clamorosa ingiustizia; e la scienza diplomatica, che in qualche modo si vide nascere nel sedicesimo secolo, fu dopo tal epoca adoperata il più delle volte a somministrare pretesti alla rapacità ed alla mala fede.
Non è questa l'idea che abbiamo costume di formarci del diritto pubblico o internazionale: l'umana società avrebbe bisogno di un'altra guarenzia; avrebbe bisogno di una legislazione che regolasse le nazioni nelle relazioni fra di loro, in quel modo che il diritto civile regge i cittadini in una stessa nazione. I nostri desiderj ci persuadono agevolmente che abbia esistito ciò che noi desideriamo. Qualunque volta proviamo grandi abusi di potere, confrontiamo avidamente i presenti tempi, in cui trionfa l'ingiustizia, con quel passato, che ci dipinge l'immaginazione, in cui non si ricorreva alla guerra che per dare esecuzione a diritti di già stabiliti dai trattati e in cui la conquista medesima non somministrava pretese al possesso ove non fosse sanzionata da legittimi titoli. Ma noi cerchiamo invano nella storia quell'epoca in cui la giustizia prendeva il luogo della forza, ed in cui la potenza dei trattati o degli imprescrittibili diritti incatenava la stessa violenza.
Tre basi assolutamente diverse sono date al diritto pubblico; i loro principj sono direttamente contraddittorj, e fino a tanto che la scelta fra questi principj venga fissata di concerto da tutte le nazioni, ciaschedun sovrano troverà sempre il modo d'accomodar la propria causa all'uno o all'altro sistema, ed egli sarà ancor sempre impossibile, com'è stato finora, d'intendersi sopra alcun fatto o sopra alcuna conseguenza. Queste tre basi sono la legittimità imprescrittibile, il diritto dei trattati, e le convenienze nazionali. Per la prima volta, all'occasione della lega di Cambrai, questi tre principj furono messi in opposizione. L'imperatore ed il re di Francia annunziarono che prendevano le armi per ricuperare i loro diritti imprescrittibili, l'uno sulle terre dell'impero della Venezia, e l'altro sul ducato di Milano. I Veneziani difendendosi invocavano il diritto pubblico dei trattati che loro guarentivano tutti i loro possedimenti di terra ferma. Il papa, dopo avere egli medesimo ricuperato ciò che pretendeva essere di suo imprescrittibile diritto, più non fece valere nel secondo anno della guerra che le convenienze nazionali, l'indipendenza dell'Italia, dalla quale voleva scacciare i Barbari; la sovranità di un popolo sul proprio territorio, ed il vantaggio di una nazione che non può essere vincolata dal primitivo contratto forse favoloso co' suoi sovrani, nè dai trattati impostile dalla forza.
Ciascheduno di questi sistemi politici è in sè stesso difettoso, e nella sua applicazione soggetto a grandi difficoltà: ma quanto non lo diventano ancora di più, allorchè confondonsi l'uno coll'altro; allorchè, dopo avere riclamato a favor suo diritti imprescrittibili, si pretende poi di limitare quelli degli altri coi trattati, o di spiegarli dietro l'interesse dei popoli. Pure niuna potenza non si è mai fedelmente attenuta all'una o all'altra di queste ruinose basi, e non ha confessate tutte le conseguenze che discendevano dal primo principio: perciò la scienza del diritto pubblico altro mai non è stata che un vano studio di sofismi; col suo ajuto sonosi risvegliate le passioni dei popoli onde secondassero l'ambizione dei loro governi, e col mezzo di questi si è dissimulata agli occhi dei primi l'ingiustizia dei pretesi diritti.
Lodovico XII, quando aveva voluto togliere a Lodovico Sforza il ducato di Milano, aveva egli medesimo cercato l'assistenza dei Veneziani, ai quali per ricompensa aveva anticipatamente accordato Cremona e la Ghiara d'Adda, che effettivamente rimasero in potere della repubblica allorchè i Francesi furono padroni del Milanese. Pure Lodovico XII, oramai riconosciuto quale legittimo successore di Valentina Visconti, desiderava quelle province che pretendeva inalienabili, credendo di conservare imprescrittibili diritti sopra possedimenti da lui medesimo ceduti. Ma ciò non basta, i Visconti, de' quali egli aveva raccolta l'eredità, avevano essi medesimi, in occasione delle loro guerre coi Veneziani, perdute Brescia e Bergamo, che prima si risguardavano come parte del ducato di Milano; e sebbene queste città colle loro province fossero incorporate alla repubblica di Venezia fino dal 1426, e che gli stessi Visconti non le avessero possedute così lungamente quanto i Veneziani, Lodovico XII le risguardava come comprese nella sua inalienabile eredità, pretendendo conservare sopra di loro tali diritti, che niun tempo, niun trattato, niuni prestati servigj, potevano distruggere.
Dal canto suo Massimiliano si risguardava come il legittimo successore non solo de' più potenti monarchi germanici, ma ancora degli imperatori romani: perciò credevasi autorizzato ad attivare tutti i diritti che avevano esercitati Federico Barbarossa ed Ottone il Grande, e lo stesso Trajano ed Augusto. Parevagli che la repubblica di Venezia si fosse innalzata sulle ruine dell'impero, e credevasi chiamato a spogliarla di queste antiche usurpazioni. A' suoi occhi, Treviso, Padova, Verona e Vicenza erano sempre terre dell'impero, e questa opinione, spalleggiata dall'autorità degli antiquarj, era in allora generalmente ricevuta, e niuno storico del tempo dubitò de' diritti di Massimiliano. Pure questi diritti non erano fondati che sopra un'antica conquista. I monarchi tedeschi non avevano potuto mantenere più di cento cinquant'anni un dominio dubbioso e spesso interrotto: in appresso, pel corso di tre secoli, alcune repubbliche ed i principi di Carrara e della Scala avevano colle armi difesa la loro sovranità; loro era finalmente succeduta da circa un secolo la repubblica di Venezia; ma in questo sistema i potenti non possono mai perdere i loro diritti, ed i deboli mai non possono acquistarne.
Tuttavolta è difficile il farsi illusione sull'assurdità di questo sistema d'imprescrittibile legittimità, che verun trattato, veruna convenzione tra gl'interessati, veruna umana autorità non può cambiare. Fermando ogni movimento nelle cose di questo mondo, respingendo tutti i progressi, tutte le innovazioni, cotale sistema riconduce gli uomini ad uno stato primitivo, e perciò sconosciuto; ad uno stato, che avendo preceduto lo sviluppo delle società ed i loro nuovi interessi, non potrebbe essere mantenuto senza rendere stazionarj, l'incivilimento, la popolazione, le cognizioni e lo stesso ordine politico. I diritti che Massimiliano e Lodovico XII pretendevano di attivare contro i Veneziani, erano stati prescritti da un tranquillo possesso, che rispetto ad alcune province contava due e tre secoli. Ma se niuna durata di possesso, nè veruna specie di trattati potevano fondare i diritti de' Veneziani, gli antichi sovrani rappresentati da Massimiliano e da Lodovico XII non avevano potuto acquistarne di più cogli stessi mezzi. Converrebbe provare che la legittimità non abbia mai cominciato, onde concluderne che non deve giammai aver fine; altrimenti le medesime cause che avevano dato origine ai diritti degli imperatori e dei re di Francia, potevano altresì dare origine ai diritti dei loro successori. D'uopo è inoltre convenire che il principio della legittimità o non esiste per chicchessia, o esiste egualmente in tutte le linee della sovranità. L'espropriazione del più piccolo principe non ferisce meno questo principio che quella del più grande monarca. Venezia, che si presentava come il più antico stato della cristianità, come la sola legittima figlia della repubblica romana, poteva allegare diritti anteriori a quelli di tutti i sovrani. Le famiglie de' principi di Padova e Verona, cui era succeduta, non erano meno legittime che quelle dei re di Francia e di Germania. O tutti dovevano essere ristabiliti ne' loro antichi diritti, o niuno poteva pretenderlo.